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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
1.02.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'interno, su istanza dell'interessato:
a) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno e che è in possesso da almeno tre anni del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno;
c) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica.

2. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui al comma 1 è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al terzo anno della scuola media inferiore.
3. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui al comma 1 è altresì condizionata:
a) alla effettiva conoscenza di storia e cultura italiana ed europea, di educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;
b) alla reale integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, dei principi fondamentali della Costituzione;
c) al rispetto degli obblighi fiscali;

4. Il Governo promuove iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, per le finalità indicate ai precedenti commi 2 e 3 a cui lo straniero è tenuto a partecipare.
5. Con regolamento di esecuzione della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del ministro dell'interno e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della Pubblica Amministrazione già competenti per materia, la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonché i requisiti ovvero i titoli già posseduti da ritenersi equipollenti.
6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: «dell'articolo 5», sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 5-bis».