PDL 923

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 923

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

di concerto con il ministro della giustizia
( NORDIO )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e con il ministro delle imprese e del made in Italy
( URSO )

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972

Presentato il 23 febbraio 2023

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

1. La Convenzione.

La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come «Convenzione sui metalli preziosi», «Convenzione di contrassegno» o «Convenzione di Vienna») è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.
Hanno successivamente aderito alla Convenzione i seguenti Stati (tra parentesi la data di entrata in vigore): Irlanda (8 novembre 1983), Danimarca (17 gennaio 1988), Repubblica ceca (2 novembre 1994), Regno dei Paesi Bassi (16 luglio 1999), Lettonia (29 luglio 2004), Lituania (4 agosto 2004), Israele (1° giugno 2005), Polonia (22 novembre 2005), Ungheria (1° marzo 2006), Cipro (17 gennaio 2007), Slovacchia (6 maggio 2007), Slovenia (5 marzo 2009) e Croazia (19 marzo 2018).
Della Convenzione fanno parte due Allegati tecnici.
Il testo ufficiale della Convenzione è redatto nelle lingue inglese e francese.

2. Iter procedurale di adesione.

La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (di seguito denominata «Convenzione») è un accordo tra gli Stati contraenti e presuppone che uno Stato, che intenda diventare parte della Convenzione, abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per applicarne efficacemente i requisiti a partire dalla sua adesione.
Le modalità e l'iter procedurale di adesione sono disciplinati dagli articoli 12 e 13 della Convenzione e dal regolamento di funzionamento della medesima, contenuto nella Raccolta di atti del Comitato permanente.
Sulla base della procedura prevista, nel luglio 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione dell'Italia di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri.
La richiesta formale di adesione è stata dunque presentata l'11 marzo dell'anno successivo al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, dal Ministero dello sviluppo economico attraverso l'invio del modulo di domanda di adesione completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima.
Sulla base dell'articolo 12 della Convenzione, nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione (Inspection team) presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi.
L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018 dall'ambasciata di Svezia in Italia, per il tramite dell'ambasciatore italiano a Stoccolma, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017.
Visto l'impegno assunto attraverso la propria domanda di adesione alla Convenzione e visto l'invito ad aderire, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della medesima Convenzione, l'Italia deve depositare il proprio strumento di adesione o ratifica presso il Depositario, che deve darne notifica a tutti gli altri Stati contraenti.
L'adesione diviene effettiva tre mesi dopo il deposito di detto strumento.

3. Finalità della Convenzione.

La Convenzione ha lo scopo di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti». L'ambito della Convenzione è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso, non alla salubrità, alla sicurezza o ad altri aspetti degli oggetti stessi.
A tale scopo, la Convenzione ha introdotto il primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (Common Control Mark) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza.
Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature (se tali articoli sono idonei per il mercato interno).
Il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.
La Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.

4. Esame delle disposizioni.

Nel preambolo vengono specificate le motivazioni che hanno indotto gli Stati contraenti a sottoscrivere la Convenzione, ovverosia:

facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi;

mantenere un adeguato grado di tutela dei consumatori;

favorire l'armonizzazione dei parametri normativi e delle regole tecniche nonché delle linee guida per i metodi e le procedure di controllo e marchiatura degli oggetti in metalli preziosi;

promuovere e mantenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia.

L'articolo 1 enunzia lo scopo della Convenzione, cioè l'istituzione di un sistema di controllo e marchiatura che consenta la libera circolazione degli oggetti in metalli preziosi tra gli Stati contraenti.
Il secondo paragrafo precisa che, in ogni caso, la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia.
L'articolo 2 precisa il campo di applicazione della Convenzione, ossia il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, tali intendendosi quelli in oro, argento, platino, palladio e loro leghe.
L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione, precisamente:

a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato;

b) soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione;

c) essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione;

d) recare i marchi prescritti dalla Convenzione.

Il secondo paragrafo precisa che i benefìci non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subìto la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.
L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefìci derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.
L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione.
Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.
Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento.
L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.
L'articolo 7 contiene la delega, da parte degli Stati contraenti al Depositario, a registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.
L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere (o, in mancanza, dotarsi di) una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.
Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione.
L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.
L'articolo 10 istituisce il Comitato permanente (Standing Committee), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative.
L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.
L'articolo 12 indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.
L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali (ad esempio, il Regno di Danimarca per la Groenlandia).
L'articolo 14 stabilisce le modalità per recedere dalla Convenzione.
L'articolo 15 prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti.
Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione.
L'Allegato I fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (glossario).
In secondo luogo precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

campo di applicazione;

titoli riconosciuti;

tolleranze ammesse;

utilizzo di saldature;

presenza di parti in metallo non prezioso;

presenza di sostanze non metalliche;

rivestimenti.

L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda:

i metodi di analisi;

il campionamento;

la marchiatura degli oggetti in metallo prezioso (prevedendo anche i casi di oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso e di oggetti costituiti da più parti).

