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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
1.11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla ex Jugoslavia che sono giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), è comunque considerato cittadino italiano per nascita ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3. Chi ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista un'altra cittadinanza».