PDL 90

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 90

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAGI

Disposizioni per la tutela della salute, per la regolamentazione del consumo, della produzione e del commercio della cannabis e dei suoi derivati, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive e delega al Governo in materia di autorizzazioni e controlli

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Sono sei milioni i consumatori di cannabis in Italia, tra questi anche moltissimi pazienti spesso lasciati soli dallo Stato nell'impossibilità di ricevere la terapia, nonostante la regolare prescrizione. Nella XII e nella XIII legislatura più di cento deputati, appartenenti a schieramenti politici diversi, avevano firmato il progetto di legge a prima firma dell'onorevole Franco Corleone per la sua legalizzazione. Lo stesso progetto di legge, con il medesimo testo e spirito non ideologico, era stato presentato nella XIV e nella XV legislatura dal senatore Della Seta. Seppure nel Paese il tema della legalizzazione dei derivati della cannabis abbia acquisito consensi sempre più vasti, dal 1995 ad oggi la possibilità di un confronto pragmatico ed equilibrato in Parlamento è stata resa vana dall'ostruzionismo manifestato dalle posizioni più faziose. Anche nella XVII legislatura oltre 200 fra deputati e senatori appartenenti a gruppi differenti firmarono la proposta di legge del cosiddetto intergruppo per la cannabis legale, che purtroppo si arenò dopo un primo dibattito in aula alla Camera.
Nel 2017, la Camera dei deputati ha ricevuto le oltre 50.000 firme a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare sulla legalizzazione della cannabis, promossa dall'Associazione Luca Coscioni e da Radicali italiani, che ha messo d'accordo decine di magistrati, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ha dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 che ha di fatto sconfessato il modello della legge Fini-Giovanardi (legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272), confermando l'assoluta mancanza di controllo di fatto sulle droghe in Italia.
Nella XVIII legislatura è stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati il testo unificato delle proposte di legge nn. 2307 Magi e altri e 2965 Licatini, che purtroppo non ha proseguito il suo iter dopo l'inizio dell'esame in Assemblea.
Da ultimo, il quesito referendario sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis e l'eliminazione di tutte le pene detentive, ad eccezione di quelle associative destinate al traffico, presentato alla Corte di cassazione nel settembre 2021 da esperti, giuristi e militanti impegnati contro il proibizionismo coordinati dalle associazioni Luca Coscioni, Meglio legale, Forum Droghe, Antigone, Società della ragione, ha raccolto oltre 630.000 firme in poco più di un mese, 130.000 in più della soglia minima prevista. Segno indiscusso che la coltivazione, la vendita e il consumo di cannabis restano tra le questioni sociali più importanti nel nostro Paese. Un tema che attraversa la giustizia, la salute pubblica, la sicurezza, la possibilità di impresa, la ricerca scientifica, le libertà individuali e, soprattutto, la lotta alle mafie.
La questione se il regime di proibizione per la cannabis sia il più adatto a difendere la salute pubblica è stata affrontata a più riprese fin dal secolo scorso da commissioni di studio e comitati insediati dai Governi e dai Parlamenti in diverse parti del mondo.
Nonostante i rapporti di organismi istituzionali e le più importanti revisioni della letteratura scientifica siano stati convergenti nell'indicare il superamento o l'alleggerimento della proibizione in virtù delle particolari caratteristiche farmacologiche della sostanza e dell'uso moderato, la regolamentazione della cannabis ha per lo più incontrato ostacoli ideologici a livello politico internazionale e nei singoli Stati.