5. Disposizioni del disegno di legge di autorizzazione all'adesione

Il disegno di legge si compone di 6 articoli.
Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.
L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, a tal fine designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio «Italia Turrita» disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione.
L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento e ne indica la copertura finanziaria.
L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4.
L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge risponde all'esigenza di recepire nel sistema normativo nazionale le disposizioni contenute nella Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come «Convenzione sui metalli preziosi», «Convenzione di contrassegno» o «Convenzione di Vienna»).
Detta Convenzione è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.
La domanda di adesione alla Convenzione è stata presentata dall'Italia con l'obiettivo di condividere lo scopo della Convenzione di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore giustificata dalla particolare natura di tali oggetti».
Infatti mediante regole tecniche comuni e un marchio comune di controllo (apposto, previa verifica del titolo, da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente), la Convenzione istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi.
L'adesione alla Convenzione è stata valutata positivamente dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) con il nulla osta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che congiuntamente hanno seguìto l'iter di adesione, nell'ambito di un programma di politica settoriale a sostegno delle imprese del settore orafo, e fu individuata quale unica via realistica da perseguire per consentire la libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi in numerosi mercati (alcuni dei quali rilevanti per l'esportazione italiana).
Lo strumento proposto è del tutto coerente con l'azione di Governo, sempre tesa ad una politica di sviluppo e competitività a sostegno della produzione nazionale. La Convenzione è coerente con il programma di Governo in quanto assicura una presenza attiva dell'Italia nella discussione e nelle decisioni in merito alla determinazione dei parametri normativi e tecnici che sono alla base della Convenzione.
Il ricorso alla legge di autorizzazione si rende necessario in quanto la Convenzione rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La Convenzione non presenta profili di incoerenza o contraddizione con il quadro normativo nazionale, né sussistono motivi di contrasto tra l'adesione alla Convenzione e gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Si informa che i metalli preziosi e le loro leghe sono oggetto di normativa nazionale. Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Tale norma rappresenta un'organica definizione degli aspetti che costituiscono i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e stabilisce le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima. Il decreto legislativo rappresenta una garanzia sia per gli operatori economici sia per i consumatori. Completa il quadro normativo costituito dal decreto legislativo n. 251 del 1999 il regolamento applicativo emanato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.
Il progresso tecnologico intervenuto negli anni e la necessità di semplificazione di alcuni adempimenti procedurali hanno portato l'azione di governo a modificare l'impianto normativo esistente.
Con l'ultima modifica apportata al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 attraverso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n. 168, la normativa in argomento è stata aggiornata, in particolare per semplificare gli adempimenti relativi all'utilizzo del previsto marchio facoltativo anche ai fini dell'esportazione e, eventualmente, dell'applicazione della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, nonché per la rivendita di oggetti usati acquisiti legittimamente da privati e privi di marchio, in quanto di produzione estera o risalente nel tempo, da parte di strutture come i monti dei pegni e simili.
Pertanto l'affermazione di inesistenza di profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale è corretta anche alla luce delle ultime modifiche intervenute sulla normativa nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Si ritiene che la Convenzione non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione all'adesione e all'ordine di esecuzione, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno. Infatti, la previsione recata dall'articolo 3 del disegno di legge integra la normativa nazionale, in quanto chiarisce che il marchio comune di controllo è apposto dagli uffici del saggio, appartenenti al sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio «Italia Turrita» disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione.
La previsione semplifica e coordina i requisiti previsti dalla Convenzione con quelli previsti dalla normativa nazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Dall'analisi della Convenzione non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'entrata in vigore della Convenzione non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in materia di ripartizione delle funzioni amministrative. Come precisato al precedente punto 5), la natura della Convenzione è tale che la sua entrata in vigore non incide sull'attività delle autonomie territoriali italiane.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di una Convenzione internazionale rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato attuale non risultano esservi, all'esame del Parlamento, progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La Convenzione non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie che sono oggetto della stessa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

La Convenzione non pone problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi dell'adesione a un accordo internazionale che verte su regole tecniche già disciplinate nel nostro ordinamento giuridico e che non sono oggetto di normativa armonizzata a livello europeo. Inoltre al momento non risultano esservi, all'esame della Commissione europea, progetti di legge vertenti su materie analoghe.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La Convenzione è conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie che sono oggetto della stessa.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative contenute nella Convenzione non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La Convenzione non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri né ad accordi internazionali di carattere multilaterale.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

La Convenzione non introduce modifiche o integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si individuano nel testo della Convenzione effetti abrogativi impliciti di disposizioni normative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano esservi deleghe sui temi specifici che sono oggetto della Convenzione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore della Convenzione non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana né misure di adeguamento amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La Convenzione non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. L'elaborazione di eventuali statistiche relative al settore disciplinato dal provvedimento rientra nei compiti affidati al Comitato permanente, organo di funzionamento della Convenzione.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Uffici del saggio e loro marchio)

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli uffici del saggio dei metalli preziosi provvedono all'attuazione delle disposizioni della Convenzione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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