PDL 968

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 968

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARAMIELLO, AMATO, ASCARI, CHERCHI, ONORI, PAVANELLI, PENZA, SCERRA

Norme in materia di riconoscimento del sistema di qualità nazionale per l'olio di oliva extravergine di alta qualità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Presentata il 9 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il concetto di olio di qualità, così come definito dalla tradizionale classificazione, ossia in base ai soli parametri chimici ed essenzialmente alla quantificazione analitica dell'acidità libera, appare oggi superato anche rispetto al recente passato e, pertanto, necessita di un urgente e opportuno aggiornamento: esso, infatti, deve tenere in considerazione diversi aspetti.
Un primo aspetto, anche da un punto di vista cronologico, è rappresentato dalle denominazioni di origine protetta (DOP) e dall'indicazione geografica protetta (IGP); tali marchi hanno permesso, negli ultimi trent'anni, importanti ricadute positive, anche nei territori marginali dell'olivicoltura, in termini quantitativi e di una migliore riconoscibilità da parte dei consumatori, grazie a definiti e quantificabili parametri «sensoriali».
Il riconoscimento del concetto di olio di qualità ha significato, parallelamente, anche la valorizzazione delle oltre 300 cultivar presenti nel panorama elaiografico nazionale e, quindi, della storia e delle tradizioni dei relativi territori di produzione: tutti elementi che concorrono, tutt'oggi, a costruire quella cultura oleicola che rappresenta un importante strumento sia di promozione del territorio che di internazionalizzazione del prodotto made in Italy.
Più recentemente, poi, il concetto di olio di qualità si è esteso anche alle produzioni olearie da agricoltura biologica che tentano di rispondere, indipendentemente dalla componente territoriale e varietale, ai bisogni crescenti dei consumatori nel campo della sicurezza alimentare e della salvaguardia dell'ambiente.
In quest'ultimo decennio, la normativa dell'Unione europea ha riconosciuto e codificato le proprietà salutistiche dell'olio di oliva, dovute al suo contenuto di biofenoli; l'olio nutraceutico rappresenta la vera nuova frontiera dell'olio di qualità, per il quale il consumatore risulta disposto a pagare un prezzo proporzionalmente maggiore, a vantaggio della sua salute e della sostenibilità dell'intera filiera olivicolo-olearia.
Oramai, da tempo, sia la comunità scientifica che, soprattutto, il mondo della produzione olivicolo-olearia sollecitano fortemente la segmentazione dell'olio extravergine di oliva italiano secondo parametri chimici e sensoriali più stringenti, integrati con quelli salutistici.
È sempre più forte, infatti, la domanda degli operatori della filiera olivicolo-olearia di avviare un percorso volto a innovare il concetto di qualità del prodotto italiano, il quale, senza contrapporsi ai concetti di tipicità DOP e IGP e di produzione biologica, ma affiancandoli, risponda a una reale esigenza, ampiamente condivisa, di meglio definire, in termini di qualità, l'olio di oliva made in Italy.
Proprio con questo obiettivo, la presente proposta di legge mira a istituire il Sistema di qualità nazionale dell'olio extravergine di oliva di alta qualità (SQN-OAQ).
L'olio extravergine di oliva di alta qualità, per essere definito tale, deve rispettare un chiaro ed essenziale disciplinare, che ne identifica con precisione e, al contempo, in modo semplice i parametri chimici e organolettici. Avremo, pertanto, un prodotto finale con caratteristiche specifiche e con una qualità realmente e significativamente superiore rispetto a quanto oggi prescritto dalle norme vigenti in materia di sanità pubblica, di salute delle piante e di tutela ambientale.
L'adesione all'SQN-OAQ sarà su base volontaria ed è rivolta alle imprese che hanno sede legale e operativa in Italia. Gli operatori potranno promuovere anche idonee forme aggregative, al fine di favorire la gestione e lo sviluppo dell'SQN-OAQ con iniziative volte alla riduzione degli oneri amministrativi, alla promozione e alla valorizzazione della qualità, oltre che ad attività di ricerca e di sviluppo inerenti al miglioramento delle tecniche di processo sul prodotto.
Aderendo al disciplinare, gli operatori potranno ottenere il marchio nazionale denominato «Olio extravergine di oliva di alta qualità – OAQ», da apporre sulle etichette dei loro prodotti. Tale indicazione permetterà ai consumatori di avere maggiori informazioni e garanzie sul prodotto che stanno acquistando e una segmentazione maggiormente qualitativa dell'olio extravergine di oliva. Si certificherà, dunque, un olio ottenuto direttamente dalle olive raccolte e molite nel solo territorio nazionale ed estratto unicamente mediante procedimenti meccanici, compatibile con i marchi DOP, IGP e da agricoltura biologica; l'OAQ dovrà rispettare specifici requisiti di composizione all'imbottigliamento, come, ad esempio, un'acidità uguale o inferiore allo 0,4 per cento, biofenoli totali uguali o superiori a 300 mg/kg, mediane del difetto pari a zero, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 61/2011 della Commissione, del 24 gennaio 2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, e del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, istituisce il Sistema di qualità nazionale per l'olio extravergine di oliva di alta qualità, di seguito denominato «SQN-OAQ».
2. Per i fini di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento delegato (UE) n. 807/2014, il disciplinare di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge costituisce il disciplinare unico del SQN-OAQ, di seguito denominato «disciplinare unico».
3. L'olio extravergine di oliva tutelato dal SQN-OAQ deve essere prodotto nel rispetto delle caratteristiche specifiche indicate nel disciplinare unico, al fine di ottenere un prodotto di qualità significativamente superiore rispetto a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di sanità pubblica, di salute delle piante e di tutela ambientale.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste procede, con cadenza biennale, all'analisi del mercato dell'olio extravergine di oliva di alta qualità, di seguito denominato «OAQ», evidenziando i fattori critici della filiera, gli eventuali ambiti di intervento e gli investimenti necessari.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «filiera olivicolo-olearia»: gli operatori coinvolti nella produzione, estrazione, confezionamento, distribuzione e movimentazione dell'olio, dalla produzione al consumo;

