PDL 942

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 942

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIBAUDO

Istituzione del Parco nazionale delle Alpi Marittime nonché modifica all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione di aree protette transfrontaliere

Presentata il 2 marzo 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Il Parco naturale delle Alpi Marittime, con i suoi 36.343 ettari di superficie, già oggi è la più grande area protetta regionale della regione Piemonte, seconda solo al Parco nazionale del Gran Paradiso, creata per tutelare un'area alpina di grande fascino paesaggistico e di eccezionale ricchezza in termini di biodiversità.
Un'area che già gli alpinisti di fine Ottocento descrivevano così: «Una regione pittoresca e selvaggia, che ha le bellezze sovrane dell'Alpe ed i miti fascini dell'Appennino, che alletta l'alpinista con la seduzione dei suoi monti scoscesi e offre allo studioso e all'artista largo campo d'osservazione, coi suoi inaspettati contrasti. Strana regione dove in alto le vette aspre e rocciose si specchiano nei laghi solitari, tra nevi eterne, e giù nelle valli fiorite crescono le rose e gli ulivi della Riviera».
Il Parco è nato nel 1995, con la legge regionale n. 33, dalla fusione fra la Riserva del bosco e dei laghi di Palanfré (istituita nel 1979) e il Parco naturale dell'Argentera (1980). Si tratta solo di una tappa recente in una storia iniziata a partire dalla metà dell'Ottocento, con la creazione da parte di Vittorio Emanuele II di una Riserva reale di caccia.
Con la legge regionale 3 agosto 2015, n. 19, è stato creato l'Ente di gestione unico delle aree protette delle Alpi Marittime che dal 1° gennaio 2016 amministra un territorio vasto e articolato in ben nove aree protette.
Dal punto di vista geomorfologico le Alpi Marittime rappresentano un massiccio montuoso tipicamente alpino: alte quote, versanti con forti pendenze, natura geologica complessa, precipitazioni elevate e periodi vegetativi brevi. Queste caratteristiche sono all'origine di dinamiche naturali particolarmente evidenti, che tendono a manifestarsi in modo violento e non uniforme. Tra le specificità di questo settore montuoso si possono citare la presenza di ghiacciai, ubicati a distanze molto ridotte dal mare, nonché la straordinaria biodiversità, in ambito sia faunistico sia botanico, che si spiega con la particolarissima posizione geografica: un crocevia in cui si sono mescolati influssi alpini, provenzali, mediterranei e liguri. Il risultato è che oggi nelle Alpi Marittime convivono specie artico-alpine e specie tipicamente mediterranee.
Dal punto di vista naturalistico, infatti, le Alpi Marittime ospitano in uno spazio relativamente ristretto una concentrazione eccezionale di specie animali e vegetali.
Il numero delle specie animali presenti è stimato in circa 6.000 ed è continuamente incrementato dalla scoperta di nuove entità appartenenti ai gruppi meno appariscenti quali, per esempio, gli artropodi (di cui fanno parte, fra gli altri, i ragni e i gamberi). Delle circa 90 specie di mammiferi dell'Europa centrale, nelle Alpi Marittime se ne incontrano 55, comprese 20 specie di chirotteri o pipistrelli. Specie tipicamente alpine come lo stambecco (Capra ibex), la lepre variabile (Lepus timidus), l'ermellino (Mustela erminea) e l'arvicola delle nevi (Chionomys nivalis) si affiancano nel Parco a specie caratteristiche dell'ambiente mediterraneo o della pianura, come il topo quercino (Eliomys quercinus), il cinghiale (Sus scrofa) e il muflone (Ovis musimon), trovando tutte il proprio habitat congeniale. Nei diversi ambienti del Parco, in boschi o pareti rocciose, laghi o praterie alpine, pietraie o arbusteti, sono state osservate 200 specie di uccelli, delle quali più di 100 sono nidificanti: dalla maestosa aquila reale (Aquila chrysaetos) al piccolo merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), dall'elusiva pernice bianca (Lagopus mutus) allo sgargiante picchio muraiolo (Tichodroma muraria). Anche le specie di rettili (8) e di anfibi (4) sono relativamente numerose per un ambiente alpino, grazie ai miti influssi del clima marino. Si può veramente dire che poche aree protette europee possono vantare una quantità e una varietà di specie animali paragonabili a quella del Parco naturale delle Alpi Marittime.
Guardando poi alla biodiversità vegetale, in un Paese come l'Italia che supera come numero di specie la flora di qualsiasi altra nazione europea, la provincia di Cuneo costituisce uno dei territori più ricchi e il contributo più incisivo a questo grande patrimonio floristico è garantito proprio dalle Alpi Marittime: se si considera l'intero arco alpino, solo le Alpi Giulie, poste all'estremo opposto, possono reggere il confronto. Questo settore sud-occidentale in particolare è stato definito «centro principale d'endemismo» grazie alla presenza di numerose specie vegetali che crescono esclusivamente in quest'area.
Le ragioni di questa strabiliante molteplicità sono numerose. Innanzitutto, l'estrema propaggine sud occidentale delle Alpi ha rappresentato un punto d'incontro per le specie più disparate e spiega l'attuale contiguità tra essenze alpine, subalpine, appenniniche, mediterranee e medioeuropee.
Un ruolo fondamentale a favore della biodiversità è stato poi ricoperto dalla collocazione geografica delle Alpi Marittime, in posizione periferica nei confronti delle glaciazioni del Quaternario, che altrove hanno avuto l'effetto di cancellare ogni traccia degli avvenimenti precedenti. Durante le glaciazioni, le cime di queste montagne così prossime al mare sono rimaste sgombre dai ghiacci, trasformandosi in provvidenziali rifugi per un gran numero di vegetali di cui oggi altrimenti non rimarrebbe traccia. In questa funzione di «luogo di accantonamento» un importante ruolo è stato giocato dall'abbondanza di ambienti apparentemente ostili, come le rupi e i detriti che, in qualità di agenti molto selettivi, hanno offerto un terreno adatto a specie che in un contesto più «normale» sarebbero state sopraffatte da vegetali più aggressivi.
