PDL 888-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
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Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 888-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 febbraio 2023 (v. stampato Senato n. 452)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 febbraio 2023

(Relatori: URZÌ , per la I Commissione;
PELLA , per la V Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 20 febbraio 2023, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 888.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 888 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 24 articoli per un totale di 149 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 45 articoli, per un totale di 354 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»;

a questa finalità il preambolo del provvedimento aggiunge un altro ambito di intervento, in vero di ampia portata: l'adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni; in proposito si ricorda che il Comitato, da ultimo nel parere reso nella seduta del 19 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3431 di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 sempre concernente la proroga di termini legislativi, ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di «avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità», alla luce della peculiare ratio unitaria, trasversale a diversi ambiti, del dl proroga termini;

ciò premesso, andrebbe comunque approfondita la riconducibilità agli ambiti di intervento sopra richiamati di alcune disposizioni; si richiamano in particolare l'articolo 4-bis, che attribuisce a NADO Italia, articolazione funzionale dell'Agenzia mondiale antidoping, le attività relative allo svolgimento dei controlli antidoping; l'articolo 10, comma 11-septiesdecies che prevede la trasmissione annuale dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali alle competenti commissioni parlamentari; l'articolo 12, commi 5 e 6 che prevedono l'indizione di una gara per selezionare l'operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per lo Stato della Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale; il medesimo articolo, al comma 6-bis, che modifica il codice della crisi d'impresa e insolvenza in materia di determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 354 commi, 15 richiedono l'adozione di provvedimenti ministeriali attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 10 decreti ministeriali; 4 provvedimenti di altra natura; 1 comma necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento risulta «confluito», all'articolo 4, comma 8-bis, il contenuto del decreto-legge n. 4 del 2023 (presentato per la conversione al Senato S. 463), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; al riguardo, si richiama la costante censura da parte del Comitato per la legislazione di questo comportamento (si richiamano anche in proposito gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 presentati da componenti del Comitato per la legislazione nella XVIII legislatura, il primo approvato nella seduta del 20 gennaio 2021 e il secondo accolto dal Governo con riformulazione nella seduta del 23 febbraio 2021); si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»; si rammenta infine che, in una precedente analoga circostanza la Corte costituzionale ha rilevato che si trattava di un iter che arrecava «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento» (sentenza n. 58 del 2018);

i commi da 3 a 9 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, intervengono sui termini per l'esercizio delle deleghe legislative; in particolare, si prorogano i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive (comma 3); si individua nel 31 maggio 2023 il termine per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2021/784 sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici on line (comma 4); si proroga dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021 (comma 5); si proroga dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui alla legge n. 106 del 2022 (comma 6); si proroga dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di sostegno alla famiglia di cui alla legge n. 32 del 2022 (comma 7); si proroga dal 27 febbraio al 27 luglio 2023 il termine per la mappatura delle concessioni di beni pubblici di cui alla legge per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022; comma 8); si proroga dal 25 agosto al 25 dicembre 2023 il termine per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sempre prevista dalla legge per la concorrenza 2021 (comma 9); in proposito, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; si ricorda altresì che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 8 e 245 del 2022 in base alle quali «la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge [...] essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto» (sentenza n. 247 del 2019 considerato in diritto 5.2); questo orientamento è stato ribadito dal Comitato anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che, con una pronuncia che però non ha trovato poi successive conferme, ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori come una disposizione di delega, fermo restando il rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (si vedano, da ultimo, il parere reso nella seduta del 5 dicembre 2022 sul disegno di legge C. 664 di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022 e il parere reso il 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018); questo orientamento è peraltro coerente con i parametri adottati alla Camera, anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013, in sede di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative; si ricorda, al riguardo, che nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 15 luglio 2014, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa, la Presidenza della Commissione dichiarò inammissibile l'articolo aggiuntivo Dis 1.01 volto a inserire una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni nel disegno di legge di conversione;

sedici disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b) (assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l'articolo 1, comma 3 (assunzioni presso amministrazioni dello Stato); l'articolo 2, comma 1 (autocertificazioni cittadini non UE) e commi 5 e 6 (impiego guardie giurate in servizi antipirateria); l'articolo 3, comma 4 (razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive); l'articolo 5, comma 9 (Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici) e comma 11-ter (contributo alla fondazione «Lincei per la scuola»); l'articolo 6, commi 2 (mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per l'edilizia universitaria) e 4-bis (equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM); l'articolo 7, commi 6 e 7 (progetto grande Pompei); l'articolo 8, commi 1 e 4 (proroghe di termini in materia di giustizia), commi 5, 6, 7, 8-ter e 8-quater (proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni di tribunale distaccate di Lipari e Portoferraio, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto); l'articolo 12, comma 5-bis (contributo per le imprese radiofoniche); l'articolo 15, commi 2 e 4 (Proroga di termini in materia di procedure inerenti la liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania); l'articolo 21, commi 1 (tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica) e 2 (colloqui investigativi con i detenuti a fini di contrasto del terrorismo internazionale); al riguardo, si richiama la condizione presente da ultimo nel parere reso dal Comitato nella seduta del 19 gennaio 2022 sul disegno di legge C 3431 di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, sempre in materia di proroga di termini legislativi e volta a richiedere alle commissioni di merito, per le proroghe protrattesi per un analogo periodo di tempo, di «approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa le ragioni specifiche alla base della proroga»;

