PDL 909

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 909

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato DEL BARBA

Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

Presentata il 22 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale è finalizzata a introdurre nella Costituzione il principio della promozione dello sviluppo sostenibile, ad integrazione del principio di tutela dell'ambiente.
Il «diritto all'ambiente» è ormai da anni al centro di un vivace dibattito a livello globale, e a livello europeo è oggetto di espressa tutela ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di numerose direttive europee e della maggior parte delle Costituzioni degli Stati membri dell'Unione.
La Costituzione vigente definisce il concetto di ambiente come bene da tutelare, a seguito della recente riforma introdotta dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, esattamente un anno prima della data di presentazione della presente proposta di legge.
Tuttavia la riforma del 2022 non ha contemplato appieno la realtà degli attuali modelli di produzione e consumo che hanno determinato livelli di utilizzo di risorse e territorio che erano inimmaginabili nell'immediato dopoguerra nonché trasformazioni sociali e modifiche delle dinamiche del mercato dei capitali e del lavoro che rappresentano un vero e proprio sconvolgimento rispetto al passato. Risulta quindi importante una decisa ed espressa innovazione della Carta che, pur mantenendo ferma l'indispensabile tutela ambientale, orienti tale tutela verso la promozione dello sviluppo sostenibile, soprattutto a garanzia delle generazioni future, consentendo loro di avere le stesse opportunità che hanno avuto quelle precedenti di condurre una vita prospera.
Di più, l'inserimento della tutela dell'ambiente nella Costituzione senza aver previsto lo sviluppo sostenibile può rappresentare un riflesso incondizionato di un conflitto di retroguardia che si limita a contrapporre l'ambiente allo sviluppo mentre, paradossalmente, una rivisitazione del concetto di sviluppo assegnerebbe all'ambiente stesso una centralità maggiore.
Correttamente, non era più possibile tenere fuori la sfida ambientale dal testo costituzionale ed è stato fondamentale cominciare questo percorso introducendovi la parola ambiente in modo chiaro ed intellegibile; tuttavia questa scelta non può restare meramente formale, ma deve spingersi a chiarire appieno l'approccio culturale da intraprendere attraverso l'ulteriore riferimento allo sviluppo sostenibile.
Nello scenario descritto, la sostenibilità dello sviluppo in una prospettiva di responsabilità intergenerazionale diventa, da un lato, condizione imprescindibile per poter perseguire gli obiettivi che la Carta costituzionale si prefigge e, dall'altro lato, lo stesso tema diventa un riferimento solido per proseguire lungo un cammino di miglioramento della società e per creare nuove opportunità per tutte le persone di esprimere a pieno il proprio potenziale nel presente e nel futuro. In questo senso si inquadra la presente proposta di integrazione dell'articolo 2 della Costituzione, e non dell'articolo 9, nel senso di rendere esplicita l'estensione dei diritti e dei doveri fondamentali anche alle generazioni future. Infatti non si intende tramandare alle future generazioni solamente l'ambiente, ma l'intero assetto dei diritti fondamentali dell'uomo che la Costituzione si prefigge di garantire, tra i quali può rientrare a buon diritto quello della tutela dell'ambiente.
Già la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, nel disciplinare la legge prevista dal nuovo articolo 81 della Costituzione, conteneva questa importante tensione per quanto riguarda la sostenibilità dei conti pubblici e la necessaria flessibilità con cui la nuova disciplina avrebbe dovuto affrontare il tema dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio delineando processi complessi e partecipati al fine di stabilire le corrette valutazioni di merito. Se ne evince come perfino in materia economico-finanziaria la sostenibilità non può essere ricondotta a un semplice «pareggio di bilancio», bensì richiede una profonda interdipendenza tra tutte le grandezze contemplate e soprattutto una coscienza e una previsione delle fasi di ciclo economico.
In questa prospettiva la proposta di revisione costituzionale dell'articolo 9 consente una piena armonizzazione con la precedente modifica dell'articolo 117 della Carta che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, e l'introduzione dello specifico riferimento allo sviluppo sostenibile, come esplicitato sopra, rende maggiormente cogente e chiara l'applicazione dello stesso articolo 9.
Si ricorda che il valore della sostenibilità ha rappresentato uno dei pilastri del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, che già nel preambolo richiama la necessità del «rispetto dei diritti di ciascuno (...) nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra».
Tra gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 della Costituzione europea, che purtroppo non è mai entrata in vigore, oltre alla promozione della pace e dei suoi valori, vi è «il benessere dei suoi popoli». Il benessere del popolo sarà raggiungibile solo se l'Unione si adopererà «per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, (...) su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente». Lo sviluppo sostenibile è considerato, inoltre, un valore da promuovere anche nelle relazioni con il resto del mondo, nella certezza che la pace, la sicurezza, la solidarietà, il progresso reciproco dei popoli, il commercio libero ed equo, l'eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani sono interdipendenti e fortemente legati allo «sviluppo sostenibile della Terra».
