PDL 92

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 92

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, MOLINARI, CENTEMERO, CAVANDOLI, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BOF, CATTOI, DARA, FURGIUELE, IEZZI, PRETTO

Istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Da diversi anni si discute di lotta all'evasione e si cerca di contrastarla con una serie di interventi, tra i quali:

il sistema delle deduzioni fiscali, che cerca di creare un conflitto di interessi tra chi deduce il costo e chi deve emettere il documento giustificativo del costo stesso;

i controlli incrociati, come il cosiddetto «spesometro» e la fattura elettronica;

la cosiddetta «legge “manette agli evasori”» (decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516), introdotta negli anni ottanta per incentivare la dichiarazione dei redditi posseduti.

Nel corso degli anni, per finanziare le continue necessità del sistema della spesa corrente pubblica statale, è aumentata anche la tassazione, raggiungendo aliquote che scoraggiano l'emersione del reddito sommerso e, anzi, alimentano il fenomeno.
Il progetto di riduzione delle imposte proposto dal gruppo della Lega – Salvini Premier, denominato «flat tax» e a suo tempo previsto dal contratto di Governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, è stato avviato, per il momento, solo in favore delle piccole imprese individuali e dei professionisti e nella nuova legislatura dovrà essere esteso a tutti i contribuenti. Lo scopo della presente proposta di legge è far emergere il reddito imponibile per consentire, al termine di un triennio, l'applicazione della flat tax a tutti i contribuenti.
Si parte da un assunto: il reddito sommerso, al di là delle stime, è altissimo.
La presente proposta di legge prevede che sulla base imponibile costituita dal maggior reddito conseguito in ciascun periodo d'imposta, rispetto alla media dei redditi dei tre periodi d'imposta precedenti, si applichi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali, denominata «IrpefIresPlus», con l'aliquota del 15 per cento.
La disciplina si applicherà ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta 2022. Per il primo anno, la condizione necessaria per applicare l'imposta sostitutiva sull'incremento di reddito è che il reddito del 2022 sia superiore alla media dei redditi conseguiti dal contribuente nel triennio 2019-2021.
Per stimolare l'emersione del reddito sommerso relativo all'IRPEF e all'IRES, è fissato un limite di conformità del reddito dichiarato, pari al 10 per cento di incremento rispetto al reddito dichiarato nel triennio precedente. Qualora tale limite sia raggiunto, non si farà luogo ad accertamenti fiscali se non nel caso di frodi fiscali o di altre condizioni che determinino l'esistenza di reati tributari o altri illeciti penali.
La presente proposta di legge, quindi, si prefigge i seguenti obiettivi:

1) garantire l'attuale gettito dell'IRPEF e dell'IRES senza incidere in modo negativo sul bilancio dello Stato e sulla progressività di tali imposte;

2) spingere all'aumento dei redditi dichiarati in quanto, oltre un determinato livello di reddito, l'aliquota massima dell'IRPEF (43 per cento), sommata a quella dell'IRAP e ai contributi all'INPS, spinge all'evasione;

3) prevedere un periodo sperimentale di tre anni in cui far emergere il reddito sommerso, stimato da molti centri di studio in oltre 100 miliardi di euro per la sola IRPEF, e permettere il passaggio graduale dalle attuali aliquote progressive dell'IRPEF alla flat tax del 15 per cento;

4) non produrre alcuno squilibrio per quanto concerne il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previste dalla disciplina dell'IRPEF;

5) non determinare alcuna perdita di gettito per gli enti locali, perché solo l'incremento del reddito è esente dalle addizionali;

6) non determinare alcuna perdita di gettito per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, perché i redditi soggetti alla contribuzione in favore dell'Istituto sono stabilizzati;

7) intervenire su uno dei difetti del sistema forfetario di determinazione del reddito delle piccole imprese individuali e dei professionisti (cosiddetta «mini flat tax»), cioè la tendenza a non far crescere il fatturato, in prossimità della soglia massima di 65.000 euro o di 100.000 euro, affinché tale fatturato non debba essere tassato con aliquote superiori al 15 per cento;

8) prevedere un doppio sistema premiale per chi incrementa il proprio reddito dichiarato: drastica riduzione della tassazione (pari al 15 per cento) e fissazione di un limite (incremento del reddito almeno del 10 per cento annuo) che permetta di evitare i controlli, tranne che nel caso di reati tributari o altri illeciti penali.

La presente proposta di legge non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'imposta sostitutiva)

1. È istituita l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto al periodo d'imposta precedente, di seguito denominata «imposta IrpefIresPlus». L'imposta è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.
(Presupposto dell'imposta e soggetti passivi)

1. L'imposta IrpefIresPlus si applica a tutti i soggetti passivi e a tutte le categorie di redditi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e all'imposta sul reddito delle società (IRES) previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.
(Base imponibile)

1. L'imposta IrpefIresPlus si applica sulla quota incrementale di reddito realizzata dal soggetto passivo nel periodo d'imposta rispetto alla media dei redditi dichiarati nei tre periodi d'imposta precedenti.

Art. 4.
(Aliquota)

1. L'imposta IrpefIresPlus si applica con l'aliquota del 15 per cento.

Art. 5.
(Dichiarazione e versamenti)

1. La dichiarazione relativa all'imposta IrpefIresPlus è resa nell'ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta mediante presentazione del modello unico o del modello 730.
2. I versamenti dell'imposta IrpefIresPlus sono effettuati con le modalità ed entro i termini previsti per l'IRPEF e per l'IRES.

Art. 6.
(Contributi previdenziali)

1. In deroga alla normativa vigente, sull'incremento di reddito soggetto all'imposta IrpefIresPlus, calcolato ai sensi degli articoli 2 e 3, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali. Il contribuente può tuttavia optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.

Art. 7.
(Reddito conforme)

1. Qualora la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 3 costituisca almeno il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente, al lordo degli oneri deducibili e compresa l'eventuale quota assoggettata a imposta IrpefIresPlus, il reddito è considerato conforme e non può essere sottoposto ad accertamento, salvo il caso in cui l'evasione dell'imposta o il mancato reddito dichiarato si riferisca a redditi prodotti all'estero ovvero determini un reato tributario o un altro illecito penale previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8.
(Disposizioni finali)

1. L'imposta IrpefIresPlus si applica a decorrere dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2023 relativamente ai redditi prodotti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni occorrenti per l'applicazione dell'imposta IrpefIresPlus.

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