PDL 885

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 885

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FURFARO, MALAVASI, BOLDRINI, CIANI, GIRELLI, STUMPO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 15 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge affronta quella che ormai da tempo viene considerata una questione di civiltà, vale a dire, la necessità di assicurare il cosiddetto «diritto all'oblio» dell'ex malato di cancro, secondo cui un paziente oncologico non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia. È noto che il 51 per cento delle donne e il 39 per cento degli uomini europei che hanno avuto un tumore guariscono e in meno di dieci anni la gran parte delle persone guarite, a parità di condizioni, torna ad avere un'aspettativa di vita analoga a quella di chi non si è mai ammalato. Dopo cinque anni dalla diagnosi possono ritenersi guarite le persone a cui era stato diagnosticato un tumore del testicolo o della tiroide; dopo meno di dieci anni, le persone con tumori dello stomaco, del colon retto, dell'endometrio e il melanoma. Lo studio coordinato dal Centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale International Journal of Epidemiology, evidenzia che sono molti i tumori dai quali si può guarire. Tale percentuale in Italia corrisponde all'incirca al 27 per cento dei casi e riguarda quasi 1 milione di persone.
Tuttavia, costoro, pur risultando guariti, subiscono discriminazioni sul piano economico-sociale, in particolar modo per ciò che concerne l'accesso ai servizi bancari (ad esempio per ottenere un prestito o un mutuo) e assicurativi (si pensi alla necessità di sottoscrivere o mantenere una copertura assicurativa), senza considerare, peraltro, quanto concerne la valutazione del rischio da parte delle compagnie assicurative, nonché quella della solvibilità da parte degli istituti di credito: è una prassi molto diffusa tra le banche, infatti, quella di subordinare la concessione di un mutuo alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita da parte del richiedente. L'impossibilità di accedere a quest'ultimo servizio determina il rigetto della richiesta di mutuo.
Ciò si pone in aperto contrasto con alcuni princìpi fondamentali della nostra Costituzione. Su tutti, basti richiamare il dovere di solidarietà, anche economico-sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, o il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nella sua doppia accezione: in primo luogo formale, dato che è riconosciuta la «pari dignità sociale» e l'uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione, tra l'altro, «di condizioni personali e sociali»; e in secondo luogo sostanziale, avendo la Repubblica il compito (indubbiamente infinito) di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Di fatto, la guarigione non coincide ancora con il ripristino di tutte le condizioni della persona preesistenti alla malattia, non solo sul piano clinico, ma anche su quello sociale, economico e professionale. La concezione più evoluta di «guarigione», speculare a quella di «salute» quale stato completo di benessere fisico, psichico e sociale, trova quindi ancora molti ostacoli alla sua piena affermazione.
La necessità di assicurare il diritto all'oblio dell'ex malato di cancro è stata sollevata per la prima volta in Italia dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) nel 2017, con particolare riferimento all'accesso alle polizze vita, appurando che per una persona già affetta da una patologia oncologica era – ed è tuttora – quasi impossibile stipulare un'assicurazione per il caso morte. Per assicurare un reale ed effettivo ritorno alla vita, dopo il cancro, delle persone che vivono in Italia e che possono essere definite guarite, è allora necessario realizzare un intervento normativo che consenta loro di non essere discriminati.
La Francia (legge n. 2016-41 del 26 gennaio 2016,articolo 190) è stato il primo Paese a stabilire per legge che le persone con pregressa diagnosi oncologica, trascorsi dieci anni dalla fine dei trattamenti (o cinque per coloro che hanno avuto il tumore prima della maggiore età) non siano tenute ad informare gli assicuratori o le agenzie di prestito sulla loro precedente malattia. Ad oggi, dopo la Francia, anche Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo hanno adottato una disciplina analoga e altri Paesi stanno affrontando questa problematica.
In considerazione dei numeri delle persone affette da tumore e del suo elevatissimo impatto sociale, la Commissione europea, con Comunicazione al Parlamento ed al Consiglio del 3 febbraio 2021, ha adottato il «Piano europeo di lotta contro il cancro». Il documento di pianificazione, fortemente innovativo nell'approccio alla malattia proposto, indica tra i problemi più rilevanti cui devono far fronte gli ex malati di cancro l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari: sebbene siano guariti da molti anni, se non addirittura da decenni, infatti, spesso vengono loro applicati premi proibitivi. Nella Comunicazione si legge che la Commissione europea si impegnerà – nella fase di attuazione del Piano – ad esaminare attentamente le pratiche nel settore dei servizi finanziari (comprese le assicurazioni) e ad avviare un dialogo con le imprese. Il risultato atteso consiste nell'elaborazione di un codice di condotta volto a «garantire che le pratiche commerciali dei fornitori di servizi finanziari tengano conto dei progressi nei trattamenti contro il cancro e della migliore efficacia di questi ultimi, in modo da assicurare che, nella valutazione dell'idoneità di coloro che richiedono prodotti finanziari (in particolare il credito e l'assicurazione legata ai contratti di credito o di prestito), siano utilizzate esclusivamente informazioni proporzionate e necessarie».
Dall'Unione europea giungono ulteriori indicazioni. Nell'ambito del nuovo Programma per la ricerca «Orizzonte Europa», una delle missioni tematiche dedicate alle principali sfide sociali che l'Unione dovrà affrontare ha come oggetto la lotta contro il cancro. La missione contro il cancro si articola in tredici raccomandazioni, due delle quali (numeri 7 e 9) richiedono esplicitamente ai Paesi membri di realizzare una tutela del diritto all'oblio, ovvero il diritto, per una persona che ha avuto una diagnosi di cancro, di non doverla dichiarare, trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici (cinque anni per i tumori giovanili – durate minori sono previste per singole patologie).
Il 16 febbraio 2022 il Parlamento europeo in sessione plenaria ha adottato il progetto di relazione della Commissione speciale sulla lotta contro il cancro che al punto 125 reca: «Il Parlamento (omissis...) chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età». In conclusione, le persone guarite dal cancro, trascorso un certo numero di anni dall'ultima evidenza di malattia, non devono subire alcuna discriminazione in virtù della loro pregressa diagnosi, tenuto conto che, con il trascorrere del tempo in assenza di recidive, il rischio per la salute diminuisce progressivamente fino a scomparire.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nei servizi bancari e assicurativi e nell'accesso all'adozione di minori.

Art. 2.
(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore e sono inapplicabili gli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie oncologiche per le quali possono variare i termini e i requisiti terapeutici rispetto a quelli di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute»;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: «adottivi» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo»;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo».

Art. 4.
(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi, della commissione per le adozioni internazionali, delle associazioni familiari a carattere nazionale e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.
2. La Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche:

a) vigila sull'attuazione della presente legge;

b) formula al Ministro della salute la proposta ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge e all'articolo 22, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge;

c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi;

d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;

e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;

f) raccoglie le segnalazioni di una eventuale non applicazione delle disposizioni in materia di diritto all'oblio in caso di adozione;

g) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra le famiglie adottanti;

h) presenta una relazione annuale sulla propria attività al Ministro della salute che provvede alla successiva trasmissione alle Camere.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione internazionale per le adozioni, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.
4. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché le richieste di adozione, sia nazionale che internazionale, avanzate dopo l'entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei princìpi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

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