PDL 938

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DI DEPUTATI

N. 938

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 1° marzo 2023 (v. stampato Senato n. 379)

d'iniziativa dei senatori PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, STEFANI, TESTOR

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° marzo 2023

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 71 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato».

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;

l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 751 e 1.000 abitanti;

m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 501 e 750 abitanti;

n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione fino a 500 abitanti»;

b) il comma 2 è abrogato.

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