numerose disposizioni del provvedimento intervengono su specifici concorsi per l'assunzione del personale, in particolare consentendo l'utilizzo di apposite graduatorie; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 18-bis (scorrimento di una specifica graduatoria di concorso del Ministero della cultura); l'articolo 1-bis, commi 1 e 2 (scorrimento di specifiche graduatorie di concorso della Polizia di Stato); l'articolo 2, commi 2, lettera a), 3, 7-bis (proroghe della validità di graduatorie di reclutamento dei Vigili del Fuoco); l'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies (proroga della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017); inoltre, l'articolo 1-ter proroga ex lege la durata di specifici rapporti contrattuali in materia di gestione e manutenzione dei sistemi IP; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione ex lege da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di «leggi-provvedimento», che l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare «il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo», con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come «luogo elettivo di composizione degli interessi»: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella «successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto»; si valuti l'opportunità quindi di approfondire le disposizioni alla luce del principio richiamato dalla Corte;

il comma 9-bis dell'articolo 2 e il comma 3-ter dell'articolo 15 dispongono la modifica di termini previsti da regolamenti ministeriali, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi; le disposizioni andrebbero quindi riformulate nel senso di autorizzare la modifica dei regolamenti ministeriali sui quali si interviene;

sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Senato, il 19 gennaio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito a sopprimere i commi da 3 a 9 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle sedici disposizioni di proroga il cui termine originario è decorso da più di cinque anni richiamate in premessa;

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 2, comma 9-bis e l'articolo 15, comma 3-ter, nel senso di autorizzare la modifica dei regolamenti ministeriali sui quali si interviene;

il Comitato osserva inoltre

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 18-bis; l'articolo 1-bis, commi 1 e 2; l'articolo 2, commi 2, lettera a), 3, 7-bis; l'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies; l'articolo 1-ter;

il Comitato raccomanda infine:

provvedano il Legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sul fenomeno della decretazione d'urgenza in modo da evitare in futuro, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, forme di «intreccio» tra più decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere, quali la «confluenza» di un decreto-legge in un altro decreto-legge.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione fissa al 31 maggio 2023 la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021 (n. 127 del 2022);

l'articolo 8 reca proroghe di termini in materia di giustizia, con riguardo:

a) alle funzioni di dirigenti di istituto penitenziario;

b) alla possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale;

c) alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;

d) all'esercizio della professione forense, con riferimento al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e all'esame di Stato;

e) alle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e al rilascio in forma telematica della formula esecutiva;

f) alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti;

g) al pagamento con sistemi telematici in materia di spese di giustizia;

h) all'ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nel procedimento in materia di persone, minori e famiglie;

i) ai contratti a tempo determinato personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia;

j) alle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia di personale amministrativo non dirigenziale;

k) alle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto;

l) al ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich;

il medesimo provvedimento prevede ulteriori misure che investono profili di interesse della Commissione Giustizia, tra cui:

m) l'articolo 2-bis, commi 7 e 8, con riguardo al concorso a 120 posti di allievo Commissario del Corpo di polizia penitenziaria;

n) l'articolo 3, comma 6, in merito ai termini di cessazione dell'incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado;

o) l'articolo 6, comma 8-bis in merito alle modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni;

p) l'articolo 14, comma 1, che proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare;

q) l'articolo 21, comma 2, che proroga di un anno la disposizione in merito che autorizza i direttori dell'AISE e dell'AISI o altro personale dipendente espressamente delegato a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 888, d'iniziativa del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

valutate positivamente le seguenti disposizioni di cui all'articolo 13:

il comma 1, che dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, evitando il rischio di una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati;

i commi 2 e 3, che prorogano fino al 31 dicembre 2023 le misure a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto in Ucraina;

il comma 5, che proroga per tutto il 2023 la previsione che rialloca al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le somme – non ancora spese – che il nostro Paese aveva versato per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, reindirizzandole vero il potenziamento della rete diplomatica e consolare e il finanziamento d'interventi umanitari in aree di crisi;

rilevato che l'articolo 12, comma 5, affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di predisporre una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall'Accordo con la Santa Sede in materia di radiofrequenze del giugno 2010;