Tuttavia, negli ultimi anni, si sono manifestati un'inversione di rotta e un cambiamento radicale di prospettiva. Sono molte le voci autorevoli che ormai certificano il fallimento della war on drugs, come testimonia il documento della Commissione latino-americana su droghe e democrazia, un organismo di esperti promosso dagli ex Presidenti Cardoso del Brasile, Gaviria della Colombia e Zedillo del Messico, che chiedono un cambio di paradigma nella politica delle droghe; un altro organismo di indubbio prestigio è rappresentato dalla Global Commission on drug policy presieduta dall'ex Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, che chiede un cambio di passo nelle politiche internazionali e una scelta a favore della regolamentazione della cannabis.
Siamo davanti a un quadro internazionale molto diverso dal recente passato. Dopo che il Presidente boliviano Evo Morales ha rivendicato la legalizzazione dell'uso tradizionale di foglia di coca, nonostante la sua proibizione sia sancita dalle convenzioni internazionali, l'Uruguay, per iniziativa del Governo, ha legalizzato la produzione, la circolazione e il consumo dei derivati della cannabis. Il Canada, anch'esso per via legislativa, ha regolamentato l'uso ricreativo nel corso del 2018. Negli Stati Uniti d'America – dove ben dodici Stati hanno regolamentato la produzione e la vendita ad uso ricreativo e dove le vittorie referendarie di Arizona, Montana, New Jersey e South Dakota hanno permesso la legalizzazione della cannabis, per qualsiasi tipo di consumo per questi Stati – nel febbraio 2021 la leadership democratica al Senato ha annunciato l'avvio di un percorso per la riforma globale delle politiche sulla cannabis. Tutto questo accadeva dopo che, a dicembre 2020, la Camera dei rappresentanti di Washington approvava il «More Act», una legge che toglie la cannabis dalla tabella nazionale delle droghe pericolose cancellando le sanzioni federali e consentendone vendita e tassazione.
Sempre a dicembre 2020, con una decisione storica, la Commissione droghe delle Nazioni Unite ha votato per cancellare definitivamente la cannabis dalla tabella che riconosce il potere terapeutico di piante e sostanze sotto controllo internazionale ma ne evidenzia la pericolosità per la salute pubblica. Nel pomeriggio dello stesso giorno la Commissione europea ha chiarito che i prodotti contenenti cannabidiolo (CBD) frutto di gambi, foglie e fiori della pianta possono essere inseriti nella lista dei novel food (nuovi alimenti) dell'Unione europea dando il via libera per il loro finanziamento con i fondi della Politica agricola comune.
Altre riforme strutturali sulla cannabis avanzano in Australia, Israele, Georgia, Macedonia, Messico e Sudafrica mentre nell'Africa subsahariana e in America latina molti governi hanno adottato leggi per consentirne la produzione per fini terapeutici.
In questo nuovo contesto politico non sarà facile per gli oltranzisti riproporre sic et simpliciter il vecchio adagio proibizionista della centralità della sostanza da vietare a scapito dei diritti e della centralità della persona che ne fa uso, nonché della salute pubblica.
In aggiunta ai costi umani e sociali della proibizione, anche il costo economico non va trascurato. Recenti studi di economisti sostengono la superiorità degli strumenti fiscali per contenere il consumo di droghe rispetto all'applicazione di una normativa proibizionista. In Italia il consumo di tabacchi e di alcolici è appunto contenuto e scoraggiato tramite l'imposizione di un'elevata tassazione. Uno studio del professor Marco Rossi dell'università La Sapienza di Roma stima le imposte che si potrebbero ricavare dalla vendita della cannabis in 5,5 miliardi l'anno; il consumo tra cannabis per uso terapeutico e uso ludico riguarda 8 milioni di italiani, per un giro d'affari di 10 miliardi l'anno.
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di predisporre un sistema di regolamentazione del fenomeno connesso all'uso di stupefacenti al fine di tutelare la salute dei consumatori, fino ad ora esposta ai rischi di un mercato libero e senza controlli, qual è quello illegale. La proposta di legge regolamenta, in particolare, il mercato della cannabis e dei prodotti da essa derivati, estendendo le previsioni in materia di prevenzione e ricerca a tutti gli altri stupefacenti.
