PDL 961

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 961

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
EVI, BRAMBILLA, CAVO, CHERCHI, COLOMBO, DALLA CHIESA,
GALLO, LOIZZO, MALAGUTI, SACCANI JOTTI

Divieto dell'importazione e del commercio
dei prodotti derivati dal canguro

Presentata il 7 marzo 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'Italia è stata capofila in Europa nell'adozione di provvedimenti normativi a tutela di animali utilizzati per la produzione di pellicce.
Prima nel 2002, con ordinanza del Ministero della salute, poi nel 2004 con la legge 20 luglio 2004, n. 189, l'Italia ha vietato la produzione e il commercio di pellicce di cani e gatti. Divieto poi esteso a livello europeo con il successivo regolamento (CE) n. 1523 del 2007.
Nel 2006 con decreto interministeriale è stato fermato l'import di prodotti derivanti dall'uccisione delle foche; divieto poi fatto proprio anche dal legislatore europeo con il regolamento (CE) n. 1007 del 2009, e che nel nostro ordinamento prevede lo stesso sistema sanzionatorio del divieto per i cani e i gatti.
Più recentemente, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 980), l'Italia ha vietato «l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione [...] di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia».
La presente proposta di legge, in attuazione del novellato articolo 41 della Costituzione per cui l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla salute o all'ambiente, introduce il divieto di importazione ed immissione nel mercato nazionale dei prodotti derivanti dalla caccia commerciale al canguro: una mattanza senza eguali nel mondo e priva di alcuna giustificazione etica, ambientale, economica.
Un provvedimento che ancora una volta porterebbe l'Italia a guidare gli altri Stati membri verso un'Europa più sostenibile.
Grazie alla Lega antivivisezione (LAV), che nel 2019 ha pubblicato un dettagliato dossier che ha portato alla luce le gravi criticità della «filiera del canguro» e diffuso immagini che documentano le modalità cruente di uccisione di questi animali, adulti e cuccioli, oggi sappiamo che la caccia commerciale dei canguri, con una media di 2 milioni di canguri uccisi ogni singolo anno, è il più grande e cruento massacro di animali selvatici del pianeta e che l'Italia, primo importatore europeo di pelli di canguro, vi è direttamente coinvolta.
Il numero di animali uccisi è addirittura 10 volte maggiore della più nota caccia alle foche praticata in Canada: ogni singolo anno vengono uccisi tanti canguri quante foche venivano uccise in un decennio nel periodo di maggiore produzione di prodotti di foca (fino a quando l'Unione europea ne ha poi chiuso il mercato comunitario con il divieto di cui al citato regolamento (CE) n. 1007 del 2009).
Una caccia, quella al canguro, «segreta», che avviene di notte nelle isolate e sconfinate praterie australiane. Ciò implica un'oggettiva e documentata impossibilità di attuare le linee guida governative per l'uccisione dei canguri e una pressoché totale assenza di controlli.
La caccia al canguro è principalmente finalizzata alla conservazione dei pascoli (in favore degli allevamenti di pecore – importate nel continente), alla riduzione/eradicazione della specie (classificata infestante), al commercio dei prodotti derivati (carne e pelle, soprattutto per l'export).
Occorre tuttavia tenere presente che questo presunto «impatto» dei canguri sull'ambiente e sulle attività agricole è esclusivamente frutto di un pregiudizio che risale all'epoca della colonizzazione europea del continente australiano. I canguri, in quanto erbivori, sono da subito stati visti come possibili antagonisti nell'accesso alle risorse (pascoli) destinate alle pecore per la produzione di lana. Risorse che nel tempo sono andate diminuendo, ma non per la presenza del canguro (che in Australia vive da milioni di anni) bensì per la crescita esponenziale della popolazione di pecore (animali importati) che oggi supera i 100 milioni di individui. Negli anni sono stati prodotti studi scientifici che documentano come in realtà non vi sia alcuna competitività tra canguro e «livestocks», in quanto i canguri non sono soliti frequentare pascoli occupati dalle pecore. Ciononostante, questo pregiudizio è ancora consolidato anche nelle autorità governative che, ogni anno, stabiliscono le quote di uccisione.
A sostenere le uccisioni si aggiunsero, a metà degli anni '50 del secolo scorso, l'industria della carne di canguro (prima destinata ai pet poi anche al consumo umano) e delle pelli e pellicce. Filiere che non erano mai esistite prima di allora e che pertanto non sono riconducibili ad alcuna tradizione culturale o condizione di sussistenza delle popolazioni aborigene (diversamente da quanto, ad esempio, avviene per le foche) o dei «nuovi» australiani venuti dal Vecchio continente (gli australiani non mangiano carne di canguro: solo 0,3 chilogrammi di consumo pro capite all'anno, contro i 37,2 chilogrammi all'anno di pollo, i 34,1 chilogrammi all'anno di manzo e vitello).

Il ruolo dell'Italia

L'Italia è il principale Paese europeo importatore di pelli di canguro.
Tra il 2012 e il 2016 l'Italia ha assorbito il 39 per cento dell'export di pelli di canguro, per un ammontare di circa 2 milioni di pelli e un valore indicativo complessivo poco al di sopra di 15 milioni di euro.
Per quanto riguarda la carne, pur non essendoci in Italia un significativo mercato è comunque possibile trovarne in qualche ristorante/pub «etnico», ma anche in alcune «scatolette» per cani e gatti. La grande distribuzione organizzata non commercia carne di canguro.
Le pelli sono utilizzate da aziende (anche italiane) nel settore sportivo (per la realizzazione di scarpe da calcio e tute motociclistiche), ma anche nel mercato della moda del lusso (per la produzione di calzature e accessori). Tuttavia, già oggi, fortunatamente, ci sono aziende più attente alle proprie filiere e quindi al loro impatto sociale e che, a seguito di approfondimenti, hanno deciso di escludere definitivamente l'impiego di pelli di canguro perché considerata una filiera non sostenibile. Tra queste aziende, l'italiana Gucci e il gruppo americano VF Corporation (proprietario di oltre venti brand tra cui Napapijri, The North Face, Timberland eccetera).
Importante considerare che proprio a seguito della campagna di sensibilizzazione avviata dalla LAV nel 2019, anche Diadora, azienda italiana leader nell'abbigliamento sportivo e che presenta una produzione di scarpe da calcio (peraltro autografate da Roberto Baggio) anche in pelle di canguro, ha dismesso le produzioni in canguro dalla fine del 2020. Questa la dichiarazione dell'azienda nel suo comunicato stampa ufficiale del 28 ottobre 2019: «Diadora annuncia il suo impegno per l'abolizione totale della pelle di canguro da tutti i suoi prodotti a partire da fine anno 2020. La rinuncia da parte di Diadora alla pelle di canguro, comunemente usata dall'industria dello sportswear, rappresenta un ulteriore passo del percorso intrapreso dall'azienda per ridurre l'impatto ambientale della propria attività. Questa decisione conferma l'impegno di Diadora verso uno sviluppo sostenibile e responsabile».
A seguito della campagna di sensibilizzazione avviata dalla LAV nel 2019, anche Versace, Prada, Ferragamo hanno annunciato pubblicamente la propria scelta di non utilizzare pelli di canguro.
Ciò a dimostrazione che le aziende della moda già oggi possono essere leader nella propria area di mercato senza ricorrere all'impiego di pelli di canguro. Del resto, nessuna azienda della moda ha come core business questo materiale.

