PDL 918

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 918

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VACCARI, DE MARIA, FOSSI, GNASSI, GRIBAUDO, LAI, LAUS, MEROLA

Modifica all'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di regime previdenziale degli amministratori locali

Presentata il 23 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende modificare la disciplina dello status degli amministratori locali, con particolare riguardo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.
L'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che l'onere del versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti spettante all'amministrazione locale, per le cariche previste dal comma 1 del medesimo articolo, sussiste soltanto nella fattispecie di lavoratore dipendente, collocato in aspettativa non retribuita, nonché in caso di lavoro autonomo.
Con l'attuale disciplina, dunque, se al momento dell'assunzione della carica il lavoratore dipendente si trova in stato di disoccupazione, per l'ente locale non sussiste l'obbligo del versamento dei contributi né, qualora il lavoratore autonomo non svolga alcuna attività, l'obbligo del versamento delle quote forfetarie (decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 25 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001). L'obbligo per l'ente locale viene parimenti a cessare nel caso in cui il lavoratore dipendente venga licenziato o se il lavoratore autonomo cessa l'attività nel corso del mandato.
Sollecitato a esprimere un parere in merito, il Ministero dell'interno, in data 29 agosto 2003, ha dichiarato che «si ritiene non sussista alcun obbligo da parte dell'ente dove l'amministratore svolge il mandato di provvedere ai pagamenti dei suddetti oneri o alle quote forfetarie, visto che la carenza della condizione di lavoratore (dipendente o autonomo) non consente l'applicazione del richiamato articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Nel caso, dunque, che l'amministratore locale non risulti titolare di pensione e non sia iscritto ad alcuna forma previdenziale obbligatoria ovvero cessi la sua condizione di lavoratore dipendente o l'attività di carattere autonomo, non potrà comunque più godere di alcuna forma né assistenziale, previdenziale, né assicurativa, in quanto l'amministrazione non sarà più tenuta a effettuare i pagamenti in questione. Una situazione paradossale a causa della quale molti amministratori, alla fine della propria carriera, corrono il rischio di non poter godere della pensione o di subirne una riduzione significativa nella misura, in quanto l'amministrazione presso la quale hanno svolto il mandato non era tenuta al pagamento di alcun onere previdenziale.
Con la legge di riforma sulle pensioni (legge 8 agosto 1995, n. 335) è stato istituito il secondo pilastro previdenziale, la previdenza complementare. Nel caso, quindi, che un lavoratore dipendente, iscritto a un fondo chiuso di previdenza complementare, venga chiamato ad assumere una carica di amministratore locale, durante il mandato, per il suddetto lavoratore, viene a mancare il versamento della quota di contribuzione al fondo a carico del datore di lavoro, ne è previsto che sia l'ente locale a subentrare al versamento della suddetta quota.
La presenta proposta di legge intende colmare queste lacune, prevedendo, tramite l'introduzione di un nuovo comma nel citato articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che anche gli amministratori locali che al momento dell'assunzione della carica non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, ovvero che nel corso del mandato cessino l'attività di carattere dipendente o autonomo, hanno diritto all'accredito dei contributi tramite versamenti alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Un ulteriore comma del medesimo articolo 86 precisa che, anche nel caso di iscrizione a un fondo di previdenza complementare, l'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota parte spettante al datore di lavoro, al fine di non penalizzare in alcun modo l'amministratore in questione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In favore degli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultano titolari di pensione e non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2-ter. Gli amministratori locali di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica, sono iscritti a un fondo di previdenza complementare possono mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico. L'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro».

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