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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.05. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
4.05.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riacquisto della cittadinanza).

1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il diritto al riacquisto della cittadinanza italiana può essere esercitato:
a) dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
b) dal figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1o gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta.»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3. Il diritto al riacquisto della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero degli Affari esteri».