Il paradigma della proposta di legge parte dalla premessa che lo strumento sanzionatorio, penalistico e amministrativo è insufficiente da solo per la disciplina del fenomeno, in quanto agisce nella sua fase finale e non fornisce risposte significative alle diverse esigenze che sono alla base del fenomeno stesso. Pertanto, l'obiettivo della proposta di legge è quello di incidere in funzione preventiva, favorendo la promozione di meccanismi di riduzione dei rischi e di autoregolazione nel consumo di cannabis e la predisposizione di un sistema di regole cautelari che tutelino i beni giuridici fondamentali nella produzione e nel commercio. Analogamente, si è ritenuto che uno degli interventi necessari sia quello di dare concretezza alle previsioni in materia di prevenzione ed educazione contro le dipendenze del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in gran parte inattuate.
L'ulteriore intento della proposta di legge riguarda il progressivo cambiamento di approccio al fenomeno dell'uso di sostanze psicoattive. A tale fine si è voluto dare impulso a una nuova fase di ricerca nell'uso di sostanze e di sperimentazione di nuovi modelli operativi nel campo degli interventi sulle dipendenze.
Per quanto riguarda il tema dell'autoregolamentazione e del controllo del consumo e della coltivazione di cannabis per uso domestico, la proposta di legge consente il consumo, ancorché di gruppo, la cessione gratuita e la coltivazione per fini personali di cannabis e dei prodotti derivati, ma pone limiti al consumo di cannabis nei luoghi pubblici (articolo 8) e ne vieta la propaganda pubblicitaria (articolo 9). Sono inoltre previste aggregazioni in forma associata per la coltivazione domestica, al fine di favorire la socializzazione funzionale all'autoregolamentazione del consumo consapevole.
In merito alla regolamentazione dell'importazione, dell'esportazione, della coltivazione, della produzione e della distribuzione di cannabis per fini commerciali e alla regolamentazione della coltivazione in forma associata (Cannabis social club), la proposta di legge prevede la predisposizione di un sistema autorizzatorio e impone diversi obblighi a tutela della salute (articoli 3 e 7). In particolare, si prevede che sulle confezioni sia indicata non solo la concentrazione del THC, ma anche del CBD, ossia un cannabinoide non psicoattivo che possiede la proprietà di modulare gli effetti psicoattivi del THC e ha anche importanti effetti terapeutici.
Sul versante delle sanzioni, nel nuovo sistema prefigurato dalla proposta di legge in cui il consumo e la circolazione di cannabis sono leciti, le sanzioni penali della legislazione speciale (articolo 6) si riducono a quelle previste per la tutela del minore e della salute, in aggiunta a quelle già esistenti nel codice penale e nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La clausola di riserva, di cui all'articolo 5 e al comma 3 dell'articolo 6, dovrebbe consentire che le condotte di violazione dell'autorizzazione o di acquisto o di vendita di prodotti non autorizzati rientrino nell'area di responsabilità penale solo qualora si inseriscano nell'ambito di un'organizzazione criminale o abbiano ad oggetto prodotti pericolosi per la salute; in caso contrario resterebbero illeciti amministrativi.
Quanto alla prevenzione e all'educazione, il tentativo è quello di rafforzare le previsioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che allo stato attuale sembrano avere una scarsa applicazione pratica (articolo 10). Attualmente, l'articolo 104 prevede l'istituzione di un comitato tecnico che in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, sviluppi annualmente i programmi educativi idonei per la prevenzione delle dipendenze nelle scuole. Tuttavia, dal sito internet del Ministero non risulta alcuna nomina, né fra le attività educative proposte per le scuole sembra esserci un programma in materia di stupefacenti. Inoltre, si tenta di valorizzare un metodo educativo che non si limiti alla prevenzione dal punto di vista culturale, ma che provi a intervenire anche sui bisogni primari alla base del consumo di sostanze.
