PDL 969

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 969

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, MOLINARI, CAVANDOLI, CENTEMERO, BAGNAI, MIELE, ANDREUZZA, BARABOTTI, DI MATTINA, TOCCALINI, BOF, FURGIUELE, MONTEMAGNI, MORRONE, PIERRO, PRETTO, ZINZI

Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici mediante l'esecuzione di opere edilizie o l'installazione o sostituzione di impianti

Presentata il 9 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – Le vigenti agevolazioni fiscali per i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica hanno rappresentato negli ultimi anni una leva economica che sicuramente ha contribuito anche al miglioramento del patrimonio edilizio italiano. Tuttavia, pur consapevoli che il cosiddetto superbonus ha rappresentato una misura valida per il rilancio del settore edilizio in un particolare momento storico di tracollo del 9 per cento del PIL, sono a tutti note le criticità derivate da quella misura, la cui originaria stesura, per molti aspetti errata, è risultata socialmente iniqua, con coperture di bilancio insufficienti, al punto da richiedere molteplici interventi correttivi.
La presente proposta di legge persegue una triplice finalità: prevedere un contributo che favorisca l'efficientamento energetico e antisismico del patrimonio edilizio, anche alla luce della discussione in sede europea della direttiva ai più nota come «Direttiva case green»; rivolgere l'importo massimo di tale contributo ai soggetti economicamente più in difficoltà; prevedere una misura, non più straordinaria, che in maniera equilibrata consenta una prosecuzione delle misure di sostegno del mercato delle ristrutturazioni edilizie e, contemporaneamente, rappresenti una nuova forma di agevolazione fiscale correlata alle ristrutturazioni edilizie che sia sostenibile per la finanza pubblica.
L'articolo 1, al comma 1, prevede il riconoscimento di una detrazione d'imposta pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Tale detrazione spetta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, relative ad interventi di messa in sicurezza antisismica o di riqualificazione energetica di edifici esistenti, finalizzati al raggiungimento almeno della classe di prestazione energetica E dell'edificio entro il 2035 e della classe di prestazione energetica D entro il 2040. Si prevede, altresì, l'innalzamento al 100 per cento della sopracitata agevolazione fiscale in presenza concomitante di determinati e specifici requisiti e cioè che si tratti di prima casa, che il soggetto beneficiario abbia un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro, innalzato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, e che gli interventi riguardino edifici di classe di prestazione energetica G, con obbligo di raggiungere la classe E entro il 2035.
L'articolo 2 dispone l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla detrazione d'imposta prevista per gli interventi effettuati dai condomini.
Si dispone, altresì, che per coloro che rientrano contemporaneamente nei parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, relativi all'innalzamento al 100 per cento della detrazione d'imposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 è consentito – in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante relativamente ad interventi nel settore edilizio – l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito in quote annuali pari al numero degli anni di rimborso del beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi.
L'articolo 3 riconosce agli istituti di credito e agli intermediari finanziari la facoltà di finanziare i contribuenti incapienti per il pagamento delle forniture mediante i crediti ricevuti in garanzia relativi ad annualità successive al primo anno del beneficio sugli immobili, vietando la cessione a terzi del credito eventualmente ricevuto dal committente o appaltatore. Il comma 2 prevede anche la facoltà per gli istituti di credito, alla maturazione annuale del credito ricevuto in garanzia, di procedere alla compensazione, mediante modello di pagamento unificato F24, dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS) oppure di chiederne il rimborso in non meno di tre rate annuali, maggiorate dell'interesse legale annuo. Il comma 3 demanda la definizione delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni della presente legge a un provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana (ABI).
Infine, l'articolo 4 provvede alla relativa copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio)

1. Al fine di favorire il miglioramento antisismico ed energetico del patrimonio immobiliare, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, consistenti in opere edilizie o di installazione o sostituzione di impianti per la messa in sicurezza antisismica in genere o di efficientamento energetico, finalizzati al raggiungimento almeno della classe di prestazione energetica E dell'edificio entro il 2035 e della classe di prestazione energetica D entro il 2040, spetta una detrazione dall'imposta lorda indicata nella dichiarazione dei redditi per una quota pari al 60 per cento delle spese rimaste a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione dall'imposta lorda di cui al primo periodo è elevata per una quota del 100 per cento quando siano presenti tutti i seguenti requisiti:

a) gli interventi riguardano l'abitazione principale del contribuente;

b) gli interventi sono eseguiti da contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro annui, innalzato in base al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la tabella di cui all'articolo 119, comma 8-bis.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) gli interventi riguardano edifici di classe di prestazione energetica G, con obbligo di raggiungere la classe E entro il 2035.

Art. 2.
(Fondo per contribuenti incapienti)

1. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è consentito, per coloro che rientrano contemporaneamente nei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante relativamente ad interventi nel settore edilizio, l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito in quote annuali pari al numero degli anni di rimborso del beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Le opzioni di cui al periodo precedente devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la cessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a conclusione dell'utilizzo.

Art. 3.
(Ulteriori disposizioni agevolative)

1. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono finanziare i contribuenti incapienti per il pagamento delle forniture mediante i crediti ricevuti in garanzia. È fatto divieto ai medesimi istituti e intermediari di cedere a terzi il credito eventualmente ricevuto dal committente o appaltatore.
2. Gli istituti di credito, alla maturazione annuale del credito ricevuto in garanzia, possono procedere alla compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori oppure chiederne il rimborso in non meno di tre rate annuali, maggiorata dell'interesse legale annuo.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana (ABI), sono definite le modalità operative di attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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