PDL 939-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 2-bis  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6    

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

N. 939-A

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

dal ministro dell'interno
( PIANTEDOSI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
( MUSUMECI )

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

Presentato il 2 marzo 2023

(Relatore: DE CORATO )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 23 marzo 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 939 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 6 articoli per un totale di 19 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di fare fronte all'impatto sul piano interno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non via sia nulla da osservare.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 939, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

segnalato che, secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), aggiornati a gennaio 2023, in Italia sono stati accolti oltre 171 mila profughi dall'Ucraina, a fronte di circa 1 milione di arrivi in Germania, 118 mila in Francia e 168 mila in Spagna;

ricordato, altresì, che il 4 marzo 2022 l'UE ha attivato la direttiva sulla protezione temporanea (direttiva 2001/55/CE), che conferisce agli sfollati in fuga dalla guerra in Ucraina la possibilità di fruire, almeno fino a marzo 2024, di una serie di diritti nel territorio dell'Unione europea, tra cui il permesso di soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e ad alloggi adeguati, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori;

evidenziato che l'articolo 1-bis proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

apprezzato che, in via generale, il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2023 le misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022, come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 e n. 115 del 2022;

preso atto che l'articolo 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame, quantificati in 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provveda, quanto ad euro 276.588.800, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa di taluni Ministeri, tra cui il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 939 Governo, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), risulta coerente rispetto ai dati aggiornati sulle stime di ingresso trasmessi dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il costo giornaliero pro capite per i minorenni beneficiari del medesimo contributo è stato aggiornato rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tenendo conto delle effettive esigenze;

il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c);

il risparmio di spesa di circa 48 milioni di euro ad oggi registrato in relazione alle misure di assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini, di cui al comma 6 dell'articolo 1, è stato stimato sulla base dell'ipotesi che i cittadini ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno senza ritirarlo non siano effettivamente presenti sul territorio nazionale e, pertanto, in considerazione di tale risparmio, alla proroga al 31 dicembre 2023 delle predette misure di assistenza sanitaria si potrà provvedere nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023;

il contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, in favore dei comuni, per le spese sostenute per le attività di assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina sarà comunque riconosciuto, a valere sulle risorse attribuite per l'anno 2023 al Commissario delegato ai sensi del successivo comma 3, esclusivamente in relazione ad attività svolte fino al 31 dicembre 2023, senza pertanto determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto negli esercizi finanziari successivi;

in tale quadro, il termine del 30 settembre 2024 previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3 per la presentazione da parte degli enti locali interessati delle istanze di contributo è volto esclusivamente a garantire agli stessi un termine congruo ai fini della predisposizione della documentazione a supporto delle predette istanze;

la spesa prevista dal medesimo articolo 3 per l'attribuzione delle predette risorse in favore del Commissario delegato, in misura pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023, riveste natura di conto capitale in termini di saldo netto da finanziare, in conformità alla classificazione del capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risulta iscritto il Fondo per le emergenze nazionali, da cui originano le disponibilità del Commissario delegato;

all'articolo 4, la quantificazione degli oneri, nel limite di spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, relativi all'avvalimento da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, è stata effettuata sulla base di una previsione di durata di impiego dei predetti lavoratori per soli tre mesi nell'anno 2023;

le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni delle spese correnti previste dall'articolo 5, comma 2, lettera a), senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, salva in ogni caso la possibilità di operare variazioni compensative ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

le risorse allocate nei programmi di spesa oggetto delle predette riduzioni, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, sono comunque disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti medesimi;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera b), l'utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che alla data del 22 febbraio 2023, sulla base dei dati di incasso, ammontano a 201.966.040 euro, non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche iniziative a favore dei consumatori già programmate a valere sulle medesime risorse;

rilevata, altresì, la necessità di:

esplicitare, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che alla prosecuzione al 31 dicembre 2023, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, si provvederà nel limite di 49,6 milioni di euro per l'anno 2023, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica;

precisare, all'articolo 5, comma 2, lettera a), che la copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, ivi prevista, sarà reperita mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto, conformemente a quanto rappresentato nel predetto allegato e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti al provvedimento;

prevedere, al comma 3 del medesimo articolo 5, che gli schemi di decreto con cui potranno essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, all'interno di ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti indicati nel citato allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, saranno trasmessi, ai fini dell'espressione del relativo parere, alle Commissioni parlamentari competenti sia per materia che per i profili finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: 7.000 posti aggiungere le seguenti: e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023;