La regolamentazione della caccia al canguro e i problemi di benessere animale

Dal 2000 al 2018 sono stati uccisi oltre 44 milioni di canguri (con una media annua di 2.324.711 animali). Ma questi dati ufficiali non tengono conto degli animali adulti morti a seguito di ferite da sparo e degli animali giovani e dipendenti morti in conseguenza delle uccisioni delle madri. Si stima che, ogni anno, tra 133.000 e 280.000 cuccioli «at foot» (deambulanti e che sono usciti permanentemente dal marsupio) e tra 372.000 e 783.000 cuccioli «pouch» (ancora nel marsupio) sono le «vittime collaterali» della caccia commerciale.
Almeno il 4,1 per cento dei canguri adulti (circa 120.000 l'anno) ha subìto una morte lenta e dolorosa (perché non uccisi con un singolo colpo di fucile al cervello, ma feriti).
Con gli animali che saltano e fuggono in tutte le direzioni, molti sono colpiti da più proiettili e subiscono ferite orrende: le mascelle vengono spazzate via, perdono gli occhi, subiscono lesioni interne, si spezzano gli arti e cercano disperatamente di salvarsi zoppicando su un piede.
In Australia, i governi statali e territoriali hanno la responsabilità primaria della gestione della fauna selvatica nativa, compreso il canguro.
Alcuni Stati e territori hanno determinato che i canguri possono essere abbattuti per ridurre l'impatto che popolazioni in sovrannumero avrebbero sull'agricoltura e sull'ambiente naturale dell'Australia. Alcuni Stati consentono anche l'uccisione commerciale (definita «prelievo») di canguri secondo i princìpi della gestione «sostenibile».
La regolamentazione della caccia ai canguri da parte delle autorità, nonostante il codice di condotta denominato Code of Practice far the Humane Shooting of Kangaroos and Wallabies (in seguito «Code of Practice»), costituisce un reale problema a causa del fatto che la caccia avviene di notte, in aree remote e non esiste una struttura di controllo (personale qualificato addetto e mezzi appropriati) che possa vigilare.
Le ispezioni sul campo sono pertanto insignificanti (poche decine a fronte di quasi 3 milioni di uccisioni all'anno) e non è neppure semplice localizzare i cacciatori che si muovono liberamente a bordo di pick-up in un territorio sconfinato.
Non esiste pertanto alcuna norma o linee guida che possano assicurare uccisioni «umane» per questi animali.
Peraltro, il Code of Practice prevede disposizioni impossibili da attuare o comunque estremamente cruente, come:

l'uccisione deve avvenire con colpo di fucile al cervello (ma è dimostrato che ciò non avviene quasi mai dato che sparare di notte, a distanza anche di 100 metri, a bordo di pick-up rende impossibile centrare con un solo colpo il cervello di un animale. Con la conseguenza che gli animali vengono gravemente feriti alla testa o in altre parti del corpo per poi, spesso, subire una morte lenta e dolorosa qualora dovessero riuscire a fuggire);

in caso di uccisione di una madre con cucciolo, quest'ultimo deve essere ucciso immediatamente tramite un colpo alla testa sufficientemente forte da schiacciare il cranio e distruggere il cervello, oppure stordito (con colpo alla testa) e immediatamente decapitato oppure con un singolo colpo di fucile al cervello o al cuore (linee guida che nessuno può controllare. È provato che quasi sempre i cuccioli sono abbandonati a loro stessi, soprattutto quelli in grado di fuggire, e impiegano fino a 10 giorni prima di morire di stenti o essere predati).

Salubrità delle carni

Il commercio della carne di canguro è iniziato solamente negli anni '50 del secolo scorso. Il mercato principale è sempre stato quello del pet food, ma dal 2008 l'industria «del canguro» ha ampiamente esteso l'offerta di carne anche nell'alimentazione umana.
I canguri vengono uccisi in natura e la carne è quindi classificata come «carne di selvaggina». È ben noto che le carni di selvaggina causano spesso malattie nei consumatori (per la presenza di patogeni), soprattutto quando non è stata prestata attenzione nella fase di eviscerazione e gestione delle carcasse.
L'Unione europea ha già riconosciuto i potenziali pericoli delle carni di selvaggina, con una direttiva sull'uccisione di selvaggina e l'immissione nel mercato di carne da selvaggina. La norma stabilisce che l'importazione da Paesi terzi dovrebbe essere soggetta al rispetto dei minimi requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili all'uccisione di selvaggina, nonché alla preparazione e commercializzazione delle relative carni, e che regolano anche gli scambi tra Stati membri (direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni).
È già stato dimostrato che l'industria della carne di canguro non rispetta i minimi standard australiani ed europei di sicurezza sanitaria.
C'è infatti una preoccupazione riguardo il potenziale rischio per la salute umana conseguente al consumo di carne di canguro. Le più note e ovvie cause di contaminazione da salmonella, E. Coli e Campylobacter, per qualsiasi tipo di carne, sono:

tempi lunghi tra l'uccisione e l'eviscerazione;

tempi lunghi nella refrigerazione;

mancanza di igiene e cattiva gestione degli scarti;

mancanza dell'utilizzo di acqua potabile durante o dopo l'eviscerazione sul campo.

