PDL 951

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIOZZI

Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per delitti sessuali in danno di minori

Presentata il 3 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! — I reati in danno dei minori sono certamente tra quelli che più ripugnano le coscienze, e in merito agli stessi la riprovazione sociale è giustamente unanime; davanti a tali crimini lo sforzo del legislatore è da anni – e deve continuare a essere – quello di emanare le norme necessarie, da un lato, a sanzionare i colpevoli di questi terribili gesti e, dall'altro, a tutelare nel modo più compiuto le giovani vittime.
La tutela dei minori ha, quindi, subìto una lenta ma costante evoluzione, il cui primo fondamentale passo in ambito sovranazionale è certamente rappresentato dalla Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924, redatta dalla Società delle Nazioni in seguito alle devastanti conseguenze che la Prima guerra mondiale aveva prodotto in particolare sui bambini, e successivamente dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
Il principio quarto della Dichiarazione del 1959 riconosce al fanciullo il diritto alla sicurezza sociale e il diritto di poter crescere e svilupparsi in modo sano, individuando altresì la necessità che siano «assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita», e ha sancito il diritto del fanciullo «ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate».
Tale enunciazione ha costituito, negli anni, un faro nell'impegno dei diversi Paesi a tutela dell'infanzia e dei minori.
In ambito internazionale, ha fatto seguito la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha rappresentato il primo strumento di tutela internazionale a riconoscere le diverse tipologie di diritti umani, civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario. In particolare, la Convenzione di New York ha stabilito il diritto dei bambini a essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuali.
Ad oggi, la consapevolezza che i minori debbano essere messi al riparo da abusi e da violenze attraverso norme giuridiche sempre più incisive, precise e puntuali è ben presente nell'operato del legislatore nazionale, europeo e internazionale.
È stata raggiunta una coscienza giuridica volta a garantire la massima protezione nei confronti dei bambini e degli adolescenti, cercando, in tal modo, di salvaguardare il patrimonio più prezioso. Ciononostante, la legislazione non è riuscita a impedire la commissione di tali reati e, purtroppo, la pena prevista non ha una adeguata valenza dissuasiva per poter essere davvero efficiente.
Nel nostro Paese i reati in danno di minori sono circa sessantamila all'anno, dei quali meno dell'1 per cento viene denunciato; l'80 per cento dei reati attiene a molestie, mentre il 10 per cento riguarda violenze sessuali e il restante 10 per cento attiene ad altre tipologie di reato. Peraltro, l'analisi dal punto di vista dell'interrelazione tra la vittima e l'autore del reato nei suoi recenti sviluppi ha messo in luce come la categoria sociale dei minori sia potenzialmente esposta a diverse tipologie di abusi, la maggior parte dei quali sono commessi all'interno delle mura domestiche o, comunque, da una persona conosciuta dalla vittima. Il legame affettivo, l'appartenenza dell'autore del reato al nucleo familiare della piccola vittima, il rapporto amicale, o anche di sola conoscenza, dei bambini con il proprio aggressore incidono in modo, purtroppo, ancora più grave sul danno emotivo arrecato alla vittima.
L'esigenza di mantenere alta l'attenzione sul tema della lotta alla pedofilia è dettata dalla constatazione che, purtroppo, la diffusione di tali reati in Italia, come in altre parti del mondo, continua a essere in aumento. Negli anni l'Italia si è dotata di leggi molto severe sul tema degli abusi sui minori e ha rappresentato un'avanguardia da questo punto di vista, ma continuano a rendersi necessari ulteriori adeguamenti; troppo spesso, infatti, la cronaca racconta casi di minori vittime di esperienze terribili, che sono poi difficili da superare e da affrontare e che minano alla radice il loro equilibrio psico-fisico.
Nel nostro Paese è in vigore la legge 3 agosto 1998, n. 269, considerata una vera e propria legge-quadro in materia di pedofilia, che, congiuntamente alle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 6 febbraio 2006, n. 38, rappresenta una buona base normativa ma che, alla luce di questo dilagante fenomeno, necessita di ulteriori interventi al fine di garantire una migliore difesa e tutela dei minori, specialmente in un'ottica di prevenzione.
