PDL 893-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 3  
                      Articolo 4  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 893-745-1036-1380-A

PROPOSTA DI LEGGE

893

d'iniziativa dei deputati
PITTALIS, CALDERONE, PATRIARCA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione

Presentata il 17 febbraio 2023

e

PROPOSTE DI LEGGE

745

d'iniziativa del deputato ENRICO COSTA

Modifica all'articolo 159 e abrogazione dell'articolo 161-bis del codice penale in materia di prescrizione

Presentata il 29 dicembre 2022

1036

d'iniziativa dei deputati
MASCHIO, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, PALOMBI, PELLICINI, POLO, PULCIANI, VINCI

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

Presentata il 23 marzo 2023

1380

d'iniziativa dei deputati
BISA, MOLINARI, MATONE, MORRONE, SUDANO, ANDREUZZA, BOF, CAVANDOLI, COIN, MONTEMAGNI, PRETTO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato

Presentata il 5 settembre 2023

(Relatori: Enrico COSTA e PELLICINI )

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 31 ottobre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 893. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 745, 1036 e 1380 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 893 e abbinate, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione;

rilevato che:

il provvedimento, costituito da quattro articoli, si propone di modificare la normativa in materia di prescrizione del reato;

per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto, la Corte costituzionale ha precisato che la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune e, dall'altro, al «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela;

con riguardo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 prevede le modifiche al codice penale in materia di prescrizione; la lettera a) del comma 1 introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni, e in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno; la lettera b) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna; la lettera c) del comma 1, modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario; la lettera d) del comma 1 abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado;

l'articolo 2 abroga l'articolo 344-bis del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione;

gli articoli 2-bis e 2-ter apportano alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale e alle norme di attuazione;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge incide sulla materia «ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:

con riguardo alla successione delle leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, di norma, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetta lex mitior), sancito dall'articolo 2 del codice penale, che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e nella tutela convenzionale da parte dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 893

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 158, primo comma, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta»;

a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-bis. – (Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna) – Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.
Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma del presente articolo sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.
Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
I periodi di sospensione di cui al primo comma sono altresì computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando, nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello»;

c) all'articolo 160:

1) al primo comma è premesso il seguente:

«Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna»;

2) al primo comma, le parole: «il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «e il decreto di citazione a giudizio»;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «, la sentenza di condanna e il decreto di condanna»;

d) l'articolo 161 è sostituito dal seguente:

«Art. 161.(Effetti della sospensione e dell'interruzione) – La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, dei due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105»;

c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: «e 640-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis;

e) l'articolo 161-bis è abrogato.

d) identica.

Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità)

Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità)

1. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Identico.

Art. 3.
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: «, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8,» sono soppresse e dopo le parole: «dell'articolo 304» sono aggiunte le seguenti: «del presente codice»;

b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: «o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis» sono soppresse;

c) il comma 8-bis dell'articolo 175, l'articolo 578-ter e il comma 7 dell'articolo 628-bis sono abrogati;

d) all'articolo 578:

1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

2) alla rubrica, le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» sono soppresse.

Art. 4.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165-ter:

1) al comma 1, le parole: «della disposizione di cui all'articolo 175-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini di cui all'articolo 159-bis, primo comma, del codice penale»;

2) alla rubrica, le parole: «344-bis del codice» sono sostituite dalle seguenti: «159-bis del codice penale»;

b) l'articolo 175-bis è abrogato.

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