PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
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Articolo 4 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 893-745-1036-1380-A
PROPOSTA DI LEGGE
893
d'iniziativa dei deputati
PITTALIS, CALDERONE, PATRIARCA
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione
Presentata il 17 febbraio 2023
e
PROPOSTE DI LEGGE
745
d'iniziativa del deputato ENRICO COSTA
Modifica all'articolo 159 e abrogazione dell'articolo 161-bis del codice penale in materia di prescrizione
Presentata il 29 dicembre 2022
1036
d'iniziativa dei deputati
MASCHIO, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, PALOMBI, PELLICINI, POLO, PULCIANI, VINCI
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato
Presentata il 23 marzo 2023
1380
d'iniziativa dei deputati
BISA, MOLINARI, MATONE, MORRONE, SUDANO, ANDREUZZA, BOF, CAVANDOLI, COIN, MONTEMAGNI, PRETTO
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato
Presentata il 5 settembre 2023
(Relatori: Enrico COSTA e PELLICINI )
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 31 ottobre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 893. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 745, 1036 e 1380 si vedano i relativi stampati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 893 e abbinate, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione;
rilevato che:
il provvedimento, costituito da quattro articoli, si propone di modificare la normativa in materia di prescrizione del reato;
per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto, la Corte costituzionale ha precisato che la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune e, dall'altro, al «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela;
con riguardo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 prevede le modifiche al codice penale in materia di prescrizione; la lettera a) del comma 1 introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni, e in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno; la lettera b) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna; la lettera c) del comma 1, modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario; la lettera d) del comma 1 abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado;
l'articolo 2 abroga l'articolo 344-bis del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione;
gli articoli 2-bis e 2-ter apportano alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale e alle norme di attuazione;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
la proposta di legge incide sulla materia «ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;
per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:
con riguardo alla successione delle leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, di norma, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetta lex mitior), sancito dall'articolo 2 del codice penale, che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e nella tutela convenzionale da parte dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 158, primo comma, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse; b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente: «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
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a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente: «Art. 159-bis. – (Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna) – Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
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c) all'articolo 160: 1) al primo comma è premesso il seguente: «Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna»; 2) al primo comma, le parole: «il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «e il decreto di citazione a giudizio»; |
b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «, la sentenza di condanna e il decreto di condanna»; |
d) l'articolo 161 è sostituito dal seguente: «Art. 161. – (Effetti della sospensione e dell'interruzione) – La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
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c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: «e 640-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis,»; |
e) l'articolo 161-bis è abrogato. |
d) identica. |
Art. 2.
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Art. 2.
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1. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è abrogato. |
Identico. |
Art. 3.
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1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: «, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8,» sono soppresse e dopo le parole: «dell'articolo 304» sono aggiunte le seguenti: «del presente codice»; |
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b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: «o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis» sono soppresse; |
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c) il comma 8-bis dell'articolo 175, l'articolo 578-ter e il comma 7 dell'articolo 628-bis sono abrogati; |
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d) all'articolo 578: |
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1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; |
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2) alla rubrica, le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» sono soppresse. |
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Art. 4.
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1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 165-ter: |
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1) al comma 1, le parole: «della disposizione di cui all'articolo 175-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini di cui all'articolo 159-bis, primo comma, del codice penale»; |
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2) alla rubrica, le parole: «344-bis del codice» sono sostituite dalle seguenti: «159-bis del codice penale»; |
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b) l'articolo 175-bis è abrogato. |