Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
b) la lettera d) è abrogata;
c) alla lettera e) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) la lettera f) è abrogata.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.