XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 995
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIAGONI, ZOFFILI
Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
Presentata il 15 marzo 2023
Onorevoli Colleghi! – Il presente progetto di legge reitera un tentativo, purtroppo mai andato a buon fine, che non è affatto nuovo in questo Parlamento e che ha lo scopo di garantire ai sardi una loro rappresentanza nel Parlamento europeo.
L'attuale sistema elettorale, che accorpa Sicilia e Sardegna in un'unica circoscrizione insulare, rende infatti difficile ed aleatoria l'elezione di deputati sardi nel Parlamento europeo in quanto la differenza tra i due corpi elettorali (quello siciliano è tre volte superiore a quello sardo) crea una sproporzione che rende quasi impossibile eleggere un rappresentante della Sardegna.
Basti pensare che le ultime elezioni europee del 2019, tenutesi nei 28 Stati membri dell'Unione europea tra il 23 e il 26 maggio, hanno garantito l'elezione dei sette componenti del Parlamento europeo spettanti alla circoscrizione insulare solo a candidati siciliani.
Tale sostanziale differenza in termini demografici e, conseguentemente, elettorali che penalizza la Sardegna non rappresenterebbe un grave problema se non fosse che l'identità e le istanze della Sicilia e della Sardegna sono storicamente molto differenti tra loro mentre, per contro, il Parlamento europeo è la sintesi di interessi differenti che rendono indispensabile la conoscenza delle realtà di tutti i territori che lo compongono, in particolare di quelli dotati di maggiore specificità, come la Sicilia e la Sardegna.
La riflessione sulle persistenti esigenze di rappresentanza autonoma della Sardegna e dei sardi trova anche una nuova ragion d'essere nell'entrata in vigore della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, che ha introdotto nell'articolo 119 della Costituzione una norma di tutela delle isole italiane, in forza della quale «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».
Per gli scriventi non c'è dubbio che, accanto agli aspetti che investono negativamente lo sviluppo economico e sociale delle isole, vi sono anche quelli che riguardano la loro rappresentanza istituzionale, che non sempre viene garantita in modo efficace.
L'istituzione della circoscrizione Sardegna non comporta la riduzione di diritti altrui (in particolare di quelli della Sicilia), che potrebbero comunque vedere riconosciuto un numero di rappresentanti eletti a Strasburgo coerente con la loro situazione demografica.
L'istituzione di una circoscrizione Sardegna autonoma è piuttosto un problema che riguarda la qualità della nostra democrazia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)
«Tabella A
(Articolo 2, primo comma)
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
Circoscrizioni |
Capoluogo della circoscrizione |
I – Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria – Lombardia) |
Milano |
II – Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Emilia-Romagna) |
Venezia |
III – Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio) |
Roma |
IV – Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria) |
Napoli |
V – Sicilia |
Palermo |
VI – Sardegna |
Cagliari |
».