PDL 903

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 903

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972

Presentata il 20 febbraio 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge riprende, nel medesimo testo, il disegno di legge A.C. 3307 della XVIII legislatura, approvato il 16 marzo 2022 dalla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, ma non licenziato dall'Assemblea entro la fine della legislatura. Pertanto, se ne chiede l'esame ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento.
La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come «Convenzione sui metalli preziosi», «Convenzione di contrassegno» o «Convenzione di Vienna») è un trattato internazionale, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti dei governi di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Successivamente hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati, di ciascuno dei quali si ricorda la data di entrata in vigore, indicata tra parentesi: Irlanda (8 novembre 1983), Danimarca (17 gennaio 1988), Repubblica ceca (2 novembre 1994), Regno dei Paesi Bassi (16 luglio 1999), Lettonia (29 luglio 2004), Lituania (4 agosto 2004), Israele (1° giugno 2005), Polonia (22 novembre 2005), Ungheria (1° marzo 2006), Cipro (17 gennaio 2007), Slovacchia (6 maggio 2007), Slovenia (5 marzo 2009) e Croazia (19 marzo 2018).
La domanda di adesione alla Convenzione è stata presentata dall'Italia, concordando sull'obiettivo della Convenzione di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore giustificata dalla particolare natura di tali oggetti». Infatti, attraverso la certificazione sul rispetto degli standard tecnici previsti e un marchio comune di controllo (apposto, previa verifica del titolo, da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente), la Convenzione semplifica le procedure doganali ed istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi.
L'adesione alla Convenzione in esame rappresenta un'importante azione di sostegno e di tutela degli interessi delle nostre imprese del settore orafo. Grazie all'adesione, i produttori italiani potranno avvalersi del marchio comune di controllo istituito nell'ambito della Convenzione e, per tale effetto, commercializzare gli oggetti in metalli preziosi nel territorio della Convenzione senza ulteriori prove di controllo e marcature. Inoltre, il marchio comune di controllo non è solamente riconosciuto tra gli Stati contraenti della Convenzione, ma è percepito anche nei Paesi terzi come simbolo di qualità e tutela del consumatore.
La ratifica in esame presenta dunque evidenti ricadute positive per l'export di una filiera di assoluta eccellenza come quella orafa e consentirà ai nostri produttori di far parte del sistema di libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi istituito nell'ambito della Convenzione.
Sulla base della procedura prevista dalla Convenzione (articoli 12 e 13), nel luglio 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione dell'Italia di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri, cui è seguita, l'11marzo 2011, la richiesta formale di adesione presentata al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, dal Ministero dello sviluppo economico, mediante l'invio del modulo di domanda di adesione, completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima. Nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione (Inspection team) presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018 dall'Ambasciata di Svezia in Italia, per il tramite dell'Ambasciatore italiano a Stoccolma, a seguito di una lunga ed impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto della Repubblica ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017.
Infatti, l'adesione alla Convenzione è stata resa possibile a seguito di una lunga e complessa trattativa politica, condotta con successo dalla nostra diplomazia e che ci ha consentito di superare il veto all'adesione italiana precedentemente apposto dalla Repubblica ceca.
Visto l'impegno assunto attraverso la propria domanda di adesione alla Convenzione e visto l'invito ad aderire, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della medesima Convenzione, l'Italia deve depositare il proprio strumento di adesione o ratifica presso il Depositario, che deve darne notifica a tutti gli altri Stati contraenti. L'adesione diviene effettiva tre mesi dopo il deposito di detto strumento.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Uffici del saggio e loro marchio)

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

torna su