b) «tracciabilità»: la possibilità di identificare ciascuna fase del percorso di produzione e distribuzione dell'OAQ;

c) «operatore»: la persona fisica o giuridica appartenente alla filiera olivicolo-olearia e aderente all'SNQ-OAQ;

d) «ente certificatore»: l'organismo privato, autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che effettua certificazioni della conformità del prodotto al disciplinare unico;

e) «qualità significativamente superiore»: caratteristica qualitativa superiore alle norme commerciali correnti, dimostrabile attraverso i requisiti oggettivi indicati nel disciplinare unico.

Art. 3.
(Adesione e recesso)

1. L'adesione all'SQN-OAQ è su base volontaria. Possono aderire all'SQN-OAQ gli operatori che hanno sede legale e operativa in Italia. L'adesione all'SQN-OAQ comporta l'obbligo di rispettare il disciplinare unico.
2. L'adesione all'SQN-OAQ non esonera dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dell'olio di oliva.
3. L'operatore comunica la propria adesione e l'eventuale recesso all'ente certificatore che entro trenta giorni trasmette tale informazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. A decorrere dalla data del recesso l'ente certificatore non può più rilasciare all'operatore le certificazioni relative all'SQN-OAQ.
5. L'operatore deve conservare, per un periodo di cinque anni, la documentazione relativa all'attività e al prodotto certificato.
6. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere all'ente certificatore i dati aggregati, anche su base territoriale, concernenti il numero di operatori rispetto ai quali svolge la funzione di certificazione, il volume del prodotto certificato e altre informazioni di carattere statistico.
7. Gli operatori possono promuovere forme associative al fine di favorire la gestione e lo sviluppo dell'SQN-OAQ con iniziative volte alla riduzione degli oneri amministrativi, alla valorizzazione del sistema di qualità nonché alle attività di ricerca e sviluppo inerenti al miglioramento delle tecniche di produzione.

