PDL 905

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 905

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE PALMA, DALLA CHIESA, D'ATTIS, CAROPPO, GATTA

Introduzione degli articoli 2-bis della legge 20 luglio 2000, n. 211, e 6-bis della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernenti l'istituzione di fondi per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei campi di concentramento nazisti e nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata per la conservazione della memoria degli eventi

Presentata il 21 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Guardare al passato per fare meglio nel presente e nel futuro è una pratica che può aiutare a non dimenticare ma, soprattutto, a non ripetere gli errori e gli orrori di un agire umano che ha inferto ferite nella storia nazionale e mondiale e tracciato solchi di dolore nella vita di popoli e di singoli esseri umani.
Per questo, da anni, si è deciso di celebrare la Giornata della memoria, per non dimenticare la Shoah, e la Giornata del ricordo, per non dimenticare le foibe e le vicende del confine orientale dell'Italia, e per evitare che tali terribili eventi si possano riproporre ancora.
Per non dimenticare, è importante che si intervenga soprattutto sui più giovani.
Il ricorso alla testimonianza e al racconto di chi è stato direttamente coinvolto dagli eventi assume un ruolo fondamentale nell'ambito della didattica e della formazione. L'incontro con un testimone è portatore di concretezza ed emozioni, assume un ruolo basilare perché crea empatia e permette a studentesse e a studenti di entrare in un contatto quasi fisico con i fatti. Ancor di più assume rilevanza la possibilità che i ragazzi entrino in contatto con i luoghi dove tali fatti si sono svolti, aiutando i ragazzi a intraprendere un cammino di conoscenza in grado di piantare un seme che impedisca che vicende simili si ripetano nel territorio nazionale ma anche nel resto del mondo.
Questo può essere tanto più vero oggi che i ragazzi sono esposti continuamente a sollecitazioni e a emozioni anche forti ma effimere ed entrano in contatto, attraverso la rete internet, con notizie e informazioni di cui non sempre sono in grado di valutare le veridicità, e che si mischiano con immagini che non sono reali.
La visione diretta dei luoghi può diventare il canale per mantenere viva la memoria e il ricordo dei fatti, perché anche i luoghi possono parlare.
Tutto ciò vuole essere la premessa per sostenere e promuovere l'importanza che può avere, per le giovani generazioni, l'esperienza di un viaggio quale vero e proprio cammino formativo, in quanto, attraverso la visita dei luoghi, sarà possibile per loro conoscere meglio i fatti, indagare le cause, porsi interrogativi e cercare risposte.
La presente proposta di legge vuole sottolineare l'importanza didattica dei «viaggi per non dimenticare» e intende incentivarli, affinché tutti gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza, in quanto molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento.
A tal fine, si prevede, pur nella consapevolezza che già molti istituti scolastici realizzano simili progetti, l'istituzione di due specifici fondi nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, destinati alle scuole secondarie di secondo grado per il finanziamento di viaggi ai campi di concentramento presenti in Europa nonché ai luoghi delle foibe, per conoscere le vicende del confine orientale e i fatti che hanno portato all'esodo giuliano-dalmata.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi ai campi di concentramento nazisti, cosiddetti “viaggi nella memoria”, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 30 marzo 2004, n. 92, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro a decorre dall'anno 2023, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi ai luoghi delle foibe e ai territori del confine orientale, cosiddetti “viaggi nel ricordo”, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

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