Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Scioglimento del matrimonio e adozione di maggiorenne).
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
3. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l'acquisto o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.
4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risieda legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni.