PDL 986

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 986

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOF, DAVIDE BERGAMINI, BRUZZONE, CAPARVI, CAVANDOLI, COIN, COMAROLI, FRASSINI, GIAGONI, PIERRO, ZINZI

Modifica all'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esclusione della spesa relativa al segretario comunale dal computo del limite delle spese di personale per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti

Presentata il 14 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! Nel corso degli ultimi anni il numero dei segretari comunali in servizio è radicalmente diminuito, conseguendone un inevitabile pregiudizio alla funzionalità dell'ordinamento degli enti locali.
La riduzione dell'organico dei segretari comunali ha determinato che, specialmente nei comuni di piccola e media dimensione demografica, l'esercizio delle funzioni segretariali venisse frequentemente assegnato a segretari comunali reggenti oppure a vice segretari comunali.
Il consolidamento di tale prassi organizzativa ha inevitabilmente stabilizzato, nel corso di questi anni, la riduzione della spesa prevista nel bilancio dell'ente locale per l'esercizio delle funzioni segretariali fino al suo annullamento totale.
La spesa del segretario comunale, infatti, che è a carico dell'ente locale presso il quale il segretario presta servizio, è da computarsi nel calcolo della spesa di personale dell'ente locale stesso.
Nel merito, l'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della medesima disposizione; il successivo comma 562 prevede che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.
Per i motivi sopra esposti, la presente proposta di legge introduce l'esclusione, per i comuni fino a 10.000 abitanti, della spesa relativa al segretario comunale dal computo della spesa storica del personale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le spese relative al rapporto di lavoro del segretario comunale non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

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