La proposta di legge, inoltre, propone l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, cioè di un'autorità indipendente che si occupi della tutela della salute pubblica in relazione ai consumi di sostanze, della regolamentazione dell'offerta della droga, del monitoraggio dei fenomeni sociali ad esso connessi, della prevenzione, della promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, della ricerca e sperimentazione, nonché dell'applicazione delle sanzioni amministrative (articolo 11, comma 1). Al suo interno è istituito un comitato scientifico composto anche da rappresentanti dell'esecutivo, da organizzazioni non governative interessate e dalle associazioni dei consumatori, al fine di elaborare politiche nazionali rispondenti alle esigenze locali. L'Agenzia finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalla tassazione e dalle sanzioni e mette a disposizione un fondo per interventi specifici (articolo 11, comma 3).
L'Agenzia nazionale ha anche la funzione di dare impulso e di coordinare le attività di ricerca in campo sanitario e sociale, a livello nazionale ed europeo, e di promuovere nuove politiche presso il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dell'attività di ricerca compiuta (articolo 11, comma 1).
È altresì affidato all'Agenzia nazionale il compito di promuovere ricerche particolarmente rilevanti per le scelte di politiche pubbliche, nonché di promuovere e di finanziare la sperimentazione di programmi di prevenzione e riduzione dei rischi tesi a proteggere i consumatori dai rischi del mercato illegale e la diversificazione dei programmi terapeutici, attraverso la sperimentazione di trattamenti con sostanze illegali (come i trattamenti con eroina, sperimentati e ormai a regime in alcuni Paesi europei).
L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce le condizioni generali attraverso cui si ritiene possibile attuare il passaggio da un impianto di tipo proibizionistico a un impianto di tipo legale della distribuzione delle droghe cosiddette leggere. Si ritiene adeguata allo scopo una norma che consenta l'uso sia personale che commerciale della cannabis e dei prodotti da essa derivati, in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Si è ritenuto, in particolare, di stabilire un regime autorizzativo per la vendita e per il commercio al fine di superare le perplessità che un regime di monopolio di Stato desta, sia in termini di princìpi – in ordine alle funzioni proprie dello Stato in questa delicata materia – sia con riguardo alla difficoltà pratica di mettere in opera una produzione statale di droghe leggere. A tale fine, l'articolo 2 delega il Governo ad adottare la disciplina delle autorizzazioni e dei controlli. D'altra parte, la soluzione proposta consente anche di accentuare le caratteristiche di una fase necessariamente di transizione e sperimentale, che deve vivere di un'ulteriore sedimentazione di una cultura diffusa in ordine alla tolleranza del consumo di droghe leggere. Pertanto, l'articolo 12 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento a parametri di valutazione legati al consumo, alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo di droghe leggere e altre droghe, all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze in oggetto e agli accordi eventualmente conclusi in sede internazionale con i Paesi produttori di cannabis.
La presente proposta di legge, già presentata nella XVII legislatura dall'onorevole Marisa Nicchi (atto Camera n. 3229) e dal senatore Luigi Manconi (atto Senato n. 2038) e nella XVIII legislatura dal senatore Pittella ed altri (atto Senato 2529) è stata redatta da un gruppo di lavoro promosso dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale «La Società della ragione».