A differenza degli animali allevati, i canguri non vengono uccisi nei macelli, ma in natura, lontano dai centri abitati. Per provare a risolvere almeno questo problema, vengono impiegate celle frigorifere (i chillers, veri e propri container) dislocati in zone remote. In teoria questo dovrebbe favorire produzioni igieniche, ispezioni e controlli regolari.
In realtà, come denunciato anche dalla LAV, i chillers non rispettano le norme igieniche e le carcasse degli animali stoccati mostrano evidenze della mancanza del rispetto delle norme che regolano la caccia ai canguri e la produzione delle loro carni (il Code of Practice e l'Australian Standard far the Hygienic Production of Game Meat for Human Consumptiori).
In particolare, è stato accertato che:

le carcasse dei canguri, seppure sospese, toccano il pavimento;

il pavimento è contaminato da sangue fresco;

il pavimento è contaminato da sangue secco vecchio che non è stato lavato via;

le carcasse sono sovrapposte e/o si toccano; non è presente alcuna zona sterile a causa di un solo punto d'ingresso;

alcune carcasse avevano etichette che dimostravano la presenza nei chillers da anche più di dodici giorni;

sono presenti attrezzi come mazze (utilizzate per l'uccisione dei cuccioli) ancora sporchi di sangue incrostato.

Tutela della specie e sostenibilità della caccia al canguro

L'Australia detiene un record estremamente preoccupante nella «tutela» della biodiversità.
In meno di 200 anni, diciotto specie di mammiferi australiani si sono già estinte (ossia quasi il 50 per cento della perdita di specie di mammiferi nello stesso periodo in tutto il pianeta).
Sei di queste specie erano macropodi (canguri e wallaby).
Altre quarantacinque specie sono attualmente minacciate di estinzione: quattro di queste sono specie di macropodi estinte sulla terraferma e ancora presenti sulle isole; sette sono macropodi classificati come in via di estinzione; dieci sono macropodi classificati come vulnerabili.
Solo nove specie di macropodi sono considerate abbondanti e per sei di queste è consentita la caccia (commerciale): canguro rosso, canguro grigio occidentale e orientale, wallaroo comune, wallaby di Bennett, pademelon della Tasmania.
Studi governativi, relazioni scientifiche e dati statistici indicano che le popolazioni di canguro sono diminuite drasticamente anche a causa delle condizioni di siccità che hanno interessato l'Australia negli ultimi decenni. Ai quasi 3 milioni di canguri adulti uccisi ogni anno, si aggiungono i quasi 700.000 cuccioli vittime collaterali. Ma, le quote di «raccolta» rimangono invariate.
Il ruolo delle interazioni madre-figlio nella sopravvivenza della prole nei mammiferi domestici e selvatici è ben conosciuto, motivo per cui è probabile che l'uccisione delle madri di canguro abbia un impatto negativo sulla sopravvivenza dei giovani dipendenti. Un cucciolo di canguro impiega anche più di un anno per essere svezzato, ma la dipendenza dal latte potrebbe aumentare sostanzialmente affinché i giovani mantengano lo stesso tasso di crescita durante la siccità quando la qualità del pascolo diminuisce.
I canguri femmine hanno generalmente il maggior successo riproduttivo tra i 6 e i 15 anni. Uccidere queste femmine più grandi non solo ha un impatto sulla progenie nutrizionalmente dipendente, ma può essere dannoso per gli altri membri del mob (un definito gruppo di canguri) a causa di una varietà di interazioni e dipendenze sociali.
È probabile che l'apprendimento sociale dalla madre sia un fattore chiave per sopravvivere fino all'età adulta, in particolare perché le preferenze alimentari e la capacità di discriminare tra le piante commestibili e no sono probabilmente apprese dalla madre.
Chiaramente, la perdita di adulti più grandi e più anziani in una popolazione a causa di un'uccisione commerciale selettiva per taglia avrà conseguenze per la crescita degli individui rimanenti ed effetti destabilizzanti nelle strutture sociali.
I sistemi sociali apparentemente semplici dei canguri sono in realtà complessi e finemente adattati alle condizioni ambientali spesso aspre e imprevedibili dell'Australia.
La caccia del canguro avviene in Australia Meridionale, Nuovo Galles del Sud, Queensland e Australia Occidentale. Le quote di raccolta sono stabilite in proporzione alla dimensione totale stimata della popolazione e sono determinate ogni anno su base statale o definite individualmente dai singoli territori per le zone di gestione.
Qualunque sia la quota stabilita annualmente, se i cacciatori raggiungono il massimo di uccisioni consentite, il prezzo pagato dalle popolazioni di canguro è comunque decisamente più elevato. Le quote non tengono infatti conto delle morti dei cuccioli, oltre alle morti degli adulti feriti e non prelevati.
Inoltre, le quote della caccia commerciale non tengono conto delle uccisioni per finalità non commerciali, nell'ambito di piani di contenimento attuati in parchi nazionali statali, delle uccisioni illegali, delle uccisioni su strada per investimenti, né in conseguenza della perdita di habitat che evidentemente ha un impatto negativo sulle popolazioni di canguro.
In Australia Meridionale il canguro rosso è quasi estinto nel 92 per cento del territorio, il canguro grigio occidentale è quasi estinto nell'80 per cento del territorio, i wallaroos sono quasi estinti in gran parte del territorio.
Nel Queensland, la caccia commerciale del canguro è praticata nel 94 per cento dello Stato, lasciando solo il 6 per cento del territorio come habitat protetto. I canguri rossi sono quasi estinti nel 70 per cento del territorio, i canguri grigi orientali sono quasi estinti nel 36 per cento del territorio, i wallaroos sono quasi estinti nell'86 per cento del territorio.
Nel Nuovo Galles del Sud la zona commerciale di gestione dei canguri copre il 93 per cento dello Stato, lasciando solo il 7 per cento come habitat protetto. I canguri rossi sono quasi estinti nel 68 per cento del territorio, i canguri grigi orientali sono quasi estinti nel 36 per cento dello Stato, i wallaroos sono quasi estinti in tutto lo Stato del Nuovo Galles del Sud.

