PDL 980

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 980

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ORRICO, AMATO, CASO, CHERCHI

Istituzione del Consiglio nazionale degli studenti medi

Presentata il 10 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – La «rappresentanza» è l'istituto perno della nostra democrazia! Attraverso la rappresentanza vengono riconosciuti e si riconoscono tutti i gruppi sociali, fatti di maggioranze e minoranze, come portatori di specifici interessi. La discussione su questo tema non è nuova; è infatti dall'inizio della nostra Repubblica che il concetto di rappresentanza è indirizzato ad una continua espansione. Non ultimo, appunto, vi è il dibattito sull'estensione del diritto di voto alle sedicenni e ai sedicenni: gruppo demograficamente minoritario, non pienamente rappresentato. In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge. Una proposta che chiede la definizione di un organo nazionale che sia capace di dar voce, riconoscere e considerare l'esperienza, l'analisi e gli interessi di tutto quel ventaglio di studentesse e studenti iscritti in un qualsiasi ciclo scolastico secondario superiore. L'esigenza della presente proposta nasce dall'esperienza di rappresentanza maturata negli istituti scolastici, nelle consulte provinciali, fino anche alle piazze che ogni anno si riempiono di idee e proposte per una scuola nuova, più inclusiva e partecipata, anche guardando all'esperienza di rappresentanza di tutti quei soggetti in formazione che già esistono, come il Consiglio nazionale degli studenti universitari, che ora fanno delle università spazi di confronto, analisi programmatica e politica.
È proprio guardando alle rappresentanze nei singoli istituti, nelle consulte, negli organi universitari ed al Consiglio nazionale degli studenti universitari, alle segnalazioni che arrivano dalle studentesse e dagli studenti stessi, come alla proposta elaborata dalle studentesse di Prime Minister – scuola di politica per giovani donne, che è opportuno accogliere l'esigenza di costruire un nuovo spazio di interlocuzione orizzontale che sappia arrivare lì dove l'ufficio di coordinamento nazionale, il Consiglio nazionale dei presidenti di consulta ed il Forum delle associazioni non sono riusciti ad arrivare. Si ritiene infatti che il sistema scolastico italiano mostri ancora grandi difficoltà nell'adeguamento alle esigenze delle studentesse e degli studenti iscritti al ciclo scolastico secondario superiore. Questa lacuna appare quantomeno paradossale dal momento che chi fruisce principalmente del sistema scuola sono, di fatto, le studentesse e gli studenti del Paese.
L'ufficio di coordinamento nazionale, dotato di regolamento proprio e supportato direttamente dalla direzione generale per lo studente del Ministero dell'istruzione e del merito, come il Consiglio nazionale dei presidenti di consulta studentesca, è un organo collegiale che si occupa di attuare le istanze proposte dai coordinamenti regionali e dal Consiglio nazionale dei presidenti di consulta stesso. Tuttavia, il concetto stesso di rappresentanza non riesce ad acquisire la giusta importanza nelle periferie e nelle province. Questo perché tutti questi organi risultano essere uno la derivazione dell'altro: i rappresentanti delle consulte eleggono il presidente, che viene inserito nel Consiglio nazionale dei presidenti di consulta e nell'ufficio di coordinamento nazionale e così via. In alcuni istituti, addirittura, i rappresentanti studenteschi assumono automaticamente anche il ruolo di rappresentanti nelle consulte. Questo fenomeno genera un graduale allontanamento dalle voci collettive ed i ruoli si chiudono tutti attorno a poche persone. Ecco perché un nuovo organo nazionale, fuori dai canali consuetudinari di rappresentanza studentesca e aperto alle candidature di tutti, con la giusta pubblicità potrebbe fare da amplificatore a nuove e più numerose voci nel più ampio panorama degli organi di rappresentanza.
Con questa proposta di legge, pertanto, si intende istituire un organo ex novo che sia tenuto ad un rapporto di discussione diretta, seppur consultivo, con il Ministero dell'istruzione e del merito. Un organo che non sintetizzi semplicemente le analisi maturate a livello provinciale, ma che guardi al sistema scuola nel suo complesso.
La presente proposta di legge consta di 7 articoli. All'articolo 1 si istituisce il Consiglio nazionale degli studenti medi. L'articolo 2 ne definisce le funzioni. L'articolo 3 dispone in materia di composizione e funzionamento. All'articolo 4 sono definite le modalità di elezione. L'articolo 5 prevede che il Consiglio sia articolato in commissioni permanenti composte su base tematica. L'articolo 6 dispone in materia di verbale di seduta. In fine l'articolo 7 prevede la clausola di neutralità finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione)

1. Al fine di garantire piena rappresentanza agli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, è istituito il Consiglio nazionale degli studenti medi (CNSM).
2. Ai fini della presente legge, per «studenti medi» si intendono tutte le studentesse e gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nelle aree classico-umanistiche, scientifiche, linguistiche, tecniche e tecnologiche, professionali, artistiche e musicali.

