PDL 895

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 895

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VARCHI, ALMICI, AMBROSI, CANNATA, DE CORATO, FRIJIA, LONGI, MARCHETTO ALIPRANDI

Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti di automezzi speciali del Ministero della giustizia

Presentata il 17 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La fattispecie dei «lavori particolarmente usuranti» ha avuto, nel corso degli anni, vita dura ad emergere, sia in riferimento all'individuazione delle mansioni da ricondurre nell'alveo della fattispecie, sia quanto alla possibilità di veder concretizzata la tutela da assicurare ai lavoratori interessati in termini di regime pensionistico di favore.
Gli interventi del legislatore sul tema, spesso, sono rimasti lettera morta ed una riforma organica della materia, seppure auspicata, non c'è mai stata.
In particolare, ad oggi, le fattispecie riconosciute come «lavorazioni» particolarmente faticose e pesanti ai fini del riconoscimento dell'accesso anticipato al pensionamento sono individuate dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e sono state ampliate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
Si tratta di lavorazioni, certamente usuranti, sostanzialmente riconducibili ad attività «per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo» (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374), attività per le quali, al termine della carriera ed a fronte di prestazioni sproporzionate rispetto alle possibilità psicofisiche dell'individuo ed allo sfruttamento anormale delle energie del lavoratore, si rinviene l'instaurarsi o l'aggravarsi di stati patologici.
Il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, individua come lavoratori svolgenti mansioni particolarmente usuranti:

a) i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999;

b) particolari tipologie di lavoratori notturni;

c) i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»;

d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La citata legge n. 205 del 2017 (articolo 1, comma 148, e allegato B), ha allargato l'orizzonte e ha individuato ulteriori categorie di lavoratori svolgenti mansioni particolarmente usuranti.
Tra tali lavoratori, però, non sono contemplati i conducenti di mezzi speciali, ossia i lavoratori del Ministero della giustizia adibiti alla guida delle auto blindate di scorta ai magistrati.
Alla luce del dettato normativo di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1993 e dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui «deve essere considerato usurante il lavoro che sfruttando in maniera eccessiva e sproporzionata le energie del lavoratore ne possa provocare uno stato patologico o l'aggravarsi di uno stato patologico preesistente», certamente le mansioni svolte dal conducente di automezzi speciali non possono non considerarsi comprese nella previsione normativa e devono essere soggette alla relativa tutela che ne consegue.
Per gli stessi motivi, se è ormai un dato acquisito il fatto che i conducenti di mezzi di trasporto siano una categoria caratterizzata da molti eccessi di morbosità, tanto che si è assistito nel corso degli anni ad un ampliamento del riconoscimento della fattispecie di lavoro usurante a varie tipologie di conducenti, appare del tutto ingiustificato, anche sotto un profilo di uguaglianza sostanziale, il mancato riconoscimento della natura di lavoro usurante prestato dai conducenti di mezzi speciali.
Sotto un primo profilo, i conducenti di mezzi speciali subiscono un quotidiano stress psicologico, non paragonabile in alcun modo a quello patito da altri autisti: stiamo parlando degli stessi autisti che hanno visto, in prima linea, la violenza mafiosa accanirsi contro i magistrati.
Ogni incrocio, ogni sorpasso, ogni manovra, anche solo minimamente brusca, sono stati e continuano ad essere per questi professionisti un motivo di stress psichico che non riguarda certamente gli altri conducenti ai quali, invece, è comunque indirizzato il riconoscimento di lavoro usurante per le mansioni prestate.
Ancora, i conducenti di automezzi speciali lavorano armati e a stretto contatto con il personale armato delle Forze di polizia; guidano ad alta velocità in contesti abitati, soggetti ad una elevata concentrazione mentale ed in frangenti nei quali il semplice spiegare le sirene non esclude, e ne è cronaca, l'incidente, lo scontro con altre vetture o, purtroppo, l'investimento di un pedone «distratto».
Ansie e stress accompagnano i conducenti nella giornata lavorativa e anche di notte, momento nel quale al lavoratore viene spesso negata la possibilità di recuperare le energie; l'irrigidimento muscolare cui sono soggetti questi lavoratori per le tante ore di guida, in stato di stress e di concentrazione continua, si ripercuote, poi, da un punto di vista fisico, sul sistema scheletrico: sono innumerevoli i casi di ernie discali e di altre patologie che coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico, tutte strettamente correlate alle caratteristiche dell'automezzo condotto.
Gli automezzi blindati, il cui peso supera in modo estremamente significativo quello di qualsiasi altro autoveicolo di pari volume impiegato nel trasporto privato, inoltre, non sono provvisti di un sistema di ammortizzatori, cosicché le vibrazioni che subiscono i conducenti si ripercuotono sull'apparato muscolo-scheletrico.
Alla luce di tutte queste considerazioni, si ritiene ancora più ingiustificabile l'esclusione dei conducenti dei mezzi speciali dall'ambito delle categorie tutelate in qualità di lavoratori «svolgenti mansioni particolarmente usuranti».
Come se non bastasse, i conducenti dei mezzi speciali «patiscono le conseguenze» del guidare un veicolo con vetri blindati, per di più oscurati, formati in passato da ben 5 strati diversi di vetro che spesso, a causa di fenomeni legati alla dilatazione termica, formano delle bolle tra gli strati, tali da rendere complessa la visibilità del conducente e impegnativa la semplice «messa a fuoco».
D'altronde è chiaro che, in ogni caso, la visione attraverso il parabrezza blindato è del tutto «anormale», distorta rispetto a quella di chi sta alla guida dei veicoli normali: la strada, infatti, attraverso il vetro blindato subisce uno sgradevole effetto lente e la visione ne risulta deformata, circostanza che richiede al conducente, oltre ad una certa dose di adattamento, un innegabile maggiore sforzo visivo, che si riverbera nella perdita del visus che peculiarmente colpisce l'occhio destro dei conducenti.
Sotto altro profilo, infine, il pregiudizio all'efficienza fisica e il logoramento dell'organismo sono aumentati dall'organizzazione dei turni e dall'orario di lavoro. Basti pensare che i conducenti devono garantire la reperibilità nella fascia oraria 8-20, anche nei giorni di sabato e domenica, e che negli stessi giorni festivi possono essere chiamati ad operare dalle 7,30 del mattino sino all'una di notte.
L'esclusione dei conducenti dei mezzi speciali dal novero dei lavoratori soggetti a condizioni usuranti, quindi, sconta un quadro normativo evidentemente improntato a logiche di falsa spending review, che taglia i costi immediatamente percepibili e non tiene conto dei costi che l'amministrazione dovrà affrontare sia da un punto di vista giudiziario (per il contenzioso già in atto, relativo al riconoscimento delle causa di servizio), che da un punto di vista di spesa sanitaria, apparendo del tutto dimentica del diritto alla salute dei lavoratori e del principio di uguaglianza sostanziale costituzionalmente garantito, che vorrebbe che, in primis, i conducenti degli automezzi speciali possano accedere ai regime pensionistico previsto per i lavori usuranti.
La presente proposta di legge intende, pertanto, colmare questa lacuna normativa, inserendo la categoria dei conducenti dei mezzi blindati in dotazione al Ministero della giustizia tra coloro che svolgono lavori usuranti ai sensi di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) conducenti di auto blindate del Ministero della giustizia».

2. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera E è inserita la seguente:

«E-bis) Conducenti di auto blindate del Ministero della giustizia».

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, e all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, le modificazioni necessarie al loro adeguamento alle disposizioni della presente legge.

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