A tutto ciò va ancora aggiunto l'effetto prodotto dalla compresenza, talvolta nello spazio di poche centinaia di metri, di substrati calcicoli e silicicoli, capaci di garantire condizioni favorevoli all'affermazione delle specie botaniche inscindibilmente legate all'uno o all'altro tipo di substrato.
Infine, buon gioco l'ha avuto la morfologia tormentata del territorio: l'alternanza continua di creste, valli, vallette e dirupi ha infatti dato origine a un'infinità di microclimi, sotto la cui influenza le diverse specie hanno potuto affermarsi e diffondersi. Il Parco delle Alpi Marittime rispecchia così fedelmente la correlazione tra ricchezza dell'ambiente fisico e varietà del popolamento biologico. All'interno dei suoi confini le peculiarità esposte si traducono numericamente in un contingente floristico composto da circa 2.000 specie di piante superiori, che si accresce di 500 unità qualora siano presi in considerazione anche funghi, epatiche, muschi e felci, equivalente a circa un quarto dell'intera flora italiana.
La richiamata posizione geografica al confine fra gli ambienti mediterraneo e alpino, l'accostamento di suoli con origine e con composizione chimica diversissime, un clima montano spesso influenzato da correnti marine umide e da alte pressioni mediterranee, la presenza di una gran varietà di microambienti estremamente diversificati sono tutti fattori che contribuiscono, quindi, a fare di queste montagne una riserva di biodiversità di importanza internazionale.
L'area è per questo riconosciuta come uno dei dieci «hot spot» della biodiversità nel Mediterraneo: la vita si sviluppa e si evolve qui in una successione di habitat – da quelli termo-mediterranei a quelli alpini – su una distanza tanto ridotta da rendere il territorio un vero laboratorio a cielo aperto per lo studio dell'impatto del cambiamento climatico sull'evoluzione della biodiversità.
Non è allora un caso che proprio qui siano stati individuati i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) «Alpi Marittime» (codice IT1160056), che è anche la più estesa di quelle piemontesi, e «Alte valli Pesio e Tanaro» (codice IT1160057). Queste due aree – che, è interessante sottolineare, hanno una superficie più vasta rispetto a quella dell'attuale Parco – rientrano nel sistema «Natura 2000» che rappresenta la rete ecologica diffusa in tutto il territorio dell'Unione europea ed è il principale strumento della politica dell'Unione per la conservazione della biodiversità. La rete è stata istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddetta direttiva habitat, recepita con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna minacciati o rari a livello di Unione europea, attraverso specifici piani di gestione.
Nello specifico, coerentemente con lo spirito della direttiva, attraverso tale strumento si è riconosciuto il valore di queste due aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura.
Le Alpi del sud, infatti, non sono soltanto un luogo di natura integra e bellissima, ma anche un territorio di antichi e intensi scambi fra il mare e le montagne, fra la costa e la pianura. L'area «Alpi Marittime-Mercantour» è stata infatti abitata e attraversata fin dalla preistoria.
La Valle delle Meraviglie rappresenta sotto questo aspetto un esempio di interesse culturale unico che assume un carattere eccezionale proprio per la sua posizione geografica, nelle Alpi sud occidentali. Il sito può essere infatti considerato come la culla di una cultura originale comune che ha influenzato quelle delle valli limitrofe. Indubbiamente la presenza dell'uomo su queste montagne è anteriore all'epoca delle incisioni, ma attraverso queste è stato possibile scoprire i primi indizi dei suoi insediamenti che hanno svelato importanti aspetti della sua cultura. La straordinaria continuità delle incisioni, in tutte le epoche storiche, contribuisce a rappresentare l'antica storia dello spazio transfrontaliero.
I contatti si sono moltiplicati nel corso dei secoli: pastori, mercanti, eserciti, pellegrini, artisti, idee e dialetti hanno passato i colli e diffuso sui due versanti modi di vita, accenti, costumi e tradizioni simili, alla base dell'affascinante gioco di identità e differenze caratteristico dell'area «Alpi Marittime-Mercantour». Un legame profondo tra i due versanti dello spazio transfrontaliero, evidenziato anche dall'elemento linguistico. A partire da una base dove traspaiono elementi pre-latini e latini, la lingua comune a tutte le popolazioni delle Alpi sud-occidentali mostra degli arcaismi specifici e un gioco di influenze molto caratteristici. Poiché l'area transfrontaliera è un luogo di contatti, la lingua possiede tutta la gamma dei possibili arrangiamenti tra il piemontese, il provenzale e il ligure. Questa caratteristica le conferisce un carattere unico e una dinamica propria.
Una componente originale di questo spazio protetto, pertanto, è quella legata al concetto stesso di «frontiera», materializzata naturalmente e artificialmente, dalla catena alpina. Fin da quando si è cominciato a fissare dei confini politici, quest'ultima ha conosciuto importanti fluttuazioni senza mai diventare impermeabile agli scambi tra le due parti. Anzi, all'interno dello spazio transfrontaliero, il confine ha sempre permesso l'aggregazione delle popolazioni, nella buona e nella cattiva sorte.
Ciò ha una peculiare rilevanza ai fini della presente proposta di legge, in quanto sappiamo che i Parchi non si limitano a tutelare la biodiversità naturale, ma proteggono e valorizzano anche il paesaggio, inteso come lo spazio delle relazioni tra natura e uomo, e pertanto la varietà dei saperi e delle culture che nel territorio, anche in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche e naturali, si sono sviluppate.
Oltre alla pianificazione e alla vigilanza, dunque, il Parco nazionale delle Alpi Marittime dovrebbe configurarsi anche come strumento di collegamento e di valorizzazione delle realtà locali che trovano nella bellezza, nella varietà e nella delicatezza del territorio su cui insistono l'elemento di coesione e la risorsa chiave del loro sviluppo.
Uno stimolo che ha già trovato occasione di svilupparsi, in un'ottica transfrontaliera, nella relazione stretta da tempo con il Parc National du Mercantour, che costituisce uno dei nove Parchi nazionali della Francia.
A partire dal gemellaggio siglato nel 1987, i due Parchi nazionali delle Alpi Marittime e del Mercantour hanno stretto una collaborazione che, negli ultimi venticinque anni, è diventata via via più ampia, dando inizio alla sperimentazione di forme integrate di gestione. Tra gli obiettivi di questa sinergia fin dall'inizio vi è stata l'ambiziosa creazione di un'area protetta «senza frontiere», con l'intento ambizioso e lungimirante di dare vita, in prospettiva, al primo parco «europeo».
Grazie ai progetti Interreg e al Programma Alcotra, questo cammino è stato approfondito negli anni, vedendo poi soprattutto la nascita del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), previsto dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, attuato con l'articolo 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Quest'ultimo rappresenta il soggetto giuridico costituito su iniziativa dei due Parchi per gestire progetti comuni. Tra questi, da ultimo, quello legato alla predisposizione del dossier di candidatura per l'iscrizione delle Alpi del Mediterraneo tra i beni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Infine, non può sfuggire che un nuovo e ulteriore impulso e una nuova occasione di sviluppo in questa direzione vengono oggi offerti dall'avvio della Strategia europea per la Macroregione alpina EUSALP.
Quello nella direzione dell'integrazione transfrontaliera delle aree protette – di cui la collaborazione tra Alpi Marittime e il Parc National du Mercantour, come evidenziato, rappresenta già oggi uno degli esempi maggiormente riconosciuti e avanzati – è un impegno che trova chiara espressione nella Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403. Con questo trattato, le Parti hanno riconosciuto che uno sviluppo coerente delle Alpi, intese come sistema territoriale, richiede necessariamente la definizione e l'utilizzo di strumenti comuni e l'elaborazione congiunta di politiche e di strategie capaci di esaltare la specificità del territorio.
Nello specifico, con l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione, «Le Parti contraenti, in ottemperanza ai princìpi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, e utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico». Con l'articolo 3, inoltre, viene riconosciuto che la cooperazione transfrontaliera deve indirizzarsi alla collaborazione su lavori di ricerca e valutazioni scientifiche, allo sviluppo di programmi comuni o integrati di osservazione sistematica, all'armonizzazione di ricerche e osservazioni e alla relativa raccolta di dati.
All'interno di questo quadro strategico generale si inseriscono poi una serie di Protocolli tematici integrativi che definiscono gli impegni comuni anche per quanto riguarda le specifiche azioni di settore. Tra questi, vi è il Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, reso esecutivo dalla legge 5 aprile 2012, n. 50.
Con il comma 1 dell'articolo 11 del Protocollo, «Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree protette». E al comma 2 si chiarisce che, a tale fine, «Esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali». Inoltre, «Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere» (articolo 12).
Inoltre, dopo un lungo periodo di preparazione, a gennaio 2018 è stato presentato al comitato UNESCO il dossier di candidatura delle Alpi del Mediterraneo, concernente i due parchi delle Alpi Marittime e del Mercantour, che potrebbe quindi portare al riconoscimento internazionale di Patrimonio dell'Umanità per queste terre straordinarie.
A maggior ragione, appare indispensabile aggiornare le previsioni della legge n. 394 del 1991, che non prevede ancora uno specifico istituto per le aree protette transfrontaliere.
Con la presente proposta di legge si introduce pertanto una modifica atta a integrare la normativa vigente, recependo così pienamente l'indirizzo europeo e rispondendo alla peculiarità che la protezione ambientale presenta nella regione alpina, dove una molteplicità di contesti geografici e la compresenza di soggetti politici diversi suggerisce l'opportunità – se non la necessità – di uno strumento di governo del territorio sovraordinato e unitario tra Stati confinanti.
In conclusione, per tutte queste ragioni, il Parco nazionale delle Alpi Marittime si configura come il soggetto chiaramente più idoneo a perseguire gli obiettivi di protezione e di promozione di un territorio unico al mondo, ancora di più nella prospettiva – che la presente proposta di legge esplicitamente individua e sostiene – di costituire nell'area delle Alpi del Mediterraneo, in coerenza con gli indirizzi assunti dall'Italia nelle sedi internazionali, il primo parco a tutti gli effetti «europeo».

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale delle Alpi Marittime)

1. È istituito il Parco nazionale delle Alpi Marittime, che comprende le superfici protette che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono comprese nel perimetro della Valle Stura, della Valle Gesso, della Valle Vermenagna, della Valle Pesio e dell'alta valle del Tanaro.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Piemonte e sentiti gli enti locali interessati, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1, secondo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023.

Art. 2.
(Area protetta delle Alpi del Mediterraneo)

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove le iniziative necessarie per la stipulazione di un accordo con il Governo della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 3, 11 e 12 del Protocollo di attuazione della Convenzione internazionale delle Alpi nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, reso esecutivo dalla legge 5 aprile 2012, n. 50, per l'istituzione di un'area protetta transfrontaliera denominata «Alpi del Mediterraneo», comprendente le aree protette del Parco nazionale di cui all'articolo 1 della presente legge e quelle del Parc National du Mercantour.
2. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di governo comune del territorio compreso nelle aree protette di cui al medesimo comma 1 da parte dell'ente di gestione dell'area protetta transfrontaliera, le forme di partecipazione degli enti pubblici territoriali interessati, ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo di cui al citato comma 1, e le attività di consulenza scientifica che possono essere svolte dalle università e dagli istituti di formazione italiani e francesi specializzati nella materia della tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell'economia montana.
3. Per la stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 il Governo tiene conto della strategia dell'Unione europea per la regione alpina, di cui alla comunicazione COM (2015) 366 final della Commissione, del 28 luglio 2015.
4. L'accordo di cui al comma 1 è ratificato previa autorizzazione legislativa ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. La legge di autorizzazione alla ratifica stabilisce le norme necessarie per la sua esecuzione e provvede ai mezzi occorrenti per fare fronte agli eventuali oneri.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dai seguenti:

«5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la regione interessata, per quanto appartiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.
5-bis. Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono comprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso, i parchi nazionali terrestri sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000” concorrono alla conservazione della biodiversità insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le misure di conservazione previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007».

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su