PDL 898

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 898

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, ZARATTI

Introduzione di un congedo per le studentesse e le donne lavoratrici che soffrono di dismenorrea nonché disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi ormonali

Presentata il 20 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La dismenorrea, termine medico utilizzato per indicare i dolori mestruali, consiste in una fitta al basso ventre, che può diventare anche particolarmente acuta e che si può accompagnare ad altri sintomi come mal di schiena, diarrea, nausea, capogiri e svenimenti. Si parla di dismenorrea primaria quando non è associata a una patologia (90 per cento dei casi circa) e di dismenorrea secondaria quando si manifesta in conseguenza di una condizione medica (infiammazione pelvica, endometriosi, malformazioni, cisti ovariche, eccetera). Questa condizione viene riportata dal 20 al 90 per cento delle donne e nelle adolescenti rappresenta il più diffuso disturbo della sfera genitale, costituendo la causa principale di assenza breve e ricorrente dalla scuola.
Per queste ragioni, periodicamente si ripropone la richiesta da parte di diverse associazioni di istituire un «congedo mestruale» che permetta alle donne di assentarsi dalla scuola e dal lavoro e rimanere a casa nei giorni di picco del ciclo.
In Vietnam, Corea del Sud, Taiwan, Cina e Giappone, le donne hanno già il diritto a un congedo dal lavoro durante i giorni di ciclo mestruale. Il 16 febbraio 2023 il Parlamento spagnolo ha approvato in via definitiva la «legge organica per la tutela dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia dell'interruzione volontaria della gravidanza», che contiene un articolo che introduce il congedo mestruale sovvenzionato dallo Stato, con certificato medico, per chi soffre di mestruazioni dolorose. La Spagna è il primo stato occidentale a dare il via libera al congedo mestruale.
In Italia il dibattito sul congedo mestruale si è riacceso dopo che il Liceo artistico Nervi Severini di Ravenna ha modificato il regolamento d'istituto prevedendo la possibilità di assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese, in caso di dismenorrea, ossia forti dolori associati al ciclo mestruale, che sono ritenuti invalidanti.
In assenza di una legge, l'azienda di spedizioni veneta Ormesani ha deciso autonomamente di introdurre il congedo mestruale nel proprio welfare. Da settembre 2022 è garantito, per le loro dipendenti, un giorno al mese di assenza retribuito al 100 per cento, senza la necessità di un'autorizzazione o di un certificato medico. L'idea è arrivata grazie a un'altra azienda, la Traininpink, che ha introdotto per prima in Italia il congedo mestruale per le proprie dipendenti.
La presente proposta di legge si compone di 3 articoli.
L'articolo 1 prevede l'istituzione del congedo mestruale scolastico, che consiste nel riconoscere fino a due giorni al mese di assenze giustificate per le studentesse che soffrono di dismenorrea, in deroga al vincolo di frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale previsto dalla legge nazionale. Queste assenze, quindi, non incideranno sul monte ore massimo di quelle consentite per considerare valido l'anno scolastico e ammettere le studentesse agli scrutini. Per usufruire del congedo le studentesse dovranno presentare un certificato medico all'inizio dell'anno scolastico e servirà comunque la presentazione di una giustificazione dei genitori, in caso di minorenne, o della studentessa stessa.
L'articolo 2 istituisce il congedo mestruale lavorativo. La donna che soffre di mestruazioni dolorose, che dovranno comunque essere certificate da un medico, ha diritto ad un congedo per un massimo di due giorni al mese. Per tale diritto, è dovuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera e i giorni di congedo non possono essere equiparati ad altre cause di assenza dal lavoro, a partire dalla malattia: nessuna assimilazione tra i due istituti, sia dal punto di vista retributivo che contributivo. Il diritto di cui alla presente proposta di legge si applica alle lavoratrici con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato, determinato ovvero a progetto.
L'articolo 3 prevede che i contraccettivi ormonali siano inseriti nei livelli essenziali di assistenza e che il Ministro della salute adotti apposite linee guida per la loro distribuzione gratuita nelle farmacie, previa prescrizione su ricetta medica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Congedo mestruale scolastico)

1. La studentessa che soffre di dismenorrea o di altri sintomi che, al giudizio del medico specialista, rendono il ciclo mestruale particolarmente doloroso da non consentire di frequentare le lezioni in presenza ha diritto di assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese.
2. L'assenza dalla scuola prevista dal comma 1, di seguito denominata «congedo mestruale scolastico», non è computata ai fini del calcolo dell'obbligo di frequenza ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La studentessa che intende usufruire del congedo mestruale scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, presenta al dirigente scolastico la certificazione medica specialistica relativa alle condizioni previste dal comma 1, ferma restando la necessità della presentazione della giustificazione da parte dei genitori, in caso di studentessa minorenne, o della studentessa medesima, se maggiorenne.

Art. 2.
(Congedo mestruale lavorativo)

1. La donna lavoratrice che soffre di dismenorrea o di altri sintomi che, al giudizio del medico specialista, rendono il ciclo mestruale particolarmente doloroso da impedire l'assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative giornaliere ha diritto di astenersi dal lavoro per il massimo di due giorni al mese.
2. L'astensione dal lavoro prevista dal comma 1, di seguito denominata «congedo mestruale lavorativo» comporta il diritto della lavoratrice a una contribuzione piena e a un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.
3. La donna lavoratrice che intende usufruire del congedo mestruale lavorativo, entro il 30 gennaio di ogni anno lavorativo, presenta al datore di lavoro la certificazione medica specialistica relativa alle condizioni previste dal comma 1.
4. Il congedo mestruale lavorativo non può essere equiparato alle altre cause di impossibilità della prestazione lavorativa e la relativa indennità che spetta alla donna lavoratrice non può essere computata economicamente, né a fini retributivi né contributivi, all'indennità per malattia.
5. Il congedo mestruale lavorativo si applica alle lavoratrici con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato ovvero a progetto.

Art. 3.
(Distribuzione gratuita di contraccettivi ormonali)

1. Al fine di diffondere l'utilizzo della pillola contraccettiva come fattore per regolarizzare il ciclo mestruale, lenire i disturbi dei cicli dolorosi ed irregolari e agire positivamente sulla sindrome premestruale, nonché al fine di tutelare la salute della donna nelle diverse fasi della vita, in particolare in relazione alle possibili espressioni della sessualità, alle scelte attinenti a una procreazione cosciente e responsabile e alla prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza quale componente essenziale del diritto alla salute, il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65, gli interventi per la distribuzione gratuita di contraccettivi ormonali.
2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta apposite linee guida volte a disciplinare le modalità di distribuzione gratuita dei contraccettivi ormonali, prevedendo che siano distribuiti nelle farmacie previa prescrizione su ricetta da parte del medico di medicina generale o di un medico di un consultorio familiare di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

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