Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: «Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera, ad esclusione dei casi in cui la rinuncia imponga conseguenze particolarmente onerose, in virtù dei criteri appositamente stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25.