PDL 939

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 939

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

dal ministro dell'interno
( PIANTEDOSI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
( MUSUMECI )

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

Presentato il 2 marzo 2023

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. (Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Le disposizioni tendono a garantire, nel territorio nazionale, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.
Il comma 1 individua come termine di efficacia delle misure di assistenza e accoglienza il 31 dicembre 2023, che dovrebbe coincidere con la data di proroga dello stato di emergenza, deliberata nella stessa seduta del Consiglio dei ministri in cui è stato deliberato il presente decreto.
Viene, in particolare, autorizzata la prosecuzione dell'accoglienza diffusa, includendo anche la possibilità di convenzioni di efficacia territoriale con la partecipazione di tre soggetti (regione-ente del Terzo settore-impresa alberghiera), entro il limite numerico complessivo di 7.000 posti e nel rispetto dei requisiti di servizio e degli importi massimi di costo previsti dalle convenzioni nazionali vigenti. La misura si rende necessaria in alcuni contesti, dove è tuttora insufficiente la disponibilità di posti di accoglienza strutturata, e verrà attuata sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. Con il medesimo comma è autorizzata la prosecuzione del contributo di sostentamento nei limiti di quanto previsto dall'attuale convenzione con la società Poste italiane Spa. Viene altresì rinnovato, a invarianza di importo, il contributo forfetario per i comuni (40 milioni di euro), mantenendo i medesimi parametri e requisiti previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927/2022 e prevedendo per la fine del mese di maggio un aggiornamento del precedente censimento, risalente al mese di ottobre 2022, per assicurarne la coerenza con l'evoluzione della realtà di accoglienza.
Il comma 2 salvaguarda il meccanismo di flessibilità già previsto nella legge di bilancio (articolo 1, comma 671, della legge n. 197 del 2022), al fine di poter eventualmente coordinare – con ordinanze di protezione civile – le diverse misure in caso di necessità. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e degli interventi di assistenza e accoglienza, garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui al presente decreto, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e degli interventi medesimi.
Il comma 3 provvede alla quantificazione degli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione normativa e ne specifica la copertura finanziaria.
Il comma 4 incrementa di euro 137.851.305 per l'anno 2023 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativamente all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza.
Analogamente, il comma 5 prevede, per il medesimo periodo, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che finanzia l'accoglienza nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella misura di euro 52.295.898 per l'anno 2023.
Il comma 6 prevede una verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare i quali sono stati attribuiti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il contributo forfetario per l'accesso al Servizio sanitario nazionale sarà dunque oggetto di una valutazione sulla spesa effettivamente sostenuta a fronte delle risorse già versate in anticipazione (fino a oggi circa 270 milioni di euro). L'assistenza sanitaria nel territorio nazionale, fino al termine di cui al comma 1, viene assicurata, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023.

Articolo 2. (Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

Il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina rende indispensabile prorogare ex lege la validità, fino al 31 dicembre 2023, dei permessi di soggiorno in scadenza alla data del 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE.
Infatti, con la citata decisione di esecuzione (UE) 2022/382 è stata accertata nell'Unione l'esistenza di un flusso massiccio di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito del conflitto armato e, nello stesso tempo, è stato precisato che la Commissione europea avrebbe monitorato e riesaminato costantemente la situazione, potendo proporre, in qualsiasi momento, al Consiglio di mettere fine alla protezione.
Nel quadro delineato dalla predetta decisione di esecuzione, in Italia è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che, all'articolo 2, consente di rilasciare ai beneficiari della protezione temporanea un permesso di soggiorno per risiedere nel territorio dello Stato.
Orbene, i permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati nei decorsi mesi dalle questure della Repubblica – con termine di scadenza della validità fissato, per tutti, al 4 marzo 2023 – sono circa 175.000.
La novella, quindi, si rende necessaria in quanto stabilisce ex lege la proroga della validità dei titoli di soggiorno, secondo una soluzione già praticata per l'emergenza pandemica, allorché furono più ampiamente prorogate le scadenze dei titoli autorizzatori amministrativi.