valutate positivamente le norme di cui all'articolo 12, commi 6-quater e 6-quinquies che, rispettivamente, differiscono al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle esportazioni delle materie prime critiche, fondamentali per l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche, e sopprimono l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'omessa notifica di esportazioni effettuate sino al 31 dicembre 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (C. 888 Governo, approvato dal Senato);

considerato che:

l'articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022 fino alla data di acquisizione dell'efficacia della nuova normativa sui contratti pubblici, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione della disciplina vigente, in base alla quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

gli articoli 10 e 11 recano proroghe ovvero differimenti di termini legislativi rispettivamente nelle materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

talune proroghe disposte dal provvedimento si rendono necessarie al fine di consentire il completamento di adempimenti legati alle procedure di affidamento e alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza, nonché di tenere conto delle difficoltà legate all'approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi;

il comma 11-septiesdecies del citato articolo 10 prevede la trasmissione annuale alle Commissioni parlamentari competenti dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali;

l'articolo 19 proroga i termini per la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati» e per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria, nella gestione dei rifiuti nella regione Campania,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 888, approvato dal Senato della Repubblica, che prevede la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, nonché la proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

osservato che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato della Repubblica, proroga di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini non ancora scaduti per l'adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

rilevato che la già menzionata proroga riguarda, tra l'altro, l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, nonché del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

considerato che, con riferimento alla materia del lavoro in ambito sportivo, l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge interviene sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, differendo dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo, nonché prevedendo un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni connesse alle medesime norme;

osservato che i commi 2 e 2-bis dell'articolo 16, intervenendo sull'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, modificano la decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti prevedendo una disciplina differenziata per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti;

ricordato che di recente le Commissioni riunite VII e XI hanno avviato un'indagine conoscitiva sulle questioni del lavoro sportivo, che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2023, con l'obiettivo di svolgere una valutazione complessiva sulla situazione del comparto dello sport in Italia e verificare le criticità da più parti evidenziate in ordine alle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo, contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021, anche al fine di formulare proposte di intervento normativo per garantire l'efficacia della riforma del settore;

ritenuto che le proroghe previste dal disegno di legge e dal decreto-legge favoriscano l'adozione di eventuali interventi normativi elaborati a seguito della conclusione dell'indagine conoscitiva;

rilevato che il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 106, il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;

considerato che il decreto-legge, agli articoli 1, 4, 4-ter, 5, 6, 7, 8 e 11, reca numerose disposizioni in materia di pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle procedure assunzionali e alla stabilizzazione del personale, anche per quanto riguarda i soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità, tenendo conto delle esigenze delle diverse amministrazioni, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies, inserite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che recano norme volte a fronteggiare la grave carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, superando il precariato, e a garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, estendendo i termini per conseguire i requisiti per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario impiegato presso enti e aziende del medesimo Servizio sanitario nazionale;

rilevato che l'articolo 9 del decreto-legge reca proroghe in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-quater e 5-ter del medesimo articolo 9, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che prorogano al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14;

rilevato che il comma 5-bis dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, proroga al 2026 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato beneficiando della cosiddetta isopensione qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei quattro anni ordinariamente previsti;

osservato che l'articolo 22-quater, introdotto dal Senato della Repubblica, riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, in virtù delle quali parte dell'orario di lavoro può essere finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 888 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

rilevato che il disegno di legge di conversione, all'articolo 1, commi 5 e 7, proroga i termini per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, rispettivamente, della delega in materia di disabilità – al 15 marzo 2024 – e della delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (cosiddetto Family Act), al 12 maggio 2024;

tenuto conto delle diverse disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto in conversione, alcune delle quali riprendono temi affrontati in varie sedi presso la XII Commissione, tra cui: il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni dal 2015 al 2018, posticipato al 30 aprile 2023 dal comma 8-bis, facendo così confluire nel provvedimento in esame la disciplina già recata dal decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4; l'istituzione del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del PON, disposta dai commi 9-bis e 9-ter; la possibilità transitoria di trattenere in servizio, su richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età, di cui al comma 9-octiesdecies;

osservato che il decreto-legge reca ulteriori norme accomunate dalla finalità di consentire alle strutture del Servizio sanitario nazionale di far fronte alla crescente carenza di personale, tramite il ricorso a professionisti abilitati all'esercizio della professione medica, a medici specializzandi, nonché attraverso la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario con una determinata anzianità di servizio (commi 3, 9-quater, da 9-quinquiesdeceis al 9-septiesdecies, 9-octiesdecies dell'articolo 4 e articolo 4-ter);

rilevato altresì quanto disposto al comma 6 dell'articolo 4, in merito alla proroga dell'utilizzo della ricetta elettronica;

evidenziate, quindi, le disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d'attesa, consentendo alle regioni l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari (commi 9-septies e 9-octies dell'articolo 4);

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5-ter dell'articolo 9, volte e prorogare al 30 giugno 2023 il termine finale di applicazione di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il decreto-legge in titolo, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (C. 888 Governo, approvato dal Senato);

preso atto con favore che il provvedimento contiene numerose disposizioni a favore del comparto agricolo e della pesca, stabilendo, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2023 dei termini entro i quali:

è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale e l'espletamento delle procedure di reclutamento 76 unità di personale (articolo 1, commi 16 e 17);

è estesa l'applicazione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari stabiliti per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi (art. 15, comma 1);

sono trasferite le funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente (art. 15, comma 2 e 4);

è possibile modificare il regolamento di organizzazione e la pianta organica del MASAF (articolo 15, comma 3);

preso, altresì, atto favorevolmente di quanto introdotto dal Senato in merito:

alla proroga al 31 dicembre 2023 dei termini entro i quali:

deve essere adottato, a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulle modalità di contenimento della diffusione dell'insetto nocivo Coreabus undatus. (articolo 4, comma 9-sexies);

devono essere presentate le certificazioni ed i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi (art.10, comma 11-novies);

deve essere adottato il decreto ministeriale di incentivazione del biometano (articolo 11, comma 8-octies);

l'AGEA è autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 55 unità di personale non dirigenziale, e, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali (art. 15, comma 1-bis );

devono essere adottate le misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa (commi 1-novies e 1-decies dell'articolo 15);

sussiste la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi alla fase della corresponsione del saldo (articolo 15, comma 3-quater);

è vigente l'accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (articolo 15-bis);

al differimento al 30 giugno 2023 dei termini:

di validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (articolo 15, comma 1-ter);

di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022 (articolo 15, comma 1-quinqiues);

per la presentazione dell'autodichiarazione da presentare alla ASL di competenza in relazione alla tariffa dovuta per i controlli ufficiali espletati in materia di alimenti e sicurezza alimentare, benessere degli animali e immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, esonerando, al contempo, per il primo anno di applicazione gli operatori che effettuano produzione primaria ed operazioni associate (art. 15, comma 1-sexies);

preso atto della precisazione introdotta in ordine al decreto di riordino previsto degli enti operanti presso il MASAF, che potrà prevedere la soppressione di ogni compenso per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Dicastero mentre lo stesso resta confermato per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dallo stesso Dicastero (art. 15, comma 1-quater);

considerato con favore che è stata estesa al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (articolo 15, comma 1-septies);

ritenuta particolarmente utile l'estensione da quarantacinque a sessanta giorni del termine (decorrente dalla pubblicazione del decreto di declaratoria in G.U.) per la presentazione delle domande di interventi da parte delle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza degli eventi di siccità verificatisi a partire dallo scorso mese di maggio 2022 (articolo 15, comma 3-bis);

considerato, infine, con favore la proroga al 1° gennaio 2025 del dies a quo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale, e, conseguentemente, la proroga, al 31 dicembre 2024, del periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate (articolo 15, comma 3-ter),

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

valutati i profili di compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, in particolare per quanto attiene alle seguenti disposizioni:

l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione dispone che il Governo attui delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online entro il termine del 31 maggio prossimo;

l'articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore, vietando contestualmente agli enti proprietari dei beni di emanare bandi di assegnazione delle concessioni balneari prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi;

l'articolo 10, comma 1, interviene modificando l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 operi a decorrere dal 1° gennaio 2024;

l'articolo 11, comma 6, proroga una serie di termini fissati dal decreto legislativo n. 194/2005 e relativi all'elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare dei piani di azione per la gestione dell'inquinamento acustico, in linea con le nuove scadenze previste dall'UE;

l'articolo 22 differisce al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi, disponendo altresì la proroga del termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità;

rilevato che l'articolo 12, comma 6-sexies, dispone la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, previste nell'art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022 e del termine entro cui il Ministro IT deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge n. 118;

espressa condivisione per la soluzione delineata dall'articolo 10-quater che istituisce un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (eseguita ai sensi dell'art. 2 della legge sulla concorrenza 2021), chiamato a definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica trasfrontaliera;

considerato che, nelle more del termine di cui all'articolo 12, comma 6-sexies, potranno essere definite con riferimento alle concessioni balneari, soluzioni appropriate le quali, nell'assicurare la piena ed effettiva applicazione dei principi e delle regole relative al mercato interno e alla concorrenza, che hanno dato luogo alla procedura di infrazione n. 2020/4118 per violazione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkenstein), tengano anche conto delle legittime aspettative dei soggetti titolari delle concessioni in questione,

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PARERE FAVOREVOLE

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