PDL 892

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 892

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
IARIA, SANTILLO, CANTONE, FEDE, TRAVERSI, SERGIO COSTA

Modifiche agli articoli 142, 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità e di sicurezza stradale dei ciclisti

Presentata il 16 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nel 2019, ultimo anno prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli incidenti sulle strade italiane hanno causato 20.773 vittime, di cui 3.173 morti e 17.600 feriti gravi, secondo i dati forniti dall'ISTAT.
L'obiettivo «zero morti e feriti gravi sulle strade», assunto a livello sia internazionale dall'ONU sia di Unione europea, richiede un'alleanza fra tutti gli utenti della strada per la tutela primaria della vita umana e impone nuove politiche più rapide ed efficaci, in grado di cambiare le città, le strade, il sistema della mobilità, gli stili di vita e di guida, al fine di fermare le stragi stradali.
A tale scopo serve un intervento convergente tra Governo, enti locali e organizzazioni della mobilità attiva e sostenibile, delle vittime della strada ed economico-sociali, in modo da ridurre drasticamente questa tendenza.
La maggior parte degli scontri e degli incidenti stradali in Italia (il 73,3 per cento per l'ISTAT, 2020) avviene ormai su strade urbane, dove, ancor più dopo la pandemia, maggiore è la necessità di convivenza nello spazio pubblico fra veicoli a motore, ciclisti, pedoni, bambini, anziani, disabili.
La violazione dei limiti massimi di velocità è in assoluto una delle prime tre cause dell'incidentalità stradale in Italia (Istat, 2020). La velocità, inoltre, è sempre artefice dell'aggravamento degli effetti delle collisioni stradali provocate da distrazione, mancata precedenza, e altro.
Per le ragioni suddette la presente proposta di legge intende incidere drasticamente sulla normativa vigente in materia di limiti di velocità, riscrivendo integralmente il comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Inoltre, in tema di sorpasso e di distanza di sicurezza molto va ancora fatto per tutelare gli utenti più deboli tra cui gli utilizzatori dei velocipedi. A questa esigenza intende provvedere la presente proposta di legge, contenente norme di sicurezza a favore dei conducenti di velocipedi, che tuteleranno anche i conducenti di monopattini, alla luce dell'equiparazione tra i due mezzi di trasporto prevista dall'articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera a), si prevedono nuovi limiti di velocità a seconda della classificazione delle strade urbane. Tale previsione è frutto del costante ascolto delle associazioni delle vittime della strada e pertanto si ritiene urgente approvarla quanto prima, considerato l'elevato numero di vittime che, ogni giorno, si registrano sulle strade.
Alla lettera b), con riferimento al sorpasso, si introduce uno specifico regime per il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta, il quale deve usare particolari cautele, assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, differendo il sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite.
Alla lettera c) si introduce la distanza laterale minima, pari a un metro e mezzo, da mantenere, ove possibile, nei confronti dei velocipedi qualora si intenda effettuare un sorpasso.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Per le strade urbane di scorrimento (tipo D) il limite di velocità è di 50 km/h mentre per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F) tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade.
1-bis. Per la viabilità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presìdi ospedalieri e sanitari, il limite di velocità è articolato come segue: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. A tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. Le velocità massime previste nel presente comma possono essere diminuite con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica»;

b) all'articolo 148, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di un velocipede, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è tenuto ad usare particolari cautele, a mantenere la distanza laterale di sicurezza dal velocipede determinata ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e a valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, differendo la manovra di sorpasso ove tali condizioni non siano garantite»;

c) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Durante la marcia i veicoli devono altresì tenere una distanza laterale di sicurezza, dal margine della strada e dagli altri veicoli, commisurata alle condizioni del traffico e alla visibilità. Tale distanza deve garantire in ogni caso la possibilità di arresto tempestivo in condizioni di sicurezza. La distanza laterale di sicurezza dai velocipedi deve essere maggiore in ragione della probabilità di ondeggiamenti e di deviazioni da parte dei velocipedi stessi. Fuori dei centri urbani, qualora le condizioni di sicurezza e quelle della circolazione lo consentano, i conducenti dei veicoli a motore possono effettuare la manovra di sorpasso dei velocipedi mantenendo una distanza laterale di sicurezza non inferiore a 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 9-bis, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, la distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima a un velocipede deve rallentare e adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e può sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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