PDL 964

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 964

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro della giustizia
( NORDIO )

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro delle imprese e del made in Italy
(URSO)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( SALVINI )

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Presentato l'8 marzo 2023

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
Il Protocollo prevede un'integrazione all'articolo 11 dell'Accordo, riferita al caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio).
La disposizione introdotta prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra l'Italia e l'Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.
Viene precisato ulteriormente che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.
Tale modifica era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e il 22 ottobre 2015, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci (in particolare italiani) che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati.
La modifica è volta a dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio dell'altra Parte contraente, al fine di consentire agli operatori del trasporto che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari di scegliere in modo più conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.
Un'ulteriore modificazione all'articolo 25 dell'Accordo ha carattere meramente formale ed è volta ad aggiornare le denominazioni delle autorità competenti delle due Parti.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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