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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.6. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
1.6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da sei anni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a sei anni, e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno due anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei anni senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana».