PDL 941

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 941

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, PENZA, RICCARDO RICCIARDI, FRANCESCO SILVESTRI

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti l'elezione del sindaco metropolitano e del presidente della provincia, gli organi e le funzioni fondamentali delle città metropolitane e delle province, nonché delega al Governo per la determinazione del fabbisogno e la disciplina dell'autonomia finanziaria delle medesime

Presentata il 2 marzo 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! — La legge 7 aprile 2014, n. 56, meglio nota come «legge Delrio», ha trasformato gli enti di area vasta in enti di secondo livello, ha ridefinito le funzioni delle province e ha delineato funzioni e forme di governo delle città metropolitane.
A nove anni dall'entrata in vigore della «legge Delrio», a fronte anche di una mancata revisione costituzionale, le province e le città metropolitane, quali enti di secondo livello, hanno mostrato alcune criticità nella risposta ai bisogni dei cittadini, soprattutto per quanto concerne la gestione delle infrastrutture e delle viabilità.
In particolare, anche a seguito delle indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, è emersa l'esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa degli enti di area vasta e l'adeguatezza delle risorse stanziate rispetto alle funzioni attribuite nonché di rafforzare la democraticità di tali enti, soprattutto delle città metropolitane che vedono attualmente ricoprire in maniera automatica la carica di sindaco metropolitano da parte del sindaco del comune capoluogo, in un quadro demografico che, salvi i casi di Milano e Roma, vede la popolazione dell'area metropolitana in maggioranza rispetto a quella del capoluogo.
Si pone, quindi, la necessità di una revisione della legge n. 56 del 2014, da un lato rafforzando il ruolo delle province quali enti di supporto tecnico-amministrativo per i comuni e dall'altro colmando il deficit democratico delle città metropolitane tramite l'equiparazione del sistema elettorale del sindaco metropolitano con quello dei presidenti di provincia. Al fine di rafforzare la rappresentanza dei territori si introducono le giunte metropolitane e provinciali, così da coinvolgere nell'azione amministrativa le aree territoriali.
La proposta di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sulle modalità di elezione dei sindaci metropolitani eliminando l'automatica corrispondenza tra la carica di sindaco del comune capoluogo e quella di sindaco metropolitano, estendendo il sistema di elezione di secondo grado previsto per i presidenti di provincia anche a quest'ultimo. Si introduce la giunta metropolitana al fine di garantire una rappresentanza territoriale attraverso i sindaci e si definiscono alcune ulteriori funzioni della città metropolitana come ente di area vasta.
L'articolo 2 interviene invece sulle province, inserendo tra gli organi anche la giunta provinciale e attribuendo alla stessa alcune funzioni fondamentali relativamente alla pianificazione strategica, alla gestione delle politiche per l'impiego e al ruolo di supporto tecnico-amministrativo ai comuni sia come stazione appaltante che relativamente alla gestione dei fondi strutturali europei.
L'articolo 3 prevede una delega al Governo per la definizione dell'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e al fine di garantire il necessario buon andamento dell'azione amministrativa a seguito della determinazione del fabbisogno finanziario degli stessi.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la giunta metropolitana»;

b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe a essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»;

c) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana»;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano»;

e) il comma 22 è abrogato;

f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata ai sensi del comma 59»;

g) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39-bis. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio metropolitano»;

h) al comma 40, le parole: «scelto tra i consiglieri metropolitani» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta metropolitana»;

i) al comma 44:

1) alla lettera a), la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

2) alla lettera f), dopo le parole: «in ambito metropolitano» sono aggiunte le seguenti: «e per gli enti locali»;

3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

f-ter) gestione integrata della programmazione, dell'organizzazione e della gestione dei servizi per il lavoro, comprese le politiche per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-quater) funzione di stazione unica appaltante;

f-quinquies) assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;

f-sexies) gestione dei concorsi e formazione del personale per le amministrazioni locali».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.
(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la giunta provinciale»;

b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe a essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»;

c) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

«65-bis. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio provinciale»;

d) al comma 66, le parole: «scelto tra i consiglieri provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta provinciale»;

e) al comma 84, dopo le parole: «di consigliere provinciale» sono inserite le seguenti: «, di assessore provinciale»;

f) al comma 85:

1) alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio»;

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-ter) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturati europei»;

g) il comma 88 è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle province e delle città metropolitane e della loro autonomia finanziaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni;

b) in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei rispettivi territori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie. Ciascuno schema di decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
5. Se i termini per l'espressione dei pareri di cui ai commi 3 o 4 scadono nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

torna su