PDL 960

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 960

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TONI RICCIARDI, AMENDOLA, CARÈ, DI SANZO, FASSINO, GRAZIANO, LAI, MANZI, MAURI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROGGIANI, SCOTTO, SIMIANI

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero

Presentata il 7 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! — Una porzione significativa di domanda di passaporti presso la rete diplomatico-consolare rimane costantemente inevasa. Il cittadino che non riesce ad avere il documento in tempi ragionevoli ripiega su altre soluzioni (ad esempio secondo passaporto se in possesso di doppia cittadinanza, richiesta del passaporto in Italia, rinuncia al viaggio, rinuncia allo spostamento in aereo – taluni controlli alle frontiere terrestri sono meno stringenti – ed altro). La domanda inevasa genera una forte percezione di abbandono e causa un grave disservizio. Inoltre, senza un passaporto valido è impossibile ottenere lo SPID all'estero.
In parziale analogia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 429, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (sui proventi derivanti dalle domande di cittadinanza), la presente proposta mira a lasciare direttamente a disposizione dei consolati una percentuale delle entrate (diritti e tasse consolari) derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti, con lo scopo di disporre di più personale interinale per le mansioni esecutive (informazioni e gestione urgenze, verifica preventiva dei documenti dei richiedenti, presa delle impronte, foto eccetera) e aumentare i rilasci. La norma ha un effetto moltiplicatore sui rilasci: anche nei Paesi con alto costo del lavoro, la forza lavoro aggiuntiva impiegata ai passaporti viene più che ripagata dagli introiti dei passaporti aggiuntivi che essa consente di erogare.
La norma, priva di oneri perché sostanzialmente si autofinanzia e fa leva su dotazioni strumentali già presenti negli uffici diplomatico-consolari, genererà maggiori introiti fin dai primi mesi di applicazione. Essa tende inoltre a favorire l'utilizzo ottimale, su tutto l'orario di lavoro, delle risorse attuali (PC, lettori di impronte, stampanti passaporti). Lavorando principalmente su appuntamento, la rete diplomatico-consolare può beneficiare degli effetti della norma proposta in misura proporzionale all'ampliamento dello spettro orario degli appuntamenti, rispetto alle attuali 3,5/4 ore medie giornaliere della rete.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. I proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, di cui all'articolo 27 della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono attribuiti al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, su base mensile, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità, secondo quanto specificato al comma 2 del presente articolo, tramite prelievo di pari misura dal conto corrente valuta tesoro della singola sede diplomatico-consolare. Tali risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi destinati, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, alle operazioni preliminari connesse al rilascio dei passaporti, alla validazione del codice fiscale per i residenti all'estero e ai servizi maggiormente richiesti, quali il rilascio del passaporto e della carta di identità elettronica.
2. La percentuale di cui al comma 1 è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi ventiquattro mesi, al 20 per cento per ulteriori dodici mesi e al 15 per cento dal trentasettesimo mese.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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