Art. 2.
(Funzioni)

1. Il CNSM è un organo consultivo di rappresentanza degli studenti medi, che ha il compito di formulare pareri, progetti e proposte al Ministro dell'istruzione e del merito in materia di riordino dei cicli di istruzione e su qualsiasi argomento riguardi gli interessi diretti e indiretti degli studenti medi.
2. Il CNSM si riunisce in sessione plenaria una volta al mese, negli spazi indicati dal Ministero dell'istruzione e del merito.
3. Il CNSM può:

a) formulare proposte ed essere sentito dal Ministro dell'istruzione e del merito su tutte le materie concernenti il sistema scolastico nazionale o di interesse generale che coinvolga le esigenze degli studenti medi;

b) presentare al Ministro dell'istruzione e del merito una relazione annuale sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema scolastico nazionale;

c) rivolgere quesiti al Ministro dell'istruzione e del merito circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca.

Art. 3.
(Composizione e funzionamento)

1. Il CNSM è composto da quaranta componenti eletti, due per ciascuna regione, tra tutti gli studenti iscritti medi, secondo le modalità di cui all'articolo 4.
2. I componenti del CNSM restano in carica per due anni e non sono rieleggibili. Durante la prima seduta, il CNSM elegge il presidente e un vicepresidente tra i suoi componenti. Durante le procedure di elezione del presidente e del vicepresidente, ogni componente esprime il suo voto in maniera personale e segreta. Le candidature alla carica di presidente e vicepresidente sono nominative e sono presentate all'inizio dei lavori della prima seduta.
3. Il CNSM ha un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti fra tutti i componenti.

Art. 4.
(Elezioni)

1. L'elezione dei componenti del CNSM avviene in due fasi:

a) una fase di livello provinciale dove, previa presentazione di liste elettorali di carattere provinciale, sono individuati due studenti per ogni provincia;

b) una fase di livello regionale dove i rappresentanti regionali in seno al CNSM sono eletti tra gli studenti precedentemente individuati per ogni provincia della regione interessata.

2. Tra l'individuazione degli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 e l'elezione dei rappresentanti regionali ai sensi della lettera b) del medesimo comma non devono trascorrere più di tre settimane. Ogni studente rispettivamente della provincia e della regione interessata esprime un solo voto di preferenza. Il voto è individuale e segreto.
3. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà degli elettori e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti.
4. Risultano eletti i candidati che raccolgono il maggiore numero di voti, sommando quelli ottenuti in ciascuna delle fasi di cui al comma 1.
5. Al termine dello spoglio il presidente del seggio elettorale, dopo avere constatato il numero delle schede scrutinate, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato e procede alla nomina del consigliere eletto.

Art. 5.
(Commissioni permanenti)

1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni, il CNSM si articola in commissioni permanenti.
2. Le commissioni permanenti sono composte su base tematica. I temi delle commissioni permanenti sono individuati entro il primo mese dall'elezione del CNSM. Ogni commissione permanente è composta da un numero di consiglieri da cinque a dieci.
3. I consiglieri scelgono di quale commissione permanente fare parte.
4. I componenti delle commissioni permanenti possono farsi sostituire da un proprio delegato.
5. Le commissioni permanenti presentano un rapporto mensile sull'attività svolta, in occasione di ogni riunione del CNSM.
6. Le commissioni permanenti possono riunirsi in date diverse da quelle individuate per le riunioni del CNSM, su iniziativa del presidente del CNSM stesso o di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. I lavori delle commissioni permanenti non possono svolgersi in concomitanza con le riunioni del CNSM.
8. Qualora due terzi dei componenti della commissione permanente lo ritenga necessario, agli incontri e ai tavoli di lavoro interni partecipa il presidente del CNSM o un suo delegato.
9. Ai lavori delle commissioni permanenti possono liberamente assistere, senza facoltà di intervento, i consiglieri che non ne fanno parte.

Art. 6.
(Verbali delle riunioni)

1. Delle riunioni del CNSM è redatto apposito verbale dal segretario verbalizzante, scelto dal presidente del CNSM tra i membri del Consiglio stesso, sotto la supervisione del medesimo presidente. Ciascun consigliere ha diritto a fare registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto sui singoli argomenti.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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