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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.3. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
2.3.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, nel suddetto periodo, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.
2. I termini di cui al comma 1 non sono vincolanti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza.

In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione».

Art. 2-bis.
(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all'articolo 5-ter, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».