PDL 955

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 955

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
STEFANI, MOLINARI, BISA, BOF, CAPARVI, CATTOI, CAVANDOLI, COIN, FRASSINI, FURGIUELE, MARCHETTI, OTTAVIANI, PRETTO, TOCCALINI

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la limitazione dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Presentata il 6 marzo 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! — Il profondo rinnovamento della legislazione riguardante le autonomie locali è iniziato con la legge 8 giugno 1990, n. 142, per proseguire poi con la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, e con le leggi sulla semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127.
Queste norme sono poi in gran parte confluite nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'articolo 51 del citato testo unico prevede che chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non sia, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
La ratio di questa limitazione è da ricercare nel fatto che il legislatore temeva che, senza porre un limite alla possibilità di ricoprire tali mandati, potessero costituirsi posizioni di forte potere personale negli enti locali, con amministratori sostanzialmente inamovibili, in pratica vanificando il principale intento della riforma sull'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, tesa a realizzare la democrazia dell'alternanza.
Presto, però, si avvertì la necessità di un ripensamento. La durata del mandato degli amministratori locali cominciò ad apparire insufficiente per portare a termine, ad esempio, le opere pubbliche caratterizzanti il programma di un sindaco, che si vedeva, il più delle volte, costretto a non presiedere alla loro realizzazione, con conseguente interruzione di molti significativi interventi.
Fu così che si decise di innalzare la durata del mandato da quattro a cinque anni, ma l'orizzonte temporale dei dieci anni appare ancora insufficiente per conseguire la maggior parte degli obiettivi degli amministratori degli enti locali. Se l'attuale limite temporale può trovare una giustificazione per i comuni di grandi dimensioni, nel tempo essa si è rilevata inadeguata per i comuni piccoli e medi, dove è spesso difficile trovare persone che intendano farsi carico di un lavoro – quello di amministratore – che è particolarmente gravoso e denso di insidie. A dispetto di una popolazione ridotta, i sindaci dei piccoli e medi comuni sono chiamati ad assumersi responsabilità che sono pari a quelle dei primi cittadini dei comuni con popolazione superiore.
Un primo ma insufficiente riconoscimento della fondatezza di queste esigenze è venuto con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), che ha introdotto la possibilità di un terzo mandato, ma solo per i primi cittadini dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Un secondo intervento è avvenuto con la legge 12 aprile 2022, n. 35, approvata nella scorsa legislatura, che ha elevato la soglia del divieto del terzo mandato ai sindaci con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
La presente proposta di legge mira ad estendere anche ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la possibilità di un terzo mandato.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 15.000 abitanti».

torna su