Lo sviluppo sostenibile rappresenta, pertanto, in ambito europeo un valore cui sono fortemente legate diverse materie, come l'agricoltura, la pesca, le risorse biologiche del mare, i trasporti, l'energia, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la sanità pubblica e la protezione civile.
Anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, approvata a Nizza nel 2000, si afferma che la dignità umana è inviolabile e che ogni individuo ha diritto non solo alla vita ma a vivere in modo dignitoso e ciò è possibile solo se vi è anche un elevato livello di tutela dell'ambiente. Il miglioramento della qualità dell'ambiente è possibile solo se tutte le politiche dell'Unione sono informate al principio dello sviluppo sostenibile (articolo 37).
Il principio dello sviluppo sostenibile consacrato nella Dichiarazione di Rio de Janeiro, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo del 1992, e successivamente recepito a livello europeo dall'articolo 2 del Trattato di Amsterdam del 1997 e dall'articolo 1 del Trattato di Lisbona del 2007 indica che tutte le politiche di sviluppo debbono essere informate al concetto della sostenibilità anche perché l'ambiente, inteso come insieme di elementi, fisici, chimici, biologici e sociali, è oggetto di molteplici interessi che debbono essere mediati attraverso il valore della sostenibilità. È opportuno inoltre considerare i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. In coerenza con tali obiettivi l'Italia ha approvato l'articolo 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosiddetto «collegato ambientale», in base al quale si prevede che la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile deve essere aggiornata con cadenza almeno triennale, delegando pertanto il Governo ad elaborare piani di azione per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030.
Dalla lettura degli obiettivi emerge ancora una volta la loro trasversalità in ogni campo dell'azione umana travalicando meri aspetti ambientali, sociali ed economici ma combinando insieme tali aspetti per un reale avanzamento della società.
Quindi, al pari di altri importanti Paesi membri dell'Unione, quali la Francia in primis, ma anche la Spagna, la Germania, il Portogallo, la Polonia e altri, si ritiene maturo il tempo per il recepimento nella Costituzione italiana del principio dello sviluppo sostenibile, inteso come intrinseca ricerca della compatibilità tra lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente e della salute umana.
L'inserimento del concetto di sviluppo sostenibile nella Costituzione rafforzerebbe anche la produzione normativa successiva che dovrebbe rispettare il dettato costituzionale e obbligherebbe il legislatore a non poter più prescindere dalla sostenibilità, sottraendolo dalla pericolosa tentazione di ricercare soluzioni e consenso con interventi ad impatto positivo immediato, ma con ricadute negative nel medio-lungo periodo. In tal modo si darebbe un significato ben più ampio al pregresso intervento operato con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione dalla citata legge costituzionale n. 1 del 2012, accantonando un'interpretazione della sostenibilità in senso meramente finanziario delle politiche pubbliche coerentemente con l'introduzione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nella legge di bilancio e si darebbe corretto seguito anche alla recente riforma operata dalla citata legge costituzionale n. 1 del 2022.
Alla luce del contesto storico e normativo affermatosi in ambito internazionale ed europeo, la presente proposta di legge costituzionale propone la modifica degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione. Ben consapevoli della difficoltà che una revisione dei princìpi fondamentali comporta, si ritiene che la costituzionalizzazione dell'attenzione alle generazioni future possa essere meglio collocata all'articolo 2. Il principio dello sviluppo sostenibile, invece, trova un'ideale e indispensabile collocazione nell'alveo dell'articolo 9. Per quanto concerne tale principio si ritiene altresì opportuno il suo inserimento nell'articolo 41 al fine di dare nuova forza all'etica ambientale ed economica.
La presente iniziativa legislativa raccoglie le istanze e le elaborazioni teorico-normative e giurisprudenziali sia nazionali sia internazionali che hanno caratterizzato negli ultimi decenni l'evoluzione in materia di diritto ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile e mira a porre il nostro Paese all'avanguardia a livello internazionale su tali tematiche.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della Costituzione)

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nell'interesse delle future generazioni».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 9 della Costituzione)

1. Al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, le parole: «anche nell'interesse delle future generazioni» sono sostituite dalle seguenti: «promuovendo le condizioni per uno sviluppo sostenibile».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 41 della Costituzione)

1. All'articolo 41 della Costituzione, le parole: «indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «indirizzata e coordinata a fini sociali, ambientali e di sviluppo sostenibile».

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