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Uso personale e uso commerciale)

1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», la detenzione e l'uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di cannabis e di prodotti da essa derivati non è punibile ai fini penali e amministrativi, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. In deroga al testo unico l'importazione, l'esportazione, la coltivazione, la produzione e la distribuzione di cannabis e di prodotti da essa derivati a fini di commercio sono soggette ad autorizzazione.

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di autorizzazioni e controlli)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il rilascio e la revoca delle autorizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, le loro tipologie e i relativi controlli, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla vendita al dettaglio e disciplina della relativa tassazione;

b) individuazione degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio, nonché dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze di cui all'articolo 1;

c) determinazione degli standard minimi di qualità per la coltivazione e la produzione delle sostanze di cui all'articolo 1, in coerenza con le Good agricoltural and collection practice (GAPC) dell'Unione europea, privilegiando la tutela della salute nella finalizzazione delle imposte, la cui determinazione deve favorire l'adesione degli utenti al mercato legale;

d) disciplina della composizione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione di cui all'articolo 11 nonché del potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa competente, nonché riordino e semplificazione degli organismi e degli enti esistenti che svolgono analoghe funzioni;

e) previsione di un piano di riorganizzazione della rete dei servizi per le tossicodipendenze e di un programma di formazione degli operatori del settore, secondo i princìpi della strategia di riduzione del danno. Il coordinamento delle attività di cui alla presente lettera e ogni eventuale onere sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 11.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Art. 3.
(Tutela della salute e dei minori)

1. Sulle confezioni di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinate alla vendita al minuto devono essere specificati i livelli dei princìpi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD) contenuti, nonché le avvertenze relative ai danni alla salute provocati dal consumo di tali sostanze. Ogni confezione deve, altresì, contenere un foglio illustrativo che specifichi il nome commerciale, la composizione, le proprietà, la varietà e la completa tracciabilità della sostanza, nonché le controindicazioni, le precauzioni d'uso, le interazioni con altre sostanze, la posologia, il sovradosaggio e gli effetti indesiderati.
2. È vietata la vendita di cannabis e dei prodotti da essa derivati ai minori di età.

Art. 4.
(Esclusione della punibilità)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 73 e 75 del testo unico non trovano applicazione nei confronti di chi, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, coltiva, produce, importa, esporta o vende cannabis o prodotti da essa derivati a fini commerciali, ad uso non terapeutico, al di fuori dei limiti posti dall'autorizzazione medesima.
2. L'esclusione della punibilità di cui al comma 1 non si applica ove le condotte riguardino sostanze diverse dalla cannabis o dai prodotti da essa derivati.
3. Non è punibile chi, anche se privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, coltiva in forma associata piante di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate al consumo personale o di gruppo.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 79 del testo unico non si applicano alla cannabis e ai prodotti da essa derivati.

Art. 5.
(Sanzioni amministrative a tutela della sicurezza nella circolazione delle sostanze)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale e all'articolo 74 del testo unico, la coltivazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita e la cessione di cannabis e dei prodotti da essa derivati a fini commerciali, ad uso non terapeutico, al di fuori dei limiti posti dall'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) la diffida;

b) la confisca della sostanza;

c) la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000;

d) l'esclusione da agevolazioni fiscali, finanziamenti pubblici e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) l'interdizione parziale o totale dall'esercizio dell'attività;

f) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

g) la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell'attività.

Art. 6.
(Sanzioni penali a tutela del minore e della salute)

1. Chiunque, munito delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, per la vendita di cannabis o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero consente che nel proprio locale minori di età consumino tali sostanze, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 74 del testo unico, il minore di età che detiene cannabis e prodotti da essa derivati è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
3. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di cannabis o di prodotti da essa derivati, li somministra in specie, qualità, quantità o modalità tali da danneggiare la salute di chi li assume, o diverse da quelle dichiarate o pattuite, è punito con le pene previste dal comma 1.

Art. 7.
(Coltivazione per uso personale, di gruppo e associato)

1. Sono ammesse la coltivazione di cannabis per uso personale e per la cessione gratuita a terzi destinata al consumo personale non terapeutico, salvo che colui che coltiva o riceve la sostanza sia un minore di età.
2. È ammessa la costituzione di gruppi di persone in forma libera per l'attività di coltivazione di cannabis al fine della produzione di sostanze destinate all'esclusivo consumo personale dei componenti dei medesimi gruppi. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato deve essere presentata presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del comune ove esso ha sede, che istituisce un apposito registro, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno cinque soci fondatori. Il numero di piante coltivabili per ciascun gruppo autorizzato, l'ammontare della tassa di concessione governativa annuale e i relativi adempimenti organizzativi sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della salute. I gruppi non possono svolgere attività di lucro e non possono, comunque, avere un numero di soci superiore a cento.
4. Ogni violazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetta alle sanzioni amministrative di cui di cui all'articolo 5.
5. Il minore di età che coltiva o riceve cannabis e prodotti da essa derivati è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 8.
(Sicurezza e tutela degli interessi pubblici)

