PDL 97

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 97

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FURGIUELE, BILLI, BISA, GUSMEROLI, PRETTO

Modifiche agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernenti l'introduzione di agevolazioni fiscali e interventi per favorire l'accesso al credito per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – In Italia nel 2021 sono stati celebrati circa 179.000 matrimoni: rispetto al 2020 si tratta di un raddoppio, anche se questo aumento non è stato sufficiente a recuperare quanto perso nell'anno precedente, infatti rispetto al 2019 i matrimoni sono inferiori del 2,7 per cento.
Secondo il rapporto dell'ISTAT «Dinamica demografica nel 2021», un ritorno ai livelli del 2019 si osserva solamente per i matrimoni civili (+0,7 per cento nel 2021 rispetto al 2019), che sembrano essere stati meno penalizzati dalle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia.
I matrimoni civili, pur avendo subito un calo consistente nei primi mesi del 2020, avevano già mostrato in piena pandemia una variazione negativa più contenuta rispetto ai matrimoni religiosi.
A livello territoriale, il calo è molto più pronunciato nel Mezzogiorno (-54,9 per cento) rispetto al Centro (-46,1 per cento) e, soprattutto, al Nord (-40,6 per cento). La diversa intensità nella diminuzione dei matrimoni è riconducibile anche alle diverse tipologie di celebrazioni e festeggiamenti, nonché al livello di partecipazione che in genere contraddistinguono le tradizioni del nostro Paese.
È inconfutabile che le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria abbiano determinato un calo verticale soprattutto dei matrimoni celebrati con rito religioso, che risulta più che doppio rispetto a quello dei matrimoni civili (-67,9 per cento contro -28,9 per cento). Inoltre, la diminuzione della nuzialità persiste – e si accentua – nel 2020 soprattutto tra i più giovani.
Le ragioni che allontanano le giovani coppie dall'altare e che le portano a prendere in considerazione solo ed esclusivamente il matrimonio civile sono molteplici e di natura differente. Innanzitutto il matrimonio civile è di per sé una celebrazione meno onerosa rispetto al matrimonio religioso.
Molte coppie sono dubbiose anche sui corsi prematrimoniali, i quali hanno una finalità ben precisa e spesso sottovalutata: cercare di far capire alla coppia se si è realmente pronti nel prendere la decisione di sposarsi.
La presente proposta di legge intende, pertanto, introdurre il cosiddetto «bonus matrimonio», volto ad agevolare le giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso e che avranno la possibilità, a seguito del suddetto bonus, di usufruire della detrazione del 20 per cento delle spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso quali: ornamenti in Chiesa, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere, il servizio di coiffeur e di make-up e, in fine, il servizio del wedding reporter. I soggetti che possono usufruire di tale bonus sono le giovani coppie under 35 anni che hanno un indicatore della situazione economica equivalente riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2022 non superiore a 23.000 euro e non superiore a 11.500 euro a persona. Le spese detraibili connesse alla celebrazione del matrimonio religioso sono stabilite nella cifra massima di 20.000 euro e sono ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Le spese devono state essere sostenute nel territorio dello Stato italiano e, infine, i beneficiari del bonus devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi persone fisiche). Occorre, pertanto, effettuare i pagamenti delle spese con bonifico ovvero con carta di debito o di credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto tramite bonifico, non è necessario utilizzare quello appositamente predisposto dalle banche e dalla società Poste italiane Spa.
I documenti da conservare al fine di usufruire del bonus matrimonio sono la ricevuta del bonifico, la ricevuta di avvenuta transazione per quanto riguarda i pagamenti con carta di credito o di debito, la documentazione di addebito sul conto corrente e tutte le fatture di acquisto, riportanti la natura, la quantità e qualità dei beni e dei servizi acquistati.
Per quanto concerne la copertura finanziaria del bonus matrimonio, si fa riferimento ai dati dell'ISTAT relativi ai matrimoni celebrati nell'anno 2021.
Considerando il numero dei matrimoni nell'anno 2021, i quali ammontano a circa 179.000, si prevede che la quota massima detraibile per coppia sarà pari al 20 per cento di 20.000 euro, cioè 4.000 euro da dividere in cinque quote costanti.
A seguito di tale analisi risulta che la spesa prevista per il bonus matrimonio sarà pari a circa 716.000.000 di euro, cioè a 143.200.000 euro per cinque rate. La spesa potrà essere però più bassa, considerati il calo dei matrimoni nel nostro Paese e i requisiti richiesti per usufruire del bonus.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Per le spese documentate connesse alla celebrazione del matrimonio religioso, quali la passatoia e i libretti, l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di acconciatura e il servizio fotografico, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20 per cento delle spese fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni e avere un indicatore della situazione economica equivalente, riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2022, non superiore a 23.000 euro ovvero non superiore a 11.500 euro a persona. Le spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso devono essere state sostenute nel territorio dello Stato italiano»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agevolazioni fiscali per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso, quali la passatoia e i libretti, l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di acconciatura e il servizio fotografico».

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2023, in 90 milioni di euro per l'anno 2024 e in 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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