all'articolo 5, comma 2, lettera a), sostituire le parole: degli importi con le seguenti: degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi;

all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: competenti per materia e per i profili finanziari.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 939, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

condivise le finalità del provvedimento di fare fronte all'impatto sul piano interno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

considerato che il provvedimento proroga le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, in precedenza adottate, nonché i permessi di soggiorno in scadenza, in virtù del riconoscimento della protezione temporanea, razionalizzando inoltre le misure e le procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto;

preso atto, per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, che l'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 939 Governo, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

espresso apprezzamento, in generale, per le disposizioni volte a prorogare fino al 31 dicembre 2023 le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina;

evidenziate, in particolare, le norme concernenti, rispettivamente: la conferma per il 2023 del contributo finalizzato al rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea; la prosecuzione della garanzia dell'assistenza sanitaria per i richiedenti e titolari della protezione temporanea; il riconoscimento della somma stanziata in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina non più a titolo di rimborso spese bensì di contributo per i costi sostenuti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 939 Governo, di conversione in legge del DL 16/2023, recante: «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina»;

rilevato che il provvedimento stabilisce la proroga delle misure di assistenza e di accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2023;

considerato che l'intervento legislativo si pone in piena coerenza con le politiche adottate dall'Unione europea per alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e per consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE, secondo quanto previsto nella risoluzione del Parlamento europeo «Conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE», del 19 maggio 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

1. Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «7.000 posti» sono inserite le seguenti: «e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023»;

alla lettera c), le parole: «si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2,», la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina) – 1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario) – 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: “4 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”».

All'articolo 5:

al comma 2, lettera a), le parole: «degli importi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» sono inserite le seguenti: «competenti per materia e per i profili finanziari».

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Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Articolo 1.
(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:

1. Identico:

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;

b) identica;

c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Identico.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.

4. Identico.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.

5. Identico.

6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023.

6. Identico.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

7. Identico.

Articolo 1-bis.
(Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)

1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2.
(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

Articolo 2.
(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Identico.

Articolo 2-bis.
(Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: «4 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Articolo 3.
(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

Articolo 3.
(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per i costi sostenuti»;

b) al secondo periodo, le parole: «si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.

3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4.
(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Articolo 4.
(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. In considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.

Identico.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.

1. Identico.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

2. Identico:

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

b) identica.

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

4. Identico.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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Allegato n. 1.
(Articolo 5)
(Importi in euro in termini di competenza e cassa)

Allegato n. 1.
(Articolo 5)
(Importi in euro in termini di competenza e cassa)

Stato di previsione

2023

Missione/Programma

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

51.888.800

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)

51.888.800

7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)

40.000.000

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

40.000.000

17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

20.000.000

17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)

20.000.000

Ministero delle imprese e del made in Italy

5. Comunicazioni (15)

4.000.000

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffuzione e Postali (8)

4.000.000

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

10.000.000

3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)

10.000.000

Ministero della giustizia

1. Giustizia (6)

20.000.000

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)

20.000.000

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

20.000.000

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)

7.000.000

1.4 Promozione della pace e della sicurezza internazionale (6)

7.000.000

1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)

6.000.000

Ministero dell'istruzione e del merito

1. istruzione scolastica (22)

15.000.000

1.6 Istruzione del primo ciclo (17)

1.500.000

Identico.

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)

13.500.000

Ministero dell'interno

1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

8.700.000

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2)

8.700.000

3. Ordine pubblico e sicurezza (7)

10.000.000

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)

10.000.000

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

15.000.000

5.2 Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)

15.000.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

20.000.000

2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)

5.000.000

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)

10.000.000

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)

5.000.000

Ministero dell'università e della ricerca

1. Ricerca e innovazione (17)

7.500.000

1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)

7.500.000

Ministero della difesa

3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

15.000.000

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

15.000.000

Ministero della cultura

1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

8.000.000

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)

5.000.000

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)

3.000.000

Ministero del turismo

2. Turismo (31)

5.000.000

2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)

5.000.000

Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

5.000.000

1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)

5.000.000

Ministero della salute

1. Tutela della salute (20)

1.500.000

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)

1.500.000

TOTALE

276.588.800

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