1. Il consumo di cannabis è permesso negli stessi luoghi in cui è permesso il fumo di tabacco.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietato il consumo di cannabis e di prodotti da essa derivati in caso di guida di qualsiasi veicolo. Con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, si provvede alla revisione della disciplina relativa agli accertamenti di cui all'articolo 187, commi 2, 2-bis e 3 del citato codice della strada al fine di tutelare la dignità della persona soggetta agli esami clinici e di sanzionare esclusivamente i casi in cui lo stato psico-fisico del conducente sia effettivamente alterato al momento della guida del veicolo.
3. È altresì vietato il consumo di cannabis e di prodotti da essa derivati nei luoghi in cui si compie un servizio educativo o in cui si pratica sport, nonché sul luogo di lavoro.
4. Ogni violazione alle disposizioni del presente articolo è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5.

Art. 9.
(Divieto di propaganda pubblicitaria)

1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che restano disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 10.
(Educazione nelle scuole)

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 104, 105 e 106 del testo unico, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al citato articolo 104, comma 3, del medesimo testo unico, è fatto obbligo ai dirigenti scolastici di promuovere e realizzare attività di educazione alla salute fisica, psichica e sociale, in collaborazione con le autorità competenti.

Art. 11.
(Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di seguito denominata «Agenzia nazionale», con le seguenti funzioni:

a) regolamentazione del mercato della cannabis e dei prodotti da essa derivati, in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco e l'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015;

b) predisposizione delle norme di sicurezza da applicare nell'esercizio delle autorizzazioni concesse a fini commerciali e per la coltivazione in forma associata della cannabis e dei prodotti da essa derivati;

c) controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e applicazione delle sanzioni amministrative;

d) registrazione delle associazioni dei consumatori e dei gruppi autorizzati per la coltivazione di cannabis e di prodotti da essa derivati;

e) promozione della ricerca sull'uso di tutte le sostanze psicoattive, in coordinamento con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le autorità locali competenti;

g) promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e con le autorità locali competenti;

h) promozione e finanziamento di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi, che abbiano ad oggetto tutte le sostanze psicoattive.

2. Nell'ambito dell'Agenzia nazionale è istituito un Comitato scientifico con funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Comitato scientifico è composto anche da rappresentanti dell'esecutivo, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) interessate e delle associazioni dei consumatori, è convocato annualmente e la partecipazione a esso è totalmente gratuita. Il Comitato scientifico provvede alla gestione del fondo di cui al comma 3 e presenta all'Agenzia nazionale una relazione annuale sulla sua attività.
3. L'Agenzia nazionale finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalle sanzioni amministrative e dalle multe di cui alla presente legge, nonché con quelli derivanti da contributi statali e privati le cui entità e provenienza sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Agenzia medesima. Il 10 per cento degli stessi proventi è destinato a un fondo per l'attuazione di interventi specifici, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di prevenzione e di assistenza sociale nelle aree più a rischio nel territorio nazionale, istituito presso l'Agenzia medesima.
4. L'Agenzia nazionale presenta una relazione annuale alle Camere sulla propria attività.

Art. 12.
(Relazione annuale e monitoraggio)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle vendite al minuto della cannabis e di prodotti da essa derivati nelle singole regioni, con particolare riguardo alle realtà metropolitane;

b) alle fasce di età dei consumatori;

c) al rapporto fra l'uso di cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle attività di educazione promosse e realizzate ai sensi dell'articolo 8;

e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis e prodotti da essa derivati e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino di cannabis e di prodotti da essa derivati e alle relative caratteristiche.

Art. 13.
(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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