PDL 963

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 963

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FERRARI, BRAGA, BOLDRINI, CARÈ, CURTI, DI SANZO, FORATTINI, GHIO, GIRELLI, MALAVASI, MORASSUT, PELUFFO, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SCARPA, SIMIANI, SOTTANELLI, VACCARI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati

Presentata l'8 marzo 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La presente proposta di legge, analoga all'iniziativa presentata al Senato della Repubblica dal senatore Michele Fina, volta all'istituzione della Commissione parlamentare sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi connessi, mira a introdurre nell'attuale legislatura uno strumento che, per la prima volta in questa forma, possa indagare il grave fenomeno dei cambiamenti climatici e le sue conseguenze ambientali, economiche, sociali e internazionali.
Il fenomeno dei cambiamenti climatici e degli effetti ad esso connessi è un tema di grande attualità, che merita di essere indagato e di avere una grande attenzione da parte del Parlamento. I danni che ne derivano all'economia, in particolare nei settori più esposti dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca, del turismo, solo per citarne alcuni, rappresentano una vera emergenza per il Paese e per l'Europa. Il nostro Paese si confronta con sempre maggiore frequenza con eventi climatici estremi, che rappresentano proprio l'effetto dei profondi mutamenti climatici subiti dal pianeta: alluvioni, siccità, ondate di calore e di gelo, innalzamento del livello del mare ed aumento del cuneo salino si susseguono senza sosta e stanno causando lutti, trasformazioni e distruzioni degli ecosistemi e danni economici a persone, imprese e interi sistemi produttivi.
Il cambiamento climatico in atto è direttamente influenzato dalle attività umane e sembra anche per questo importante che il Parlamento dia il suo fattivo contributo nell'indagare con quali strumenti affrontare e contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti e, assieme, porre in essere azioni di adattamento e mitigazione. Così i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dalla fragilità del territorio, dal pericolo idraulico e idrogeologico, ma anche i fenomeni crescenti di siccità, incendi boschivi e di minaccia alla biodiversità e le conseguenze sulla salute delle persone meritano un'approfondita analisi della situazione attuale e delle prospettive future, anche al fine di elaborare un piano d'azione efficace e urgente.
La Commissione che si intende istituire con la presente proposta di legge svolgerà le proprie attività nel corso della XIX legislatura, con la possibilità, dopo il primo biennio, di sostituire i componenti al fine del più ampio coinvolgimento delle forze politiche e dei membri delle due Camere. La Commissione riferirà alle Camere con singole relazioni o con relazioni annualmente e ogni qualvolta ne ravviserà la necessità, comunque riservandosi di rimettere una relazione finale dei lavori al Parlamento.
La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando la rappresentanza di almeno un componente per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
La Commissione ha compiti di indagine su tutti gli aspetti concernenti il fenomeno del cambiamento climatico, nonché sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione europea e nazionale in materia. Le sue funzioni sono esercitate, tra l'altro, chiedendo informazioni, acquisendo dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi che si occupano dei fenomeni connessi ai cambiamenti climatici ovvero che abbiano competenze istituzionali in merito, a tutti i livelli, effettuando un monitoraggio dei maggiori rischi connessi, compiendo sopralluoghi, visite, ispezioni, e cercando di comprendere come migliorare sia la normativa che la sua attuazione per contribuire al meglio all'effettivo contrasto al cambiamento climatico, nonché alla prevenzione e mitigazione dei suoi effetti più nefasti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni, organismi, associazioni e portatori di interesse, scienziati ed esperti che si occupano dei fenomeni connessi ai cambiamenti climatici ovvero che abbiano competenze istituzionali in materia;

b) individuare le connessioni tra i cambiamenti climatici e gli effetti ad essi correlati;

c) analizzare gli effetti connessi ai cambiamenti climatici, valutando l'impatto del cambiamento climatico sull'ambiente, sulla salute della popolazione e sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali nei comparti produttivi e in particolare nelle aree più vulnerabili ai cambiamenti climatici, quali le aree costiere, i territori più esposti ai rischi di dissesto idrogeologico e di siccità e le aree già colpite da eventi meteorologici estremi e calamitosi;

d) individuare le aree del territorio maggiormente critiche ed effettuare un monitoraggio dei rischi più gravi connessi al cambiamento climatico;

e) esaminare lo stato di attuazione degli accordi internazionali in materia di cambiamento climatico sottoscritti dal nostro Paese e della normativa europea in materia;

f) verificare l'efficacia, l'appropriatezza nonché la corretta attuazione della normativa nazionale, regionale e degli enti locali vigente relativamente agli ambiti di indagine della Commissione, indagando sulle principali difficoltà di attuazione, sulle eventuali conseguenze derivanti dalla mancata attuazione, dall'evoluzione e dalle modifiche della normativa stessa e verificando altresì le migliori pratiche esistenti;

g) indagare sul quadro delle responsabilità e delle competenze dei diversi livelli istituzionali e accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, relativamente alle attività di prevenzione e di adattamento nonché di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;

h) verificare l'incidenza della carenza di misure di prevenzione e di adattamento nonché di mitigazione sull'entità dei conseguenti danni a beni e persone;

i) valutare le possibili misure e gli interventi necessari nei diversi ambiti utili a mitigare gli effetti del cambiamento climatico;

l) individuare e proporre soluzioni anche di carattere normativo e amministrativo al fine di definire la più adeguata ed efficace strategia per il contrasto del cambiamento climatico;

m) effettuare una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili, verificando l'ammontare e l'allocazione delle autorizzazioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento;

n) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi, visite, ispezioni relativamente agli ambiti di indagine della Commissione.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio tra i sessi nella composizione. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, quarto periodo.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 2.
4. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
5. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 2 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
6. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.
8. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

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