PDL 927

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 927

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Presentata il 27 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge d'iniziativa regionale presentata al Parlamento nazionale, s'intende promuovere una modifica all'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'obiettivo di apportare alcune correzioni di rilievo, atte ad introdurre importanti novità nel settore dei permessi e delle licenze a beneficio degli amministratori locali. Il citato testo unico, in quanto normativa di riferimento per la disciplina degli enti locali, rimane attualmente la più importante base giuridica dalla quale sono individuati la disciplina e i princìpi in materia di ordinamento degli enti territoriali.
L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di valorizzare il ruolo dei singoli amministratori nell'espletamento della loro pubblica attività e nell'esercizio della loro funzione di rappresentanza, ottemperando nel modo più efficace alle ineluttabili esigenze lavorative personali, fruendo all'occorrenza anche di permessi retribuiti.
La presente proposta di legge cerca in tal modo di favorire e, al contempo, di stimolare l'oramai sempre più flebile apporto della società civile alla gestione della cosa pubblica, soprattutto nella prospettiva di un ricambio generazionale che, anche nelle piccole comunità, tarda a compiersi. Per questo motivo, la modificazione proposta risulterebbe altrettanto opportuna per sostenere le nuove generazioni che si affacciano per la prima volta al mondo dell'amministrazione locale e che molto spesso devono altresì affrontare tutte le difficoltà concernenti la ricerca di un'occupazione.
Ad ogni modo, l'introduzione del comma 4-bis nell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e la conseguente modifica all'articolo 80 del medesimo permetterebbe di non circoscrivere i permessi retribuiti ai soli componenti degli organi esecutivi degli enti locali, ma di estenderli anche ai consiglieri comunali e circoscrizionali, ampliando di fatto la portata applicativa dell'intera disciplina.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge, prevedendo l'aggiunta del comma 4-bis al citato articolo 79, riconosce il diritto del consigliere di astenersi dal posto di lavoro per 3 ore al mese per ogni delega affidatagli dal sindaco, fino al massimo di 12 ore complessive mensili, in aggiunta a ulteriori 6 ore riconosciute nel caso in cui lo stesso consigliere ricopra i ruoli di vicepresidente del consiglio comunale, di presidente di commissione oppure di capogruppo consiliare.
L'articolo 2 dispone l'adeguamento dell'articolo 80 alle modifiche apportate con l'introduzione del citato comma 4-bis, prevedendo la retribuzione delle assenze dal servizio introdotte anche per i consiglieri comunali e circoscrizionali.
L'articolo 3, introdotto in conseguenza dell'approvazione di un emendamento presso la I Commissione consiliare, prevede la declaratoria di assenza di oneri per il bilancio statale.
L'articolo 4, infine, definisce la decorrenza dell'efficacia delle modifiche normative proposte dal provvedimento, fissata nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge statale, come si desume chiaramente dalla relazione accompagnatoria e dal disposto normativo, intende introdurre alcune modifiche alla disciplina dei permessi e delle licenze a beneficio degli amministratori locali, prevista dall'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, valorizzando il ruolo dei singoli amministratori nell'espletamento della loro pubblica attività e nell'esercizio della loro funzione di rappresentanza, nel contempo consentendo a quanti sono chiamati alla gestione della cosa pubblica di far fronte anche alle proprie esigenze lavorative.
Lo strumento prescelto è il riconoscimento del diritto del consigliere di assentarsi dal posto di lavoro per 3 ore al mese per ogni delega affidatagli dal sindaco, fino al massimo di 12 ore complessive mensili, in aggiunta a ulteriori 6 ore riconosciute nel caso in cui lo stesso consigliere ricopra i ruoli di vicepresidente del consiglio comunale, di presidente di commissione oppure di capogruppo consiliare.
Viene conseguentemente coordinato l'articolo 80 del medesimo testo unico, prevedendo la retribuzione delle assenze dal servizio, come introdotte, anche per i consiglieri comunali, municipali e circoscrizionali.
Dal punto di vista finanziario, a valere sul bilancio dello Stato, consegue, e si attesta come da espressa previsione normativa recata dall'articolo 3 della deliberazione legislativa, la neutralità finanziaria delle disposizioni della presente proposta di legge statale, la cui attuazione è presidiata a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«4-bis. I consiglieri comunali, municipali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 3 ore lavorative al mese, per ogni delega conferita loro dal sindaco tramite decreto, fino al massimo di 12 ore mensili, oltre ad ulteriori 6 ore mensili, se ricoprono almeno uno dei seguenti incarichi:

a) vicepresidente del consiglio comunale;

b) presidente di commissione;

c) capogruppo consiliare».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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