PDL 974

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 974

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e con il ministro delle imprese e del made in Italy
( URSO )

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021

Presentato il 9 marzo 2023

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

1. Scopo, portata e motivi del provvedimento.

Il Protocollo in esame apporta una serie di emendamenti all'Accordo in materia radiotelevisiva tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, fatto Roma il 5 marzo 2008 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2015.
L'Accordo in materia radiotelevisiva ha consentito sin dalla sua originaria conclusione nel 1987 una pacifica convivenza nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate. Inoltre l'Accordo ha costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.
L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in vigore (stipulato nel 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164) deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia: in tale contesto, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, è stato dismesso da quest'ultima nel 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.
Nell'ambito delle relazioni amichevoli tra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, il Protocollo emendativo impegna l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma della San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.
Il Protocollo emendativo prevede inoltre che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB.
A fronte di tali impegni, il Protocollo emendativo ridetermina l'importo della somma forfetaria annuale per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo nella misura di euro 4.530.000 per l'anno 2023, di euro 4.581.000 per l'anno 2024, di euro 4.648.000 per l'anno 2025 e di euro 4.718.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
Il Protocollo emendativo modifica altresì le attribuzioni della Commissione mista tra i due Stati, affidandone il coordinamento ai rispettivi Ministeri degli affari esteri e incaricandola di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.
Il Protocollo emendativo modifica infine il termine per la denuncia, portandolo da due a sei mesi e obbligando le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026.

2. Illustrazione del Protocollo.

Il testo del Protocollo emendativo si compone di un preambolo e 2 articoli.
Le principali disposizioni sono le seguenti.
L'articolo 1 prevede la modifica degli articoli 3, paragrafi 2 e 3, 5, paragrafo 2, 7, paragrafi 1 e 2, e 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente. Per effetto di tali modifiche, a fronte della cessazione dall'uso del canale 51 da parte della Repubblica di San Marino, sia nei propri confini sia nell'estensione della rete sul territorio italiano, le Parti faciliteranno la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano per il trasporto di un programma della San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale; la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB; la Parte italiana faciliterà il raggiungimento di un accordo che l'operatore sammarinese stipulerà autonomamente con uno degli operatori nazionali nella tecnologia Digital audio broadcasting (DAB) per il trasporto di un programma DAB sammarinese su una rete nel territorio della Repubblica italiana; viene rideterminata la somma forfetaria versata dall'Italia per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo; le attribuzioni della Commissione mista vengono modificate; i termini di denuncia vengono estesi da due a sei mesi.
L'articolo 2 obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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