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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.07. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
4.07.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il termine di cui al comma 1, dell'articolo 17, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è differito al secondo anno successivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per i successivi due anni.