PDL 908-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
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Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 908-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 22 febbraio 2023 (v. stampato Senato n. 455)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro delle imprese e del made in Italy
( URSO )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

con il ministro della giustizia
( NORDIO )

e con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
( PICHETTO FRATIN )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 febbraio 2023

(Relatrice: CAVO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali). La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 27 febbraio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 908.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 908 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 17 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di adottare misure per l'ex-Ilva e misure, anche di carattere processuale e procedimentale, per la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di carattere strategico nazionale; al riguardo, andrebbe approfondita la riconducibilità alla ratio sopra richiamata delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis (interventi per il settore aeronautico); all'articolo 1-bis (interventi per le situazioni di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alla regione Sicilia) e all'articolo 4-bis (norme di carattere generale relative al comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 17 commi, uno richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale;

sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Senato, il 26 gennaio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017 motivata con il ridotto impatto del provvedimento sugli assetti concorrenziali e in termini di costi di adeguamento, destinatari e risorse pubbliche impiegate;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 908, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale;

considerato che:

gli articoli da 1 a 4-bis del decreto-legge recano disposizioni relative al settore siderurgico, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa;

gli articoli da 5 a 9 del provvedimento recano disposizioni in materia penale relativamente agli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

in particolare, l'articolo 8 differisce dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale (e quindi fino al 23 agosto 2023) l'applicazione del cosiddetto scudo penale previsto per l'Ilva di Taranto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, che ha equiparato, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti e ha specificato che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale;

il suddetto differimento dello scudo penale operativo entro il settembre 2019, fino ad agosto 2023, deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti in corso, in virtù del principio del favor rei;

ritenuto che:

sotto il profilo dei presupposti di necessità ed urgenza:

il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva e misure, anche di carattere processuale e procedimentale, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

gli articoli 1 e da 2 a 4-bis recano disposizioni riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

l'articolo 2 reca disposizioni riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, affidata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché alla materia della tutela del lavoro, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

gli articoli da 5 a 8 recano disposizioni riferibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato in tema di giurisdizione e norme processuali, nonché di ordinamento civile e penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali:

con riferimento alle disposizioni del Capo II, volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'attuazione di provvedimenti e piani che la autorizzano, anche nel caso siano contestate violazioni di legge, la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 – con riguardo al decreto-legge n. 207 del 2012 che aveva dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e aveva dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale – ha affermato il principio secondo il quale il legislatore, pur in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell'attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell'ambiente (ora principio fondamentale sancito all'articolo 9 della Costituzione), della salute (articolo 32 della Costituzione) e dell'incolumità dei lavoratori (articolo 35 della Costituzione), sia le esigenze dell'iniziativa economica e della continuità occupazionale, precisando che «è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa» e dichiarando conseguentemente legittime costituzionalmente le norme impugnate;

in applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza n. 85 del 2013, nella sentenza n. 58 del 2018 la Corte ha ritenuto che, a differenza di quanto avvenuto con il citato decreto-legge del 2012, con i successivi decreti-legge del 2015 relativi all'ILVA, nel subordinare la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un «piano» ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell'autorità giudiziaria, ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 Cost.), dichiarando quindi incostituzionali le disposizioni oggetto di censura;

con specifico riguardo all'articolo 8, le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, nella formulazione che prevedeva un generale e non limitato nel tempo esonero dalla responsabilità penale e amministrativa, non sono state esaminate dalla Consulta, che ha restituito gli atti al giudice a quo, essendo nel frattempo intervenuto l'articolo 46 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha modificato il citato comma 6 dell'articolo 2, circoscrivendo negli ambiti attuali l'esonero della responsabilità e delimitandolo anche temporalmente ai fatti commessi entro il 6 settembre 2019;

l'articolo 8 delimita temporalmente l'esonero dalla responsabilità penale e amministrativa per l'ILVA, spostando il termine, già decorso, dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che il Capo II del decreto-legge reca «disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale» e che, in particolare:

l'articolo 5 interviene in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività alle imprese di interesse strategico nazionale;

l'articolo 6 interviene sulla disciplina del sequestro, prevista dall'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e sul relativo procedimento di impugnazione;

l'articolo 7 prevede la non punibilità per chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, in conformità con le prescrizioni del provvedimento medesimo;

l'articolo 8 proroga l'esclusione di responsabilità amministrativa e penale già prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (C 908 Governo, approvato dal Senato);

considerato che:

il provvedimento contiene disposizioni volte a salvaguardare determinati contesti industriali che, anche a causa della crisi energetica e dell'aumento dei prezzi delle materie prime, si trovano in situazione di carenza di liquidità, nonché a fornire strumenti di intervento più rapidi per i casi in cui la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse essere ritenuta non adeguata;

talune disposizioni sono volte a garantire un bilanciamento, nel caso di procedimenti giudiziari che riguardano gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva dell'impresa e la tutela della salute e dell'ambiente;

l'articolo 8 stabilisce che, fino alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale relativo alle acciaierie di Taranto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, le quali prevedono che non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa le condotte poste in essere in attuazione del Piano, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 908, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, approvato dal Senato;

apprezzate le finalità del provvedimento, che intende tutelare le imprese ritenute strategiche per il sistema economico nazionale, fornendo allo Stato strumenti di intervento più celeri e operando un bilanciamento tra l'interesse nazionale sotteso al mantenimento di produzioni industriali strategiche e la salvaguardia dell'occupazione e degli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento;

considerato che, in tale contesto, l'articolo 1 modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, al fine di assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 1-bis, introdotto dal Senato della Repubblica, che, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, proroga al 31 dicembre 2023 la concessione in continuità dell'indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga, riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso dell'anno 2020;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 1-bis consentono in particolare di estendere le tutele assicurate ai lavoratori dello stabilimento Blutec di Termini Imerese, in attesa del completamento delle attività volte al rilancio del sito produttivo;

osservato che l'articolo 3 reca modifiche ai criteri per la determinazione e alle modalità di corresponsione dei compensi ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di introdurre meccanismi che favoriscano una riduzione della durata delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché una loro maggiore efficacia;

preso atto del contenuto degli articoli 4 e 4-bis, che intervengono, rispettivamente, sul limite massimo dei compensi degli amministratori giudiziari e sulla disciplina dei componenti del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 908 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale;

considerati, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), e l'articolo 6, comma 1, capoverso 1-bis.1, in materia di sanzioni interdittive, misure cautelati e sequestro, nella parte in cui prevedono che l'eventuale prosecuzione dell'attività degli impianti di interesse strategico nazionale sia subordinata all'effettuazione del bilanciamento tra le esigenze connesse alla continuità dell'attività produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente, dall'altro,

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