PDL 925

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 925

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BICCHIELLI

Disposizioni per garantire alle persone affette da disabilità e invalidità condizioni di parità nella partecipazione ai concorsi pubblici

Presentata il 27 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Le carenze della normativa che disciplina la partecipazione e la selezione dei concorrenti dei concorsi pubblici, di fatto, finisce per vanificare lo spirito delle varie norme mirate a facilitare l'ingresso nel modo del lavoro di tutte le persone affette da disabilità. Invero, l'articolo 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che le persone con disabilità possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, e che, a tal fine, «i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri». Inoltre, l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevede che la persona con disabilità sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l'affiancamento del candidato da parte di un tutor. Il comma 2-bis del citato articolo 20 prevede inoltre che una persona con invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico.
Tuttavia, attualmente, la prova d'esame per la selezione dei candidati rimane comune ed uguale per tutti i partecipanti, senza tener conto delle varie disabilità e delle varie percentuali di invalidità. Tale metodo finisce, di fatto, per avvantaggiare le persone con deficit meno invalidanti e con migliori capacità performanti.
Pertanto, la presente proposta di legge, partendo dalla considerazione che le disabilità non sono un «unicum omogeneo» ma una miriade di diversità, propone un criterio selettivo che, individuando categorie di disabilità omogenee per entità nosologica e, ove necessario, anche per gradi di invalidità, mira a garantire effettive condizioni di parità fra i partecipanti. Tenuto conto che la validità intellettiva è la qualità preminente nelle prove d'esame, la prima suddivisione che si propone è fra i disabili con o senza deficit psico-intellettivo.
La proposta di legge si compone di sette articoli ed un allegato.
L'articolo 1 è volto a definire le finalità della legge, ovvero garantire effettive condizioni di parità fra i concorrenti, anche portatori di disabilità.
L'articolo 2 apporta modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che regola il diritto al lavoro dei disabili. In particolare vengono introdotte nuove disposizioni all'articolo 16, concernente l'accesso dei disabili ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni. Il nuovo comma 1-bis definisce le istanze di partecipazione e riporta le categorie di disabilità e fasce di invalidità, indicate poi in dettaglio nell'allegato I. La categoria della disabilità è desunta dalla diagnosi riportata nel verbale di visita medico-legale redatto dalla Commissione. Nell'allegato I si viene a definire, così:

a) una categoria «A» per i disabili con deficit psico-intellettivi. Inoltre, tenuto conto che le performance intellettive si impoveriscono in proporzione all'incremento del grado di invalidità, la categoria «A» viene suddivisa in tre fasce, con grado di invalidità crescente: una «fascia 1» con percentuale di invalidità dal 46 per cento al 74 per cento; una «fascia 2» con percentuale di invalidità dal 75 per cento al 100 per cento ed una «fascia 3» con percentuale del 100 per cento con accompagnamento;

b) una categoria «B» per i disabili senza deficit psico-intellettivi;

c) una categoria «S» per i sordi;

d) una categoria «C» per i ciechi.

Si prevede infine una sottoclasse «M» per le disabilità con deficit motori.
Il comma 1-ter introduce nuove disposizioni che integrano la commissione d'esame con «componenti esterni», figure professionali esperte nel campo delle disabilità (medici, psicologi, assistenti sociali), con diritto di voto, scelti dagli Istituti universitari regionali o nazionali, dalle aziende sanitarie locali e dalle maggiori associazioni di categoria a rappresentanza regionale e provinciale.
Il comma 1-quater prevede lo svolgimento delle prove d'esame nel rispetto assoluto del criterio di omogeneità e prevede prove diverse per i concorrenti con disabilità in relazione alla categoria di disabilità e della fascia di invalidità riportate nell'allegato.
Il comma 1-quinquies riguarda invece le disposizioni finanziarie e prevede che i costi relativi all'impegno dei «componenti esterni» saranno in capo alle amministrazioni che bandiscono il concorso.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 35 e 38 della Costituzione, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308, nonché della legge 12 marzo 1999, n. 68, la presente legge mira a garantire effettive condizioni di parità tra i concorrenti, anche portatori di disabilità, di concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1-bis a 1-quinquies»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici sono indicate le categorie di disabilità e le fasce di invalidità, riportate nell'allegato I, da utilizzare per l'individuazione delle limitazioni derivanti dalle infermità di cui è affetto il partecipante. La categoria di disabilità è desunta dalla diagnosi riportata nel verbale della visita medico-legale redatto dalla competente commissione di cui al comma 4 dell'articolo 1. In caso di infermità plurime deve essere indicata la categoria alla quale può essere ascritta l'infermità preminente. La fascia di invalidità è desunta dal valore, espresso in percentuale, della riduzione della capacità lavorativa generica riportata nel predetto verbale. Alla domanda di partecipazione al concorso, oltre alla documentazione specificamente prevista dal concorso deve essere allegata una copia del verbale della visita medico-legale, che deve anche riportare un'esplicita valutazione circa la collocabilità lavorativa del soggetto interessato. Sono ammessi soltanto i soggetti per i quali il verbale riporta infermità stabilizzate e permanenti, con valutazioni definitive circa la collocabilità lavorativa del soggetto interessato e comunque senza espressioni di rivedibilità dello stato invalidante.
1-ter. La pubblica amministrazione che bandisce il concorso, nell'individuare i componenti della commissione d'esame, dà preferenza a soggetti con specifiche competenze professionali nel settore delle disabilità. La commissione d'esame è opportunamente integrata da professionisti esperti nel settore delle disabilità, nel numero massimo di tre componenti, con diritto di voto, di cui un componente proveniente da facoltà universitarie, preferibilmente della regione in cui si svolge il concorso, con particolare riferimento a quelli specializzati in medicina e chirurgia, psicologia e scienze sociali, un componente indicato dalle aziende sanitarie locali della provincia in cui si svolge il concorso e un componente proveniente dalle associazioni di rappresentanza dei soggetti con disabilità della regione in cui si svolge il concorso, ove presenti, ovvero nazionali. Qualora tra i componenti della commissione d'esame vi siano persone sorde, è garantita la presenza di un interprete di lingua dei segni italiana, individuato dalle predette associazioni di rappresentanza. La commissione d'esame, ai fini di cui al presente articolo:

a) verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso;

b) verifica la correttezza dell'indicazione della categoria e della fascia indicata in relazione all'infermità e, in caso di infermità plurime, a quella preminente, valutando ammissibili solo le domande prive di incongruità;

c) predispone gli elenchi dei partecipanti opportunamente suddivisi per categorie di disabilità e fasce di invalidità;

d) predispone le prove d'esame, secondo le modalità di cui al comma 1-quater;

e) sovraintende alle prove d'esame;

f) esprime il relativo giudizio di idoneità e redige l'elenco finale dei promossi.

1-quater. Le prove d'esame sono svolte nel rispetto assoluto del criterio di omogeneità in relazione alla categoria di disabilità e della fascia di invalidità del concorrente, come individuate ai sensi dell'allegato I. I concorrenti sono suddivisi per categorie e fasce omogenee. Per i concorrenti della categoria “A” sono previste prove d'esame diversificate, secondo livelli di difficoltà via via decrescenti al crescere del valore percentuale di invalidità e confacenti con le capacità psico-intellettive e di prestazione dei partecipanti. I concorrenti della categoria “B” svolgono una prova d'esame con omogeneo livello di difficoltà. I concorrenti della sottoclasse “M” svolgono la medesima prova d'esame prevista per i concorrenti della categoria “B”, avvalendosi di specifici ausili ed eventualmente del prolungamento del tempo di esame. La prova scritta, ove prevista, per i candidati della categoria “A”, fasce 2 e 3, e per i candidati della categoria “S” consiste in un test a risposta multipla. Qualora la prova scritta consista nella lettura e sintesi scritta di un testo, i candidati della categoria “S” utilizzando la lingua dei segni italiana, con l'ausilio di un traduttore, e il tempo a disposizione del concorrente è prolungato di almeno un'ora. La prova orale, ove prevista, per i candidati della categoria “A”, fasce 2 e 3, e per i candidati della categoria “S”, al fine di facilitare la comunicazione verbale, avviene alla presenza di un accompagnatore e, per i candidati della categoria “S”, da un interprete della lingua dei segni italiana. Sono dichiarati vincitori i concorrenti, selezionati almeno uno per ogni categoria di disabilità, che hanno riportato il migliore punteggio, dando precedenza, nei casi di parità, alle fasce con maggiore grado di invalidità. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano in numero inferiore alle categorie di disabilità, è data precedenza al concorrente afferente alla fascia con maggiore grado di invalidità.
1-quinquies. I costi relativi agli emolumenti di tutti componenti della commissione d'esame, compresi quelli relativi al servizio di interpretariato per i sordomuti, nonché all'organizzazione e alla gestione delle prove d'esame sono a carico delle pubbliche amministrazioni che bandiscono i concorsi»;

b) è aggiunto, in fine, l'allegato I di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

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ALLEGATO A
(Articolo 2, comma 1, lettera b))

«ALLEGATO I
(Articolo 16, commi 1-bis e 1-quater)

CATEGORIE DI DISABILITÀ E FASCE DI INVALIDITÀ

Categoria "A": disabili con deficit psico-intellettivi.

Nota: La categoria "A" comprende le infermità che maggiormente incidono negativamente sulle performance intellettive. Essa è suddivisa in tre fasce di gravità crescente in relazione alla percentuale di invalidità:

Invalidità

Fascia

Percentuale

Invalidi civili

Fascia 1

Percentuale compresa tra il 46% e il 74%

Fascia 2

Percentuale compresa tra il 75% e il 100%

Fascia 3

Percentuale del 100% con accompagnamento

Invalidi del lavoro

Fascia 1

Percentuale compresa tra il 70% e l'80%

Fascia 2

Percentuale compresa tra l'81% e il 90%

Fascia 3

Percentuale compresa tra il 91% e il 100%

Invalidi di guerra, civili di guerra e per il servizio

Fascia 1

3a categoria

Fascia 2

2a categoria

Fascia 3

1a categoria

Categoria "B": soggetti con disabilità senza deficit psico-intellettivi. La categoria "B" comprende tutte le infermità che non hanno un'incidenza sulle funzioni intellettive.

Categoria "C": Ciechi (legge 27 maggio 1970, n. 382).

Categoria "S": Sordi (legge 16 maggio 1970, n. 381).

SOTTOCLASSI

Sottoclasse "M": disabili con ridotte/impedite capacità motorie.

Nota: La sottoclasse "M" comprende le infermità che hanno incidenza negativa soltanto sulle capacità motorie (paresi, plegie). Le agevolazioni previste per i concorrenti della sottoclasse "M" che appartengano a una delle "A", "B", "C" o "S" si applicano cumulativamente con quelle previste per la specifica categoria.».

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