PDL 917 - SECONDA STAMPA

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 917

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TOSI, BAGNASCO, DE PALMA, PATRIARCA, PITTALIS,
TASSINARI, SACCANI JOTTI

Modifiche agli articoli 5 e 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di competenze del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di istituzione dell'Anagrafe generale dell'assistenza sociale presso il medesimo Istituto

Presentata il 23 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Come è noto, la previdenza pubblica in Italia, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), non è suddivisa tra previdenza in senso stretto, cioè generata dai contributi previdenziali, e assistenza generata dagli interventi sociali erogati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da altri enti pubblici.
Da studi effettuati in questo comparto, nel 2020 la spesa assistenziale è stata di 144,758 miliardi di euro (+26,7 per cento rispetto al 2019), pari all'8 per cento del PIL, con un aumento medio pari al 4,5 per cento annuo nel periodo 2008-2020: una spesa pari al 93 per cento della spesa previdenziale al netto delle imposte.
Nello stesso anno, la spesa previdenziale totale è stata di 234,736 miliardi di euro (con un aumento medio pari all'1,5 per cento annuo nel periodo 2008-2020), mentre quella «previdenziale pura» al lordo delle imposte si è attestata sui 211,477 miliardi di euro, con oltre 22 milioni di prestazioni previdenziali a favore di oltre 16 milioni di persone (16.041.202).
La spesa previdenziale, che al netto delle imposte, pari a 56,194 miliardi, è stata di 155,283 miliardi di euro, risulta sostenibile grazie al rapporto tra soggetti attivi e pensionati pari a 1,4238. Il dato è avvalorato da una serie di approfondimenti svolti dal Centro studi e ricerche di Itinerari previdenziali, che confermano che – attualmente – la spesa pensionistica «pura» è perfettamente sotto controllo, grazie alle riforme attuate. Non così si può dire per quella assistenziale, in continua ascesa.
Per effetto della pandemia di COVID-19 e del calo del PIL (1.654 miliardi di euro), nel 2020 le entrate contributive si sono ridotte (195,4 miliardi di euro rispetto ai 209,4 miliardi di euro del 2019), con un divario tra contributi e prestazioni pari a 39,336 miliardi di euro. Nonostante ciò, nello stesso anno il bilancio previdenziale «puro» risulta positivo per 29,813 miliardi di euro, per effetto delle tasse pagate dai pensionati.
Si conferma così l'esigenza di assicurare una trasparenza assoluta nei conti previdenziali, ed in particolare quella di introdurre la separazione dell'assistenza dalla previdenza al fine di fare chiarezza sulle spese sostenute dal Paese per queste due funzioni, e di evitare la confusione tra esse: il sostegno assistenziale infatti è finanziato dallo Stato tramite la fiscalità generale, mentre quello previdenziale è finanziato direttamente dai lavoratori tramite i contributi versati.
Inoltre, tenuto conto che l'intervento assistenziale non proviene solo dallo Stato, ma anche da altri soggetti (regioni, enti locali e altri enti pubblici), appare opportuno istituire una «Anagrafe generale dell'assistenza sociale», ossia una banca di dati degli interventi assistenziali erogati, articolata per tipologia di intervento assistenziale erogato, codice fiscale e nucleo familiare di appartenenza del destinatario.
La modifica normativa che qui si propone andrà anche ad adempiere ad un rilievo varie volte sollevato dalla Commissione dell'Unione europea: quello di «non caricare sul capitolo pensioni voci di spesa che sarebbe più corretto imputare ad altri capitoli».
Per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, si propone all'attenzione della Camera dei deputati la presente proposta di legge, composta di un solo articolo di due commi che modificano gli articoli 5 e 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La modifica disposta dal comma 1 assegna al consiglio di amministrazione dell'INPS il compito di determinare, con distinte deliberazioni, l'ammontare delle pensioni erogate annualmente dall'INPS finanziate dai contributi previdenziali e l'ammontare delle prestazioni assistenziali, non finanziate dai contributi previdenziali, erogate annualmente dall'INPS a qualsiasi titolo.
Il comma 2 istituisce presso l'INPS l'Anagrafe generale dell'assistenza sociale (AGAS) quale banca di dati degli interventi assistenziali erogati, articolati per tipologia di intervento, per codice fiscale e per nucleo familiare di appartenenza del destinatario. Nell'Anagrafe confluiscono i dati relativi ad ogni prestazione assistenziale erogata dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico. I tempi e le modalità di compilazione e di invio dei dati delle prestazioni assistenziali da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte saranno stabiliti da apposite disposizioni dell'INPS.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) individuare in via previsionale e accertare in sede di consuntivo l'ammontare delle pensioni erogate annualmente dall'INPS derivanti dal versamento dei contributi previdenziali;

e-ter) individuare in via previsionale e accertare in sede di consuntivo l'ammontare delle prestazioni assistenziali, non derivanti dal versamento di contributi previdenziali, erogate annualmente dall'INPS a qualsiasi titolo».

2. All'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. È istituita presso l'INPS l'Anagrafe generale dell'assistenza sociale (AGAS), quale banca di dati degli interventi assistenziali erogati, articolati per tipologia di intervento, per codice fiscale e per nucleo familiare di appartenenza del destinatario.
8-ter. Nell'AGAS confluiscono i dati di ogni prestazione assistenziale erogata dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico.
8-quater. L'INPS emana disposizioni sui tempi e sulle modalità di compilazione e di invio, da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, dei dati concernenti le prestazioni assistenziali erogate di cui al comma 8-ter».

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