PDL 884

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 884

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAZARIO PAGANO

Modifica all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di ripetibilità delle somme corrisposte per le prestazioni rese dal personale medico convenzionato

Presentata il 15 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, introduce una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti pagati in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali, successivamente dichiarati non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020, al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza.
Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave.
La norma solo in parte ha risolto il problema della restituzione delle somme erogate ai medici a fronte delle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti.
La stessa appare intesa ad affrontare il problema di un'asserita illegittimità delle previsioni di alcuni accordi regionali e, in base alla formulazione letterale, trascura casi del tutto sovrapponibili, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
Infatti, la norma approvata si rivolge esclusivamente ai medici convenzionati addetti al servizio di emergenza-urgenza, tralasciando, incomprensibilmente, i medici di medicina generale a quota capitaria e a quota oraria (ex continuità assistenziale – guardia medica) e i pediatri di libera scelta.
La presente proposta di legge si pone, quindi, l'obiettivo di estendere tale soluzione a tutto il personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «addetto al servizio di emergenza-urgenza» sono soppresse.

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