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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
2.01.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Concessione della cittadinanza ai minori stranieri).

1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
Art. 8-bis. 1. La cittadinanza può essere concessa, con decreto del Ministro dell'interno, al minore straniero che abbia compiuto dieci anni, a istanza dei genitori o degli esercenti la patria potestà, presentata al sindaco del comune di residenza, purché:
a) sia nato in Italia ovvero vi sia giunto entro il compimento del secondo anno di età;
b) abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, nel territorio della Repubblica dalla nascita ovvero dal compimento del secondo anno di età;
c) abbia completato il ciclo di studi della scuola primaria.

2. In deroga all'articolo 10, la concessione della cittadinanza ai sensi del comma 1 del presente articolo diviene effettiva con l'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1.
3. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, colui che ha ottenuto la cittadinanza in base alle disposizioni del presente articolo deve prestare giuramento ai sensi dell'articolo 10. In caso di mancata prestazione del giuramento, la cittadinanza viene revocata con decreto del Ministro dell'interno».