Art. 4.
(Istituzione del registro degli operatori)

1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il registro degli operatori, di seguito denominato «registro».
2. Il registro è pubblico e accessibile tramite il sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Gli operatori sono tenuti a iscriversi al Sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale e procedono alla costituzione del fascicolo aziendale previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ovvero al suo aggiornamento, entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Al fine di garantire la tracciabilità delle produzioni, gli operatori sono tenuti ad annotare nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 la consistenza territoriale, le principali varietà di olive coltivate, l'età delle piante e il sesto di impianto.
5. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura definisce, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le modalità di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 4 nel Sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di adesione all'SQN-OAQ e gli obblighi informativi cui sono tenuti gli operatori, nonché le relative forme di controllo.

Art. 5.
(Utilizzo della dicitura «Alta qualità» e istituzione del marchio nazionale relativo all'olio extravergine di oliva di alta qualità)

1. L'olio extravergine di oliva prodotto e certificato nell'ambito dell'SQN-OAQ è contraddistinto, nell'etichetta, dalla dicitura «Alta qualità» e dall'apposizione del marchio nazionale di cui al comma 3.
2. L'utilizzo della dicitura «Alta qualità» e del marchio nazionale di cui al comma 3 è riservato all'olio extravergine di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici, prodotto dagli operatori nel rispetto delle caratteristiche previste dal disciplinare unico.
3. Al fine di contraddistinguere l'olio di alta qualità ottenuto secondo quanto disposto dal disciplinare unico è istituito il marchio nazionale relativo all'olio extravergine di oliva di alta qualità. Il marchio è di proprietà esclusiva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. Il logo del marchio nazionale di cui al comma 3 è definito con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base di un concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto definisce altresì le modalità di apposizione nell'etichetta del marchio medesimo e della dicitura «Alta qualità».
5. Le attività di etichettatura, di promozione e di informazione sull'olio extravergine di oliva prodotto nell'ambito dell'SQN-OAQ devono essere conformi alla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e non ingenerare confusione nel consumatore.
6. La dicitura «Alta qualità» e il marchio nazionale di cui al comma 3 possono essere apposti sugli imballaggi e sui materiali pubblicitari, qualora siano direttamente riconducibili al prodotto certificato.
7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio nazionale di cui al comma 3.

Art. 6.
(Modifica del disciplinare unico)

1. Uno o più operatori in forma associata della filiera olivicola che rappresentino almeno il 20 per cento della produzione di OAQ possono presentare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste proposte di integrazione e di modifica del disciplinare unico.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con cadenza annuale, monitora l'evoluzione qualitativa e le quantità del prodotto commercializzato con la dicitura e il marchio nazionale di cui all'articolo 5, anche al fine di promuovere iniziative per l'aggiornamento del disciplinare unico.

Art. 7.
(Vigilanza)

1. Le attività di vigilanza e di controllo sono svolte dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

Disciplinare del Sistema di qualità nazionale
per l'olio extravergine di oliva di alta qualità

1. Ai fini del riconoscimento nell'ambito del Sistema di qualità nazionale per l'olio extravergine di oliva di alta qualità è attribuito all'olio extravergine di oliva ottenuto direttamente dalle olive raccolte e molite nel solo territorio nazionale ed estratto unicamente mediante procedimenti meccanici. Qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, gli operatori possono presentare domanda di riconoscimento dell'olio extravergine di oliva di alta qualità come «Denominazione di origine protetta» (DOP) o «Indicazione geografica protetta» (IGP) o di certificazione biologica.

2. L'olio extravergine di oliva di alta qualità può ottenere la certificazione di cui alla presente legge qualora rispetti i seguenti requisiti specifici di composizione e sensoriali, determinati ai sensi del regolamento (UE) n. 61/2011 della Commissione, del 24 gennaio 2011, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013:

a) caratteristiche chimiche:

1) acidità = 0,4 % acido oleico;

2) biofenoli totali = 300 mg/kg;

3) perossidi = 12 (meq O2/kg);

b) caratteristiche organolettiche:

1) mediana del difetto = 0;

2) mediana del fruttato > 0.

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