PDL 996

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 996

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO, FENU, SANTILLO, AURIEMMA, CAPPELLETTI

Istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi ai titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, in relazione all'incremento dei tassi di interesse, nonché introduzione di un contributo temporaneo di solidarietà a carico degli istituti bancari

Presentata il 15 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – In conseguenza della crescente inflazione, la Banca centrale europea (BCE), al pari di altre banche centrali, ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento.
Dopo l'ultima decisione dello scorso 2 febbraio, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la BCE sono saliti rispettivamente al 3, al 3,25 e al 2,5 per cento, con effetto dall'8 febbraio 2023.
L'incremento non sembra arrestarsi, secondo quanto preannunciato dalla BCE, che considera «molto probabile» un ulteriore incremento di 50 punti base a decorrere dal mese di marzo.
L'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie: i nuovi mutui a tasso fisso scontano un tasso di interesse medio superiore al 4 per cento, mentre i mutui a tasso variabile sono arrivati al 2,8 per cento, con incrementi delle rate di quasi il 40 per cento.
Anche il settore produttivo soffre una forte esposizione all'innalzamento dei tassi, con un aumento del costo del denaro che si stima pari a 14,9 miliardi di euro per l'anno 2023, secondo le ultime rilevazioni della Confederazione generale italiana degli artigiani (CGIA) di Mestre.
Di contro, dell'aumento dei tassi sta beneficiando il sistema bancario.
Già ad ottobre 2022, il CEO di Unicredit, Andrea Orcel, dichiarava: «L'aumento dei tassi sta catapultando in avanti le performance delle banche, il 2022 sarà il miglior anno mai avuto da tanto tempo» (vedi La Repubblica del 3 ottobre 2022, «Le banche festeggiano il violento rialzo dei tassi: 10 miliardi di extra-profitti», a firma di Andrea Greco).
Le dichiarazioni di Orcel hanno poi trovato riscontro nei risultati finanziari conseguiti nell'anno 2022, pubblicati nei giorni scorsi dai principali istituti, in relazione ai quali si stimano oltre 10 miliardi di maggiori profitti.
Unicredit è riuscita a battere le attese e le stesse previsioni del suo piano industriale, con una crescita dei ricavi netti del 44 per cento a 5,191 miliardi grazie all'aumento del margine d'interesse a 3,426 miliardi di euro (+43 per cento).
Intesa San Paolo ha registrato un utile operativo di 5,67 miliardi di euro, superiore all'iniziale stima di 5,4 miliardi, e un margine di interesse di 3,06 miliardi (+14 per cento rispetto alla stima di 2,63 miliardi).
Analogo effetto positivo lo si riscontra nei risultati pubblicati da altri istituti di credito: Credem ha chiuso il 2022 con una crescita di ricavi e utili a doppia cifra, «guidati dall'incremento del margine finanziario» (a fine dicembre 2022 il margine di intermediazione si attesta a 1.472,9 milioni, in aumento del 10,2 per cento, con un margine finanziario in crescita del 33,5 per cento a 662,7 milioni); Mediobanca ha incrementato il margine d'interesse con un +14,9 per cento, pari a 842,9 milioni.
Secondo Mediobanca Securities i benefìci dei tassi più alti superano le perdite dovute al rallentamento macroeconomico.
Come ha evidenziato la banca d'affari nel suo outlook 2023, un report di 182 pagine raccolto da milanofinanza.it, nel periodo 2023-2024 l'impatto positivo del margine di interesse prevarrà in quanto i tassi più favorevoli hanno un effetto di trascinamento negli anni futuri, mentre la necessità di adeguare gli accantonamenti per perdite su crediti dovrebbe avvenire una sola volta.
Tassi overnight della BCE al 2,25 per cento costituiscono lo scenario di base di Mediobanca Securities.
Più in dettaglio, Mediobanca Securities vede Banco BPM e Credem offrire la sensibilità maggiore, oltre il 70 per cento al 2024, seguite da Banca popolare di Sondrio e BPER Banca intorno al 50 per cento, appena sotto questo livello ci sono Unicredit e Intesa Sanpaolo:

Italian Banks – Estimated NII Incresse Due to Higher Rates Versus. 2021, 2022-24E

2022E

2023E

2024E

ISP

14%

24%

47%

UCG

18%

38%

44%

BPSO

18%

45%

56%

BAMI

30%

62%

77%

BPE

18%

43%

51%

CE

35%

86%

109%

Source: Mediobanca Securities estimates

Nella legge di bilancio 2023 è stata prevista la possibilità di rinegoziare i mutui ipotecari non superiori a 200.000 euro per i soggetti con indicatore della situazione economica equivalente fino a 35.000 euro.
Tale misura potrebbe non bastare se non sorretta da ulteriori iniziative, volte ad aiutare famiglie che già oggi spendono gran parte dei loro proventi per pagare la «prima casa», diritto internazionalmente riconosciuto e pilastro degli obiettivi dell'Agenda 2030.
Per le ragioni suddette la presente proposta di legge intende potenziare le misure per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse.
A tal fine, l'articolo 1 istituisce un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato all'erogazione di un contributo una tantum, straordinario, entro il limite massimo di 600 euro, per far fronte all'aumento dei tassi di interesse applicati a contratti di mutuo stipulati da categorie di soggetti economicamente fragili.
Il Fondo è alimentato dalle maggiori risorse derivanti dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario e dal riversamento di residui di spesa.
L'articolo 2 introduce un contributo di solidarietà a carico del settore bancario a fronte dei ricavi record registrati nell'anno 2022 e che si stimano anche per gli anni successivi.
L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus mutui)

1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus mutui, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

a) mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) mutuatari, con ISEE non superiore a 45.000 euro, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 1° giugno 2022;

c) titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per fare fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interessi sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite di 600 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del Fondo, come determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo e dell'articolo 2, comma 9. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

a) il gettito conseguente al contributo temporaneo di solidarietà a carico degli istituti bancari di cui all'articolo 2;

b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate a decorrere dall'anno 2023;

c) una quota, fino a un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e di natura compatibile con l'attribuzione al Fondo.

5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 2.
(Contributo temporaneo di solidarietà a carico degli istituti bancari per il contrasto dell'incremento dei tassi di interessi e delle commissioni)

1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, qualora esso sia superiore a 500 milioni di euro in ragione d'anno, rispettivamente per gli anni 2022 e 2023.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta 2022 e 2023, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguiti da ciascuno dei soggetti interessati. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui ai commi 2 e 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo di banche di dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al presente articolo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
9. Il gettito derivante dall'attuazione del presente articolo è destinato al Fondo di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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