Divieti già vigenti all'immissione nel mercato di prodotti di canguro

Il commercio di prodotti di canguro (carne e pelli) è vietato dal 1971 nello Stato della California. Nonostante una moratoria del 2007 che ha consentito per qualche anno l'immissione sul mercato californiano dei prodotti di canguro, oggi il divieto è nuovamente vigente e definitivo sia per la carne che per le pelli e sulla base di motivazioni etiche per come questi animali sono uccisi in modo violento.
In California la violazione del divieto di commercio di prodotti di canguro è punita con la multa da 1.000 a 5.000 dollari e/o la reclusione fino a sei mesi.
In Russia, invece, a causa delle problematiche sanitarie (elevati livelli di E. Coli) documentate in Australia e anche dalle autorità russe sulle carni commercializzate, già nel 2008 l'importazione di carne di canguro (che aveva un mercato medio di 180 milioni di dollari americani) è stata sospesa in via cautelativa sino al 2012, per poi essere definitivamente bandita dal 2018.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) canguro: tutte le specie della famiglia dei macropodidi (Macropodidae);

b) prodotto derivato dal canguro: tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dal canguro, tra cui carne fresca, prodotti a base di carne, pelli, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli e dalle pellicce di canguro;

c) importazione: qualunque ingresso, anche temporaneo o di transito, di merci nel territorio nazionale;

d) commercio: l'introduzione nel mercato nazionale e la messa a disposizione in favore di terzi a titolo oneroso.

Art. 2.
(Divieti)

1. Dal 1° gennaio 2024 sono vietati l'importazione e il commercio di prodotti derivati dal canguro.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, l'importazione di prodotti derivati dal canguro è autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie, purché il tipo e la quantità di tali merci non siano tali da fare ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie)

1. I prodotti derivati dal canguro immessi in commercio nel mercato nazionale prima della data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere commercializzati fino al 31 dicembre 2026.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di sanzioni)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Chiunque importa o immette in commercio nel mercato nazionale prodotti derivati dal canguro è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al primo periodo sono commessi per colpa»;

b) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2-bis e 2-ter del presente articolo»;

c) al comma 3-bis, le parole: «commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2-bis e 2-ter del presente articolo».

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su