PDL 937

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 937

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle discoteche e agli altri locali assimilati

Presentata il 1° marzo 2023

torna su

Onorevoli Deputati! – Il 3 agosto 2021, nella seduta n. 35, l'Assemblea legislativa delle Marche approvava all'unanimità la legge regionale 5 agosto 2021, n. 20, per l'istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, su iniziativa di tutti i presidenti di gruppo.
Successivamente, l'8 dicembre dello scorso anno, veniva celebrata nelle città di Fano e Senigallia la prima Giornata secondo le previsioni della stessa legge.
Nel frattempo maturava, a seguito di incontri specifici dell'associazione COGEU con l'assessore Giorgia Latini e il Presidente Dino Latini, l'idea di presentare una proposta di legge alle Camere concernente disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle discoteche e altri locali assimilati.
Il presente testo mira ad introdurre nella legislazione nazionale due novità nel campo del divertimento in sicurezza: la prima, prevista dall'articolo 1, prescrive per i locali di intrattenimento, le sale da ballo, le discoteche e gli altri locali assimilati l'obbligo della stipula da parte dei gestori di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, per garantire la responsabilità per danni sia se verificati all'interno dei locali sia nelle loro pertinenze.
L'obiettivo di questa norma è di elevare il livello ordinario di protezione assicurativa e di indurre di conseguenza i gestori ad assumere tutte le iniziative atte a prevenire qualsiasi incidente oltre le normali procedure già previste.
L'articolo 2 introduce l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza da celebrarsi l'8 dicembre di ogni anno come già avviene nella nostra regione.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria)

1. I locali di intrattenimento, le sale da ballo, le discoteche e gli altri locali assimilati non possono essere adibiti alle loro specifiche finalità se non è stato stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. L'oggetto del contratto di assicurazione previsto dal comma 1 deve consistere nella garanzia per la responsabilità per danni cagionati all'interno dei locali e nelle loro pertinenze.
3. Il danno è liquidato secondo i criteri di cui al capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.
(Giornata nazionale del divertimento in sicurezza)

1. È istituita la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
2. La Giornata nazionale del divertimento in sicurezza è celebrata l'8 dicembre di ogni anno.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

torna su