PDL 987

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 987

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CALDERONE

Modifica all'articolo 2903 del codice civile in materia di termine di prescrizione dell'azione revocatoria

Presentata il 14 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e la conseguente declaratoria di inefficacia di atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.
In un contesto economico segnato dal crescente numero di aziende in crisi, l'azione revocatoria sta diventando strumento sempre più sovente utilizzato e, dunque, un argomento di notevole interesse per cittadini e imprese.
Se quello della tutela degli interessi del ceto creditorio è fuor di dubbio un principio da tutelare, nondimeno in un moderno Stato di diritto esso deve trovare un necessario equo contemperamento con il fondamentale principio della certezza dei rapporti giuridici.
Tale principio costituisce un elemento fondamentale della nostra architettura giuridica, non potendosi immaginare il diritto in assenza dei requisiti di stabilità come disegnati dal capo II delle disposizioni sulla legge in generale (articoli 10 e seguenti, in ordine a profili quali obbligatorietà, efficacia della legge nel tempo, criteri di interpretazione, divieto di analogia di leggi penali ed eccezionali, abrogazione delle leggi).
Si può, anzi, affermare che la certezza del diritto costituisca un valore connesso all'idea stessa di statualità e, in quanto tale, reclami una sua centralità sulla scena giuridica, avendo attinenza con le funzioni fondamentali dello Stato (quella giurisdizionale, in primis).
L'ordinamento esige certezza in primo luogo per garantire la pacifica convivenza tra i consociati, così come efficacemente sintetizzato dalla triade honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere, che, altrimenti, in condizioni di instabilità dei rapporti giuridici, rischierebbero di sopraffarsi continuamente gli uni gli altri.
Al pari di altri istituti propri del nostro ordinamento giuridico, anche quello della prescrizione è volto a tutelare la certezza dei rapporti giuridici in presenza dei due requisiti dell'inutile decorso del tempo e dell'inerzia del titolare: decorso il termine di legge il diritto «si estingue», rectius, perde forza.
Rispetto all'azione revocatoria ordinaria, la presente proposta di legge attua un intervento specifico e mirato sul termine di prescrizione, riducendolo da cinque a tre anni: tale termine consente di mantenere ferma la ratio sottesa all'istituto di tutela della garanzia patrimoniale di cui all'articolo 2740 del codice civile e al contempo è atto a conferire stabilità, in tempi ragionevoli, ai rapporti giuridici in essere fra il debitore e i terzi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2903 del codice civile la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

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