In questo quadro, con la legge 1° ottobre 2012, n. 172, è stata ratificata dal nostro Paese anche la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre del 2007, che costituisce il primo strumento di diritto internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali in danno dei bambini debbano essere considerati reato.
Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo, quali l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia e la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici, la Convenzione di Lanzarote disciplina anche i casi di grooming, cioè di adescamento attraverso la rete internet, e di turismo sessuale. La stessa Convenzione ha affrontato le tematiche dello sfruttamento e dell'abuso sessuale in maniera sistematica, indicando le necessarie misure: la protezione del minore in via anticipata, la creazione di una barriera di prevenzione, l'istituzione di autorità specializzate, le attività di controllo da realizzare per prevenire e per reprimere tutte le forme di sfruttamento sessuale in danno di minori e per diffondere più consapevolezza della problematica soprattutto tra le persone che operano regolarmente con i minori nei settori dell'educazione, della salute o della protezione sociale, nonché tra le Forze di polizia.
La linea ispiratrice di questo importante provvedimento legislativo, che nel nostro Paese s'inserisce nel citato quadro normativo di attenzione alla garanzia dell'integrità psico-fisica dei minori, è quella di predisporre strumenti normativi adeguati per combattere le formule più subdole di violenza contro i minori. I dati del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) indicano che due milioni di bambini sono utilizzati ogni anno nell'industria del sesso; nella rete internet sono veicolate più di un milione di immagini di bambini abusati e di questi solo 20.000 sono stati identificati, mentre gli altri sono ancora anonimi e probabilmente continueranno a subire abusi. A questa piaga sociale si tenta, attraverso la Convenzione di Lanzarote, di dare una risposta con la previsione dei nuovi reati di adescamento di minori per scopi sessuali e di pedofilia e pedopornografia culturale, che comprendono condotte poste in essere anche con i mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati.
Posta la fondamentale importanza della ratifica della citata Convenzione, e della conseguente introduzione nel codice penale delle nuove tipologie di reato, a un esame più attento del complesso delle norme attinenti i reati in danno dei minori nel nostro sistema penale risultano esistenti ancora alcune lacune.
Questo avviene certamente con riferimento all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, cosiddetto «patteggiamento». L'articolo 444 del codice di procedura penale che ne disciplina l'applicazione reca, al comma 1-bis, le fattispecie di reato escluse dalla procedura speciale, tra cui figurano i reati in danno di minori, ma non in modo esaustivo. Mentre, infatti, la possibilità di accedere al patteggiamento è espressamente esclusa per i delitti concernenti la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni, la condotta di produzione o di commercio dello stesso materiale, il turismo sessuale e la violenza sessuale, individuale e di gruppo, anche con l'aggravante che sia stata compiuta in danno di minori, non sono ancora state aggiunte le nuove fattispecie di reato introdotte in seguito alla ratifica della Convenzione di Lanzarote.
La presente proposta di legge mira, quindi, a integrare l'elenco dei reati ai quali non può essere applicato il patteggiamento affinché siano compresi tutti i reati afferenti alla violazione della sfera sessuale del minore. Si propone, dunque, l'inserimento, dei seguenti reati: corruzione di minorenne, adescamento di minorenne, che comprende anche l'adescamento compiuto tramite la rete internet, così come indicato nella Convenzione di Lanzarote, e quello configurato dall'assistere a esibizioni o a spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, anch'esso introdotto in forza del recepimento della citata Convenzione; inoltre si estende il divieto di accedere al patteggiamento nei casi di cessione di materiale pedopornografico anche non di ingente quantità.
La tutela dei bambini e degli adolescenti deve, oggi più che mai, essere uno degli obiettivi primari della nostra società e con la presente proposta di legge si intende realizzare un ulteriore passo in questa direzione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

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