Articolo 3. (Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

L'intervento normativo intende conseguire un obiettivo di razionalizzazione e incremento dell'efficienza dell'azione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno – Commissario delegato per l'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, novellando la disposizione dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, che disciplina le misure adottabili dal Commissario.
In particolare, il comma 1 riconosce ai comuni, che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina nelle strutture individuate dalla disposizione, un contributo pari a 100 euro pro capite al giorno, in luogo del rimborso già previsto dalla precedente formulazione della disposizione novellata. Tale esigenza si è posta al fine di omologare – nell'ottica dell'eguaglianza di trattamento – i presupposti e le procedure, relativi all'accoglienza dei minori non accompagnati sfollati dall'Ucraina in ragione del conflitto bellico tuttora in atto, alle procedure già consolidate relative all'accoglienza degli altri minori stranieri non accompagnati, accolti presso i comuni, poste in essere nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per le quali è previsto un contributo di pari importo.
In ragione di ciò, la novella prevede altresì che il Commissario delegato, per l'espletamento delle suddette procedure, non si avvalga più di una struttura di supporto presso il Dipartimento per la protezione civile, ma delle strutture del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.
Il comma 2 individua il termine di decadenza per la presentazione delle documentate istanze da parte dei comuni interessati, fissandolo alla data del 30 settembre 2024.
Il comma 3 è finalizzato a incrementare le risorse finanziarie necessarie al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 per assicurare le misure di sostegno ai comuni previste dall'articolo 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Articolo 4. (Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Il comma 1 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nell'anno 2023 ed entro il limite di spesa di euro 150.000, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, utilizzati sulla base di apposito contratto da stipularsi con agenzie di somministrazione di lavoro e dotati delle professionalità di cui tale Commissione risulta attualmente non sufficientemente dotata.
Lo strumento, in ragione delle medesime carenze di organico, era stato applicato a beneficio della Commissione nazionale per il diritto d'asilo già a partire dal 2021, prima nell'ambito della misura emergenziale europea «Emas.Com», poi, per tutto il 2022, dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, a seguito dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022 e infine, sino al 27 marzo 2023, in forza dell'articolo 1, commi 680 e 681, della legge n. 197 del 2022.
Il comma 2 prevede le misure di copertura mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5. (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge.
Il comma 3, per garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, prevede che, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

Articolo 6. (Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023.

Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;

c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 2.
(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Articolo 3.
(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per i costi sostenuti»;

b) al secondo periodo, le parole: «si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.
3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4.
(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. In considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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Allegato n. 1.
(Articolo 5)
(Importi in euro in termini di competenza e cassa)

Stato di previsione

2023

Missione/Programma

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

51.888.800

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)

51.888.800

7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)

40.000.000

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

40.000.000

17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

20.000.000

17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)

20.000.000

Ministero delle imprese e del made in Italy

5. Comunicazioni (15)

4.000.000

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffuzione e Postali (8)

4.000.000

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

10.000.000

3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)

10.000.000

Ministero della giustizia

1. Giustizia (6)

20.000.000

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)

20.000.000

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

20.000.000

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)

7.000.000

1.4 Promozione della pace e della sicurezza internazionale (6)

7.000.000

1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)

6.000.000

Ministero dell'istruzione e del merito

1. istruzione scolastica (22)

15.000.000

1.6 Istruzione del primo ciclo (17)

1.500.000

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)

13.500.000

Ministero dell'interno

1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

8.700.000

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2)

8.700.000

3. Ordine pubblico e sicurezza (7)

10.000.000

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)

10.000.000

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

15.000.000

5.2 Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)

15.000.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

20.000.000

2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)

5.000.000

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)

10.000.000

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)

5.000.000

Ministero dell'università e della ricerca

1. Ricerca e innovazione (17)

7.500.000

1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)

7.500.000

Ministero della difesa

3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

15.000.000

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

15.000.000

Ministero della cultura

1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

8.000.000

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)

5.000.000

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)

3.000.000

Ministero del turismo

2. Turismo (31)

5.000.000

2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)

5.000.000

Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

5.000.000

1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)

5.000.000

Ministero della salute

1. Tutela della salute (20)

1.500.000

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)

1.500.000

TOTALE

276.588.800

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