PDL 894

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 894

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NEVI, PELLA, NAZARIO PAGANO, PAOLO EMILIO RUSSO

Disposizioni concernenti la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184

Presentata il 17 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a prevedere la compartecipazione dello Stato alle spese che gli enti locali sostengono per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza.
La tutela dei minori, articolata in azioni di promozione, prevenzione, educazione, cura e protezione dell'infanzia, muove dalla necessità di mettere in campo tutti gli sforzi necessari affinché sia garantita una risposta familiare e sociale di qualità ai bisogni dei bambini, nel loro supremo e imprescindibile interesse.
Tale funzione, svolta principalmente dai comuni, è fondamentale ed estremamente delicata sia per la vulnerabilità dei destinatari degli interventi sia per la complessità del sistema di tutela e si articola in una gamma di obiettivi strategici, con una molteplicità di interventi che coinvolgono attori diversi, istituzionali e no.
A tal fine, la presente proposta di legge prevede uno stanziamento di risorse adeguate e strutturali, necessarie a rafforzare e sostenere il sistema di prevenzione e di tutela e così garantire medesimi diritti ai bambini e alle bambine in tutto il territorio italiano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza)

1. Al fine di sostenere gli enti locali nell'attività di assistenza e sostegno di minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per la compartecipazione dello Stato alle spese a tale scopo sostenute dagli enti locali.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, nei limiti delle risorse del Fondo, al riparto del Fondo medesimo destinato a finanziare i costi sostenuti dagli enti locali per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza.
3. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministro dell'interno, in